CONSULENZA: UNA SCELTA PROFESSIONALE

Nell’ambito del mio lavoro di consulente assicurativo e secondo il criterio che ho adottato da anni, oltre a verificare i contenuti contrattuali ed altre caratteristiche tecniche del prodotto, verifico la policy della compagnia o comunque del fornitore (grossista, MGA, ecc.) che spesso, mostra la sua vetrina come la più conveniente, ricca, completa, flessibile, ecc. di tutto il mercato.

Mi corre l’obbligo etico non di garantire la Compagnia nel suo operato, ma almeno conoscere il suo comportamento in particolar modo nel momento della verità: il sinistro e la sua gestione.

Tutti di fronte all’evento inaspettato ci troviamo in una situazione di disagio e di preoccupazione, specialmente se la causa potrebbe produrre conseguenze economiche, grandi o piccole che siano.

Ciò premesso ho raccolto presso i miei clienti e sul web, le esperienze riscontrate con la compagnia Adriatic Assicurazioni Osiguranje d.d. con sede a Zagabria e rappresentanza a Trieste, regolarmente iscritta presso il nostro organo di controllo (IVASS).

Non vi nascondo che quando mi fu proposta la distribuzione dei loro prodotti, fui attirato dai prezzi praticati assolutamente convenienti, ma già da allora, grazie alla mia esperienza, qualcosa non mi convinceva.

Alcuni elementi che dovrebbero far riflettere

L’IVASS pubblica periodicamente le statistiche dei reclami che le compagnie ricevono in relazione alla loro attività. La consultazione di tali statistiche è pubblica.

Vi riporto alcuni dati riferiti al primo semestre 2023 del ramo rcauto, che riguardano reclami aventi prevalentemente ad oggetto la condotta di liquidatori, periti, call center, ritardi e disfunzioni liquidative e quant’altro attenga alla gestione dei sinistri o alla liquidazione delle prestazioni assicurative.

CompagniaTotale dei reclami rcauto% dei reclami sul totale dei reclami rcautoPremi rcauto raccolti nel 2022 (in migliaia)
BENE ASSICURAZIONI S.P.A.19097,8989.949
GENERALI ITALIA S.P.A.98388,41.233.170
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE76295,14647.983
TUA ASSICURAZIONI SOCIETA’ PER AZIONI17896,63133.059
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.4.13171,82.769.661
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.88572,54691.052
ZURICH INSURANCE COMPANY LTD23473,93384.378
ASSICURATRICE MILANESE SPA1994,7411.486
ADRIATIC OSIGURANJE D.D.55897,8563.595

Ovviamente come tutte le statistiche devono essere valutate in funzione di una serie di elementi concorrenti.

In ogni caso ho raccolto anche alcune recensioni pubblicate da Trustpilot, sulle quali lascio a voi eventuali commenti.

Avrete incontrato sicuramente nelle vostre navigazioni nel web Truspilot; il sito riporta una quantità esagerata di recensioni praticamente su tutto; a prescindere dalle esperienze personali le recensioni sono spesso lo specchio di come si è trovato l’utente che ha affrontato un certo evento.

Gilberto Donghi – 17 nov 2023

Svolgo l’attività di patrocinatore stragiudiziale da 23 anni nel risarcimento danni da incidenti stradali. Questa è la peggior compagnia che opera nel mercato italiano sui pagamenti, sulla tempistica di riscontro, sulla comunicazione, sul confronto. Statevene alla larga.

Edo Falomo – 28 ott 2023

Per questa compagnia assicurativa (se così si può definire) non bisogna attivare gli avvocati, bisogna chiedere aiuto alle istituzioni (=Guardia di finanza) così la smetteranno di abbindolare la gente con l’esca delle tariffe basse a fronte dell’assistenza inesistente e degli indennizzi zero. Oltremodo sono anche arroganti e cafoni,

Rainer Sabine Emmerich – 12 ott 2023

Buongiorno a tutti, qualcuno può aiutarmi? Ho avuto la sfortuna di essere stata di tamponata il giorno 21 aprile 2023 dalla vettura di un assicurato di Adriatic Assicurazioni e avuto un danno di ca. 6.000 €.

Pur avendo ragione al 100% fino ad oggi non ho avuto alcun rimborso da Adriatic.

Ho scritto tante volte ma non ho mai ricevuto risposta.

Ho anticipato l‘intera somma perché ho bisogno della macchina, se non avevo a disposizione i soldi cosa facevo? Trovo assolutamente vergognoso la mancanza di serietà da parte di Adriatic!

Maria Teresa Dall’Ava – 24 lug 2023

Questa azienda farebbe bene entrare nel mercato italiano onestamente e a fronte di un giusto premio assicurativo da chiedere agli assicurati, procedere al pagamento dei danni di cui sono totalmente responsabili. Le persone oneste che si trovano, loro malgrado, a trattare con gente arrogante che non risponde ne al telefono nè tantomeno da ascolto alle richieste, deve curarsi i danni. Mi appello al buon senso di chi cerca una compagnia assicurativa: diffidate e tenetevi alla larga da Adriatic ass. e simili. È MEGLIO SPENDERE IL GIUSTO E NON ANDARE DISTRIBUENDO DISPIACERI.

Antonino Scaduto – 8 mar 2023

Dopo un sinistro dove la controparte non ha dato la precedenza a destra e avermi preso lo sportello e ruota anteriore sinistra ( lo sterzo rimane girato a destra mentre l’auto marcia dritta, con l’allarme esp acceso) hanno negato il danno meccanico. Anzi, dopo il preventivo di 5000 euro, hanno negato il risarcimento asserendo che dato che non c’è un testimone, nonostante le foto fatte al momento dell’incidente, non è provato che il sinistro sia avvenuto. Questo dopo due mesi dalla loro perizia. Compagnia assicurativa da evitare assolutamente!

Sulla scorta di tutti questi elementi ho deciso di interrompere da subito l’utilizzo di prodotti rcauto della compagnia Adriatic per salvaguardare la mia immagine di consulente e le tasche della mia clientela.

Desidero sottolineare che questa non è una denuncia ma solo una doverosa informazione indirizzata ai miei partner, conoscenti, amici, clienti, invitandoli a spendere qualche minuto in più nella scelta del proprio futuro di automobilisti e comunque ascoltare coloro che non vendono polizze, ma fanno i consulenti sul serio.

Dario Muneratti Insurance Advisor

RESPONSABILITA’ E APPALTI, UN BINOMIO PERICOLOSO?

È ovvio che in una società in continuo mutamento come quella nella quale viviamo, proprio le trasformazioni ed i cambiamenti siano all’ordine del giorno. Fa raccapriccio però che, come è successo a Brandizzo, l’interruzione o l’incomprensione di una procedura nella catena di comando faccia saltare la sicurezza ed a causa di questo la vita umana venga messa a rischio.

È proprio per questo che il vostro inviato speciale è andato a vedere che cosa è successo, per cercare di capire la sequenza degli eventi e se possibile farsi un’idea, al fine di poter evitare per il futuro simili tragedie.

[Abbiamo voluto riportare il presente articolo perché riteniamo che l’aspetto assicurativo in queste situazioni, svolga un ruolo essenziale, nonostante le limitazioni e le eterne controversie. Per questo motivo (e per molti altri) è necessario operare con alta professionalità ed approfondire sempre le dinamiche dei rischi da assicurare, tralasciando (spesso) la “tariffa”. Tralasciamo appositamente l’illustrazione dei fatti che si riferiscono alla tragedia di Brandizzo in quanto abbondantemente conosciuti. n.d.r.]

Il contratto di subappalto accettato dalla ditta Sigifer di Borgo Vercelli specifica chiaramente cosa c’è da fare. Il lavoro di sostituzione di sette metri di binario andrà, per procurare meno impedimento possibile al traffico ferroviario, svolto di notte e nel minor tempo possibile.

Quando un ente committente si avvale del lavoro in subappalto, si sa come sono impostate le procedure. L’esecutore materiale delle opere, ultimo anello della catena di un’aggiudicazione al ribasso, cercherà in ogni modo di stare nei prezzi e sarà motivato a fare il lavoro nel più breve tempo possibile.

Certo i regolamenti ci sono, le sicurezze sono previste, i capitolati parlano chiaro, i controlli sono affidati a chi deve verificare il tutto, ma l’azione sarà influenzata dallo stato delle cose. Se vuole portare a casa un po’ di guadagno, la ditta deve fare più in fretta che può.

…..

Le indagini sono in corso, una prova cinematica nelle stesse condizioni di accadimento e replicando la medesima dinamica, dovrà essere condotta in loco; quindi è ancora presto per trarre qualche giudizio.

Non vi è invece l’attribuzione di alcuna responsabilità a carico dei due macchinisti del treno che hanno avuto il via libera con segnale verde ed hanno messo in movimento la locomotiva. Nel buio della notte ad una velocità di più di 100 km. orari, stavano eseguendo il loro compito ignari del fatto che sui binari fossero presenti cinque operai. Senza saperlo li hanno falciati come fuscelli.

ALCUNE CONSIDERAZIONI

È il metodo che crea il caso?

La storia degli appalti soprattutto quelli pubblici nel nostro paese è da sempre storia travagliata. Bandi, esperimenti di gara, varianti in corso d’opera, stato di avanzamento dei lavori, sono tutti passaggi della procedura che di volta in volta hanno rivelato qualche criticità. Il codice degli appalti è per questi motivi una delle norme che ha subito rimaneggiamenti ed aggiustamenti nel tempo. Le certezze nell’esecuzione dei lavori, perciò non sono proprio una costante.

Sono questi i motivi per cui le procedure formali non sono quasi mai osservate. Imperativo poi per l’esecutore materiale delle opere puntare su qualche utile da realizzare, per cui le cose debbono essere portate avanti velocemente. Bisogna prendersi avanti coi lavori ed anche in questa tragedia, pare aleggiare quest’aria.

IMPLICAZIONI ASSICURATIVE

In teoria la catena della distribuzione dei lavori e dei compiti realizzativi dovrebbe essere ben definita e quindi non porre problema alcuno nell’attribuzione delle responsabilità. Ma come sempre il diavolo si nasconde nelle pieghe.

La Società o l’Ente che intendono conferire un appalto infatti sono vincolati a precise procedure pubbliche per la sua aggiudicazione. Procedure che in genere disciplinano la responsabilità di tutti. Dall’Ente appaltante, all’aggiudicatario. Da quest’ultimo ai subappaltanti, ai loro fornitori, tecnici, ditte terze, fornitori d’opera o di servizi, tutti almeno sulla carta dovrebbero attuare la catena delle procedure di sicurezza e scongiurare così l’accadimento dei danni.

Le cose però sono spesso cambiate dalle interferenze e dai passaggi. Ogni volta, infatti, che si procede ad una ridistribuzione del lavoro, le risorse si assottigliano e chi arriva da ultimo a valle deve talvolta accontentarsi delle briciole. Per rimanere all’interno dei costi allora comincia a speculare, lesina sui tempi e sulle procedure, elimina i passaggi di controllo, quando non peggio spinge le persone a dare di più senza curarsi del come.

Quando capitano le tragedie poi si andrà a sollecitare l’assicurazione poiché ponga rimedio pagando il danno, ma dovremo in ogni caso tener conto che la sola responsabilità coperta con una polizza è quella accidentale. E questa pare spesso aver poco a che fare con l’accadimento di fatti solo in apparenza accidentali.

Da ultima una considerazione sui controlli. Non è forse responsabilità della stazione appaltante rendersi garante delle procedure di sicurezza per l’esecuzione dell’opera?

Ed allora, non è appena il caso di sottolineare che in tragedie come quella di cui ci siamo occupati in queste righe, si possa dire che il compito di questi soggetti non si esaurisce solo nelle procedure, ma nella verifica puntuale del loro realizzarsi?

Fonte Assinews 15 Settembre 2023

Dall’inviato speciale Ugo Ottavian

GLI SCENARI STIMATI SULLA BASE DEI DATI DEL CENTRO STUDI E RICERCHE DI ITINERARI PREVIDENZIALI

Beni e servizi a misura degli over

Sono oltre 27 milioni i residenti in Italia che hanno almeno 50 anni, di questi oltre 14 milioni hanno 65 anni e più. Nel 1992 questi valori erano, rispettivamente, pari a 19 milioni 177 mila e 8 milioni 780 mila. Nell’arco di trent’anni la popolazione con 50 e più anni si è, dunque, accresciuta di oltre 8 milioni di unità e la sua componente più matura è aumentata di oltre 5 milioni. Peraltro, nei prossimi trent’anni la percentuale di ultra 65enni aumenterà di undici punti percentuali e il rapporto tra la loro consistenza numerica e quella dei ragazzi meno che quindicenni raddoppierà. Di conseguenza, istituzioni e imprese rivolgono una sempre maggiore attenzione nella produzione di beni e nell’erogazione di servizi destinati a questa nuova grande economia, che ruota attorno ai consumi e ai bisogni della popolazione più avanti con l’età. Ma c’è il risvolto della medaglia: l’invecchiamento della popolazione comporta un incremento nella spesa pensionistica, sanitaria e assistenziale. Sono gli scenari delineati dalla terza edizione del paper “Silver Economy, la grande economia del prossimo decennio” curato dal centro studi e ricerche di Itinerari previdenziali. Come rilevano gli analisti, negli ultimi dieci anni il segmento di mercato ha assunto una notevole importanza tale da condizionare e orientare molte attività economiche, produttive e sociali proprio per l’elevato numero di persone che formano la popolazione definita “silver”, ossia dai capelli che via via assumono i colori dell’argento. L’Italia, nonostante sia tra i Paesi più “vecchi” al mondo, non ha ancora intrapreso alcuna iniziativa pubblica per consentire di vivere e superare con soddisfazione la più grande transizione demografica di tutti i tempi che ormai è già alle porte e poco ha fatto il “mercato”. Peraltro, il tema è al centro anche dell’interesse delle Nazioni Unite che, sia attraverso la proclamazione del 2021-2030 come “The United Nations decade of healthy ageing”, sia attraverso l’Agenda 2030, dedica grande attenzione al concetto di invecchiamento attivo. Benché non ve ne sia uno specificatamente destinato ai silver, gli obiettivi di sviluppo sostenibile, equo e inclusivo che riguardano in maniera diretta il benessere della fascia più anziana della popolazione sono 9 su 17 (sconfiggere la povertà, sconfiggere la fame, salute e benessere, istruzione di qualità, parità di genere, imprese innovazione e infrastrutture, ridurre le disuguaglianze, città e comunità sostenibili, pace, giustizia e istituzioni solide).

I trend demografici. Se l’invecchiamento della popolazione è in atto da diversi decenni nella maggior parte dei paesi più sviluppati, l’Italia rappresenta lo stato europeo che risente maggiormente del fenomeno. Attualmente gli over 50 rappresentano il 46,84% del totale della popolazione, solo vent’anni fa erano pari al 37%. Considerando le percentuali di popolazione di età compresa tra i 50 e 64 anni, gli ultra 65enni e gli ultra 80enni sul totale della popolazione nel 2022, l’Italia è al primo posto in tutte e tre le graduatorie con percentuali che si attestano, rispettivamente, al 23%, al 23,8% e al 7,6% contro medie europee di 21%, 21,1% e 6,1%. Inoltre, l’indice di vecchiaia, dato dal rapporto tra over 65 e under 15, al 1° gennaio 2022 è pari al 187,9%, il che significa che ci sono circa 188 over 65 ogni 100 under 15, percentuale che, in previsione, al 1° gennaio 2050 si stima salga fino al 300%, ossia 3 anziani per ogni giovane.

Gli impatti sul sistema di welfare. L’invecchiamento della popolazione comporta un incremento nella spesa pensionistica, sanitaria e assistenziale. Come si legge nel paper, la spesa per pensioni nel 2021 è stata pari a 278,499 miliardi di euro e si compone di 238,271 miliardi di prestazioni pensionistiche, con un’incidenza sul Pil pari al 13,42%. Sul fronte privato, invece, la spesa per la previdenza complementare, intesa come contributi versati, nel 2021 è stata pari a 17,6 miliardi di euro da 8,771 milioni di iscritti: rispetto alla forza lavoro, il tasso di copertura si attesta al 34,7%, valore che indica un ampio margine di sviluppo del settore. La spesa sanitaria pubblica nel 2021 è stata pari a 127,834 miliardi di euro, con un’incidenza del 7,2% sul Pil e del 12,97% sulla spesa pubblica, tra il 2013 e il 2021 tale spesa è aumentata del 16,62%. Considerando i gravi problemi di finanza pubblica e l’ingente debito statale, a giudizio degli esperti diviene indispensabile una forte collaborazione tra pubblico e privato con ampi margini di intervento per gli attori privati che operano in questo ambito.

La non autosufficienza. Un’aspettativa di vita lunga, ma spesso non in buona salute, ha un impatto economico e sociale notevole sia sulle finanze pubbliche sia sulle famiglie. Come evidenziano gli analisti, si sta ampliando il fenomeno della non autosufficienza, importante indicatore della mancanza di prevenzione, di adozione di stili di vita, sia fisici sia intellettuali, propedeutici a una terza e quarta età in buona salute e di esercizi culturali per un invecchiamento mentale attivo. Sono questi alcuni dei principali settori economici della silver economy. In tale contesto, il 44,2% delle persone over 65 con gravi difficoltà dichiara di non avere adeguati ausili o assistenza. In prospettiva, il numero di non autosufficienti crescerà inevitabilmente, anche se tale aumento potrà essere contenuto con interventi attivi non solo nel comparto delle residenze sanitarie assistite ma anche della robotica e della tecnologia, grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale e della telemedicina. Il Belpaese risulta ancora carente di un modello pubblico adeguato alla gestione della non autosufficienza, in grado di conciliare adeguatamente l’erogazione di prestazioni monetarie con una vera e propria presa in carico del soggetto. Pertanto, il mercato privato, con riferimento ai fondi immobiliari specializzati nelle Rsa, ai fondi di private equity e soprattutto alle compagnie di assicurazione, ha enormi margini di sviluppo e intervento.

La ricchezza . Nel rapporto si rileva che i redditi degli over 65, tra prestazioni previdenziali e da lavoro, sono pari ad almeno un terzo dei redditi totali annui, pur essendo solo il 23,5% della popolazione totale. Peraltro, gli ultra 65enni hanno risentito meno di ogni altra fascia d’età della popolazione degli effetti economici legati alla pandemia e la loro situazione economica e patrimoniale è addirittura migliorata rispetto alle altre classi d’età. Si tratta, quindi, di un’importante patrimonializzazione che nei prossimi 20/25 anni verrà in parte destinata a incrementare, nel corso della loro vita, i volumi dei consumi dei silver e per una consistente parte verrà trasferita a figli o parenti che sono per la maggior parte gli over 40 di oggi e che diventeranno progressivamente gli over 65 dal 2045 in poi, incrementando ulteriormente il valore complessivo della silver economy italiana.

Sempre più “single”. Il 30,52% degli ultra 65enni vive solo in una famiglia mononucleare, il 42,1% vive in coppia senza figli, solo il 12,8% vive con i propri figli mentre i nuclei monogenitore con figli sono il 6,7%. Le tendenze di breve e medio periodo mostrano un progressivo incremento percentuale delle persone sole che salirà al 31,2% nel 2030 e al 32,7% nel 2040, ciò significa che tra meno di vent’anni un silver su tre vivrà da solo con tutto ciò che comporta in termini di risparmio, assicurazioni, consumi, stili di vita, abitazioni. Inoltre, gli over 65 sono, e saranno, prevalentemente donne; l’80% vive in case di proprietà e, addirittura, il 60% ha una casa grande con almeno 4 stanze, con spazi eccessivi difficili da gestire e che il più delle volte necessitano di una ristrutturazione per consentire di svolgere più comodamente le attività giornaliere. In tale contesto, i silver sono e saranno grandi consumatori di domotica e di attrezzature specifiche per la casa per poter svolgere in autonomia le attività principali della vita quotidiana. Inoltre, utilizzano sempre più la tecnologia, smartphone, pc, tablet, internet e social network per comunicare e per organizzare al meglio la giornata. Alcuni continuano a svolgere attività lavorativa a tempo pieno o parziale, anche dopo il pensionamento, altri si dedicano al volontariato.

Articolo di Antonio Longo

Fonte: Italia7 – 24/07/2023

LA POLIZZA INFORTUNI NON COPRE LE VITTIME COVID

red and white flower petals

Una polizza assicurativa sugli infortuni non copre i casi di decesso da Covid. Lo ha stabilito la Terza sezione civile della Corte d’appello di Torino il 20 giugno, con sentenza depositata ieri. Riformando la sentenza del Tribunale di Torino, la Corte ha ribadito che, nell’ambito della polizza privata infortuni, l’infortunio debba intendersi quale evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. Ciò conferma l’orientamento delle Sezioni unite della Cassazione (pronuncia n. 5119/2002) secondo cui l’assicurazione privata contro gli infortuni consiste nel contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si obbliga a versare una certa somma all’assicurato nel caso di lesione dovuta a una causa fortuita, violenta ed esterna, subordinando l’operatività della polizza al verificarsi di evento cagionato da causa accidentale, esterna all’organismo umano e violenta, ossia traumatica, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Fonte Il Sole 24 ore – 21/07/2023

ASSICURAZIONE INFORTUNI – UNA STORIA GROTTESCA

Nel fondo “Polizze” della Fondazione Mansutti c’è una delle prime polizze di assicurazione contro gli infortuni stipulate in Italia. È una polizza della Fondiaria (1), intitolata “Assicurazione contro i casi fortuiti di qualsiasi natura che possono colpire le persone” e datata 1885. Nell’analizzarne il contenuto, viene spontaneo fare un confronto con l’attuale assicurazione infortuni. Ma la Fondiaria non esiste più: nel 2002 è stata incorporata nella Società Assicuratrice Industriale (SAI) prendendo il nome di Fondiaria-SAI che, a sua volta, nel 2013 è stata incorporata in Unipol e rinominata UnipolSai. Volendo fare un confronto coerente, è quindi necessario prendere in esame una polizza UnipolSai, anche se oggi le polizze di questo tipo in definitiva sono tutte molto simili.

Così, ho scelto la “Infortuni Premium 2.0” ed. 01/11/2022 (2), dalla quale ho scorporato le condizioni relative alle Garanzie Malattie, Tutela legale e Assistenza che non sono prestate dall’antica polizza del 1885. I due contratti sono molto diversi. Una prima differenza formale è il numero delle pagine dei due documenti: 2 pagine la polizza del 1885, oltre 40 quella del 2022.A questo riguardo c’è da dire che la prima ha un carattere di stampa molto piccolo (corpo 6), mentre per la seconda è stato usato il corpo 11.

Il raffronto va fatto quindi sul numero delle parole anziché su quello delle pagine. La polizza del 1885 si compone di 2.453 parole, mentre quella del 2022 ne utilizza addirittura 12 volte tanto: 31.481. Ma più che la forma, è interessante analizzare i contenuti della polizza del 1885. La sua semplicità è sconvolgente. Oltre ai casi di morte e di inabilità temporanea, è assicurato quello di invalidità permanente, con una formula in cui l’invalidità è divisa in tre gradi di gravità. Un primo grado di infermità permanente è quello per cui l’assicurato rimanga totalmente impotente al lavoro per la durata di tutta la vita; in questo caso, l’indennizzo è pari alla totalità del capitale assicurato. Il secondo grado si verifica quando il fortuito avrà prodotto all’assicurato la perdita totale dell’uso di una gamba, o di un piede o d’un braccio, o quella della mano destra e d’un piede, come pure la perturbazione mentale o la cecità parziale che lo inabilitino a qualunque lavoro manuale. L’indennizzo è pari alla metà di quello previsto per l’infermità permanente di primo grado. Il terzo e ultimo grado di gravità è quello di una lesione permanente non guaribile, la quale benché non appartenga a quelle di primo e secondo grado, […] diminuisca essenzialmente e permanentemente la capacità di lavoro […]. L’indennizzo per l’infermità di terzo grado sarà un quarto del capitale assicurato per l’indennità permanente di primo grado.

La ben più complicata polizza del 2022 (depurata delle Garanzie che non figurano nella polizza del 1885) offre le medesime coperture, ma, in aggiunta, è preceduta da un documento informativo precontrattuale, da un DIP aggiuntivo e da norme che regolano il contratto in generale (una ventina di pagine solo per questi documenti).

Ma ciò che appare davvero sorprendente è che il rapporto fra l’assicurato e la compagnia nella polizza del 1885 è regolato soltanto dalle sue condizioni generali e particolari, mentre la polizza del 2022 è regolata anche dalle norme del Libro IV, Titolo III, Capo XX del Codice civile, dall’art. 1882 all’art. 1918, più quelle sull’assicurazione sulla vita dall’art. 1919 all’art. 1927 che vanno tutte 36 ad aggiungersi a quelle già previste nel contratto. Sì, anche la normativa sull’assicurazione sulla vita, perché non sappiamo ancora se l’assicurazione infortuni sia un’assicurazione contro i danni oppure un’assicurazione sulla vita. È così che, tormentate da questo dubbio, dottrina e giurisprudenza oscillano fra le due specie, orientandosi ormai verso l’assicurazione vita per la copertura del caso morte e verso quella danni per gli infortuni non mortali.

Anzi, non del tutto convinti della bontà di questa tesi, alcuni magistrati sono ora portati a sostenere che la copertura infortuni diversa da quella per il caso morte è un misto fra l’assicurazione sulla vita e quella contro i danni. Ma non basta, perché un recente indirizzo della Suprema Corte (le sentenze al riguardo si concentrano negli ultimi vent’anni) ritiene indispensabile fare ulteriori distinzioni nel caso di cumulo fra assicurazione R.C. e assicurazione infortuni, nel senso che l’assicurato che ha sottoscritto un’assicurazione infortuni non avrebbe diritto di percepire alcun indennizzo per la sua assicurazione qualora la controparte avesse già provveduto a risarcirgli le lesioni subite.

In sostanza, a tutta la normativa ora esistente sull’assicurazione infortuni si aggiungono altre regole: quelle scoperte dai giudici, sulle quali non sarebbe necessario soffermarsi oltre se non si fosse arrivati a estremi inammissibili.

Mi riferisco alla sentenza della Cassazione n. 10602 del 4 maggio 2018, con la quale la Suprema Corte – giudicando in tema di invalidità permanente da infortunio prestata con due diverse polizze sottoscritte dal medesimo assicurato, la prima per euro 200 mila e la seconda per euro 300 mila – ha deciso che l’indennizzo non può eccedere il danno effettivamente patito [e che] tale danno corrisponde necessariamente [?] all’importo più ampio convenzionalmente indicato dalla seconda polizza in euro 300 mila.

Con l’assurda tesi che il danno indennizzato [euro 200 mila] in forza di una polizza è un danno che ha cessato di esistere, dal punto di vista giuridico, dal momento in cui l’assicurato ha percepito l’indennizzo e fino all’ammontare di quest’ultimo, con la conseguenza che il relativo importo dovrà essere scomputato dall’indennizzo, convenzionalmente predeterminato in misura maggiore [euro 300 mila], dovuto in forza di un’altra polizza stipulata per il medesimo rischio.

Io mi auguro soltanto che, in caso di sinistro, l’impegno di eseguire in buona fede le obbligazioni nascenti dal contratto di assicurazione – ma anche il buonsenso – inducano le compagnie a rifiutarsi di invocare la non cumulabilità delle garanzie infortuni rinunciando così all’illecito arricchimento che realizzerebbero a danno dei loro assicurati.

In fondo, lo studio della storia del fenomeno assicurativo e della sua evoluzione nei secoli ci porta a fare utili raffronti. Il guaio è che purtroppo, come nel caso della sentenza sopra richiamata, questi confronti talvolta si sostanziano in ricordi nostalgici.

Fonte: ASSINEWS 354 – luglio-agosto 2023

Autore: Francesco Mansutti

(1) La Relazione al Bilancio del 1881 segnala che la Fondiaria è stata la prima a introdurre in Italia l’assicurazione contro gli infortuni.

(2) https://www.unipolsai.it/api/pub/ueba/download/doc/v1/fascicoli/cbb59781-e610-4489-8855-d6f4dfdc0a9d

DONAZIONI, COSI’ LA POLIZZA SALVA LA CASA

Le assicurazioni hanno creato polizze sugli immobili ricevuti in donazione. Basta assicurare la proprietà da vendere, stabilendo la somma con cui risarcire l’erede in caso gli siano riconosciuti dei diritti. E l’acquirente anche nel peggiore dei casi non avrà l’obbligo di restituire la villa o l’appartamento. «Per esempio — racconta Alberto Saiu — su una casa da 300 mila euro, la polizza costerà meno di 1.000 euro, da versare al momento della vendita. Inoltre, non ha una scadenza, opererà fino alla prescrizione dei diritti altrui sul bene». Il premio basso è dovuto al rischio modesto per la compagnia di assicurazione, visto che l’erede prima di chiedere il risarcimento dovrà aggredire il patrimonio di colui che ha ricevuto la donazione e poi venduto. Solo nel caso in cui quest’ultimo sia nullatenente, entrerà in gioco l’assicurazione.

La Repubblica 29.05.2023

(n.d.r.) In caso di acquisto di un’abitazione di provenienza donativa con l’accensione del mutuo, l’Istituto di credito chiede, tra l’altro, una polizza a garanzia della disponibilità del bene o del suo controvalore. Scopri le nostre soluzioni

INFORTUNI. CUMULO DI INDENNIZZI

Chi sottoscrive una polizza infortuni, se poi subisce un danno da fatto illecito, può cumulare l’indennizzo pagato dall’assicurazione con il risarcimento del danno. Lo ha deciso il Tribunale di Milano che, con la sentenza 2894 dell’11 aprile scorso (giudice Spera), ha preso le distanze dal principio della “compensatio lucri cum damno” affermato dalla Cassazione, che richiede di scomputare dal risarcimento del danno dovuto a illecito gli effetti vantaggiosi che il danneggiato abbia tratto in conseguenza diretta dello stesso fatto. Il caso esaminato riguarda un’aggressione: la vittima aveva citato in giudizio il suo aggressore e il Comune del luogo in cui era avvenuto il fatto illecito per ottenere il risarcimento del danno. L’amministrazione comunale, oltre a chiedere di respingere la domanda nei suoi confronti, aveva dedotto che la vittima era stata già indennizzata dal suo assicuratore e quindi nulla le spettava a titolo di risarcimento del danno. Per il Tribunale, il principio indennitario si applica alle assicurazioni contro i danni alle cose, e non alle polizze infortuni; la disciplina sulla surroga, infatti, è stata pensata per le polizze contro i danni alle cose e non per i pregiudizi alla persona, che – a differenza delle cose, suscettibili di stima a opera delle parti – non hanno un valore che possa essere oggettivamente stabilito dai contraenti, per potervi commisurare l’indennizzo assicurativo. Per il Tribunale, il principio indennitario si applica alle assicurazioni contro i danni alle cose, e non alle polizze infortuni; la disciplina sulla surroga, infatti, è stata pensata per le polizze contro i danni alle cose e non per i pregiudizi alla persona, che – a differenza delle cose, suscettibili di stima a opera delle parti – non hanno un valore che possa essere oggettivamente stabilito dai contraenti, per potervi commisurare l’indennizzo assicurativo.

Il Sole 24 ore 29.05.2023

Il nostro commento

Esiste una sentenza della Cassazione che stabilisce l’esatto contrario. Come comportarci quindi in sede di consulenza ad un cliente che desiderasse superare questo impasse? Certamente nessuna polizza può sostituirsi alla dottrina, ma ritengo che il Cliente debba dotarsi di una buona polizza di tutela legale che preveda, tra l’altro, la copertura delle controversie contrattuali. Almeno potrà cercare di far valere i propri diritti di fronte alle Compagnie che, visto i precedenti, potrebbero rifiutarsi di erogare l’indennizzo. (n.d.r.)

gray steel bridge under blue sky during daytime

ANCHE LE ISTRUZIONI POSSONO CREARE PROBLEMI AL PRODUTTORE

Le istruzioni d’uso erano sbagliate, indagati i manager della ditta costruttrice del mezzo che ha causato la morte di un operaio sulla A26 a Masone.

La procura di Genova ha indagato due persone per la morte di Luciano Sanna, schiacciato dal mezzo usato per ispezionare i viadotti nel novembre 2020 vicino a Masone (Genova), in A26. Secondo il pubblico ministero Arianna Ciavattini, le istruzioni del by-bridge, scritte in tedesco, erano sbagliate e per questo il mezzo si sarebbe inclinato per poi sganciarsi e schiacciare Sanna. Nel registro degli indagati sono finiti il legale rappresentante e l’amministratore delegato della Moog gmbh, la ditta tedesca che ha costruito il mezzo.

Dalle indagini degli ispettori dello Psal, l’ufficio di prevenzione e salute negli ambienti di lavoro coordinati dall’ingegnere Gabriele Mercurio, e dall’ingegnere Marco Sartini, la macchina non aveva difetti di fabbricazione ma le istruzioni erano sbagliate perché non chiarivano come fare le manovre nella fase di maggiore estensione in verticale. Dopo quell’incidente il manuale era stato riscritto.

Quando si verificò l’incidente era il periodo in cui erano partite le ispezioni di ponti e viadotti dopo il crollo del ponte Morandi e l’inchiesta sui falsi report dei controlli.

In base a quali norme si è potuto procedere nei confronti della ditta costruttrice?

D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206: Per prodotto sicuro si intende: qualsiasi prodotto …………. che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:

… della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;

Responsabilità del produttore

Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.

Danno risarcibile: È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:

  • il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
  • la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, ………….
  • Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.

La parti coinvolte

La Ditta che ha fabbricato il macchinario nella persona del legale rappresentante, per:

  • danni a terzi per morte
  • danni patrimoniali per responsabilità personale oggettiva del legale rappresentante
  • sanzioni in caso di mancata applicazione della L. 231 o in mancanza di un modello organizzativo

Il datore di lavoro della persona deceduta per eventuali conseguenze in caso di mancata applicazione delle norme di sicurezza di cui alla L.81/2008

Gli eredi della persona deceduta nel caso intendessero procedere nei confronti del responsabile, per eventuali somme non ritenute legittime.

Le soluzioni assicurative

Per la Ditta che ha fabbricato il macchinario

  • assicurazione della Responsabilità Civile Prodotti
  • assicurazione D&O per la Ditta
  • assicurazione D&O per il legale rappresentante
  • assicurazione della tutela legale penale

Per il datore di lavoro

  • assicurazione della responsabilità civile verso terzi e operai
  • assicurazione di tutela legale

Per gli eredi

  • assicurazione della tutela legale della famiglia
two women and man walking in the street during daytime

ASSISTENZA DI LUNGO PERIODO

La polizza Long Term Care (LTC) riduce i costi della non autosufficienza

Insieme alla prospettiva di vita aumenta anche il rischio di non autosufficienza

Perché è importante prendere in considerazione una polizza Long Term Care? Secondo i dati Istat la prospettiva di vita per un 65-enne è salita a 20 anni e 7 mesi, 5 mesi in più rispetto al 2013. Sempre secondo i dati Istat, attualmente le persone con più di 65 anni costituiscono il 21,4 per cento della popolazione italiana e di queste più di 2,5 milioni sono non autosufficienti. Entro il 2050 si prevede che la popolazione over 65 sarà all’incirca 1/3 dell’intera popolazione mentre gli over 85 passeranno da 1,7 milioni a 6 milioni nel 2060.

Oltre il 18% delle persone con più di 65 anni è non autosufficiente.

Si prevede che, stando così le cose, le persone bisognose di assistenza di lungo periodo aumenteranno in maniera esponenziale e che, a meno che lo Stato non attui riforme importanti sulla parte di welfare che riguarda la long term care, sempre più famiglie dovranno farsi carico di un familiare non autosufficiente.

Già oggi, in Italia, sono almeno 1 milione le persone, i cosiddetti care giver, che si prendono cura di parenti non più autosufficienti, dedicando loro buona parte del loro tempo e spesso mettendo anche a repentaglio la propria sicurezza economica. Stando alle stime del Censis, infatti, sono oltre 561 mila le famiglie che, per pagare l’assistenza a un familiare non autosufficiente, hanno dovuto erodere i propri risparmi, vendere l’abitazione o addirittura indebitarsi.

Quanto costa la non autosufficienza?

Nel momento in cui una persona perde la propria autosufficienza, i familiari su trovano davanti a 3 possibilità:

  • ricorrere ai servizi di assistenza continuativa per long term care (LTC) pubblici o privati, le cosiddette residenze sanitarie assistenziali (RSA);
  • ricorrere all’aiuto delle assistenti familiari (le cosiddette badanti);
  • prendersi cura in prima persona del familiare non autosufficiente, assumendo il ruolo di caregiver familiare.

Ognuna di queste soluzioni ha però un rovescio della medaglia piuttosto pesante:

  • le residenze sanitarie assistenziali hanno rette che si aggirano in media sui 3.000 euro al mese e sono suddivise in quota sanitaria (generalmente il 50% dell’intero) a carico del sistema sanitario regionale e quota sociale o alberghiera (l’altro 50%) a carico dell’assistito, con un eventuale contributo del Comune;
  • il costo medio di una badante regolarmente assunta si aggira sui 18.000 euro all’anno e comporta comunque una compartecipazione dei familiari all’assistenza per far fronte ai giorni di riposo e al periodo di ferie dovuti;
  • prendersi cura personalmente di un familiare non autosufficiente spesso vuol dire rinunciare al proprio lavoro, con conseguenze economiche che possono essere anche pesanti. Inoltre richiede di stravolgere pesantemente la propria vita e questo può avere conseguenze pesanti anche sul piano psicologico.

Come ridurre i costi della non autosufficienza – La polizza Long Term Care (LTC)

La volontà da parte del Governo di riconoscere un sostegno economico al caregiver familiare è una ulteriore conferma che il carico dell’assistenza di una persona non autosufficiente è demandato in buona parte alle famiglie, che saranno sempre più costrette ad assumerlo in prima persona, soprattutto in assenza di risorse economiche sufficienti per delegarlo a badanti e RSA.

In Italia, sebbene sia molto forte la cultura dell’assistenza familiare, è ancora poco sviluppata l’attitudine a creare per tempo le condizioni economiche che permettano di far fronte a problemi come la disabilità e la non autosufficienza e, in tal senso, non esistono neppure normative che stimolino le famiglie a dotarsi di paracadute adeguati.

In Germania, ad esempio, già dal  1995 è stato istituito l’obbligo di stipulare una assicurazione sulla non autosufficienza, o polizza long term care, proprio per evitare che le famiglie possano trovarsi in gravi difficoltà economiche se dovessero farsi carico di una persona non autosufficiente o disabile.

La polizza Long Term Care è una polizza che eroga una rendita mensile per tutto il tempo in cui l’assicurato si trova in una condizione di non autosufficienza, quindi anche per tutta la vita.

La rendita mensile, generalmente, viene definita al momento della sottoscrizione della polizza e il premio annuale dipende sia dall’età dell’assicurato che dalla rendita stabilita.

Solitamente si cerca si cerca di costruire una rendita fra i 500 e i 2.500 euro al mese, in modo da disporre di una somma che permetta di pagare una parte consistente della retta di una RSA o del costo di una assistente domiciliare.

Cosa copre e quali sono le limitazioni di una polizza Long Term Care

Per capire cosa copre una polizza LTC partiamo dalla definizione di autosufficienza usata in campo assicurativo: una persona è autosufficiente se riesce a svolgere autonomamente le principali attività quotidiane o activities of daily living (ADL): lavarsi, vestirsi e svestirsi, andare al bagno ed usarlo, spostarsi, avere la capacità di controllare le proprie funzioni corporali, alimentarsi. La maggior parte delle polizze LTC paga l’indennità alla perdita di un certo numero di ADL, ad esempio 4 su 6 oppure in caso di malattia mentale invalidante quale l’Alzheimer.

Ovviamente anche la polizza LTC ha dei limiti e delle esclusioni, ad esempio l’età massima per la sottoscrizione (solitamente non oltre i 60-65 anni), il periodo di carenza per la non autosufficienza derivante da malattia o malattia mentale o dovuta a condizioni preesistenti alla sottoscrizione del contratto, esclusione di condizioni specifiche.

La polizza Long Term Care solitamente paga la rendita indipendentemente dal tipo di assistenza richiesto ma esistono anche polizze LTC che differenziano l’erogazione in funzione del tipo di cure necessarie. In alcuni casi potrebbe essere prevista anche una graduazione dell’indennità in funzione del numero di ADL perse.

Ovviamente, minori sono le restrizioni, migliore è la copertura.

Quanto costa sottoscrivere una polizza Long Term Care

Come abbiamo scritto altre volte, assicurarsi vuol dire trasferire un rischio al quale riteniamo di essere esposti da noi ad una compagnia, che se ne assume il carico a fronte del pagamento di un premio, permettendoci di liberare risorse economiche.

Nel caso di una polizza LTC, questo concetto è molto evidente perché, a fronte di un premio molto contenuto, la polizza LTC ci preserva dall’affrontare spese che potrebbero rivelarsi insostenibili per la nostra situazione economica e che sarebbero comunque nettamente superiori al premio versato.

Per capire ancora meglio questo concetto, basti pensare che un uomo di 30 anni può garantirsi una rendita vitalizia di 2.500 euro al mese con soli 18 euro al mese e che, con una cifra pressoché simile, una donna di 55 può garantirsi una rendita vitalizia di 1.000 euro al mese.

Con soli 18 euro al mese un uomo di 30 anni può garantirsi una rendita mensile di 2.500 euro in caso di non autosufficienza.

Da questi due esempi è facile dedurre che più una persona è giovane e maggiore sarà la rendita di cui potrà beneficiare a parità di premio.

Inoltre, la polizza LTC è una delle poche polizze che ancora beneficia della detrazione d’imposta del 19% sui premi versati con il massimo di 1.291 euro all’anno.

Luisa Rosini

person walking on hallway in blue scrub suit near incubator

UN CASO DI RCO

Dito amputato al lavoro, l’azienda non risarcisce: in tre a processo

Per posizionare bene una bobina pesante ci ha rimesso il pollice della mano sinistra, perdendo anche la funzione pensile. Il macchinario, una rifilatrice, non avrebbe avuto le barriere protettive. A subire l’amputazione del dito è stato un operaio di 31 anni, residente a Senigallia ma di origini napoletane. Dopo l’infortunio non si è visto nemmeno risarcire il danno subito dall’azienda per cui lavorava e per la quale è ancora dipendente ma con ora con mansioni diverse. Per l’incidente avvenuto, in tre sono a processo per concorso in lesioni colpose e per la violazione di un decreto legislativo secondo il quale chi lavora in una fabbrica deve ricevere formazione adeguata in materia di sicurezza e salute. Imputati l’amministratore delegato (un 50enne di Livorno), il direttore dello stabilimento (un 62enne di Ostra Vetere) e il responsabile di produzione (un 61enne di Trecastelli) di una nota azienda specializzata nella lavorazione della gomma.

L’infortunio è avvenuto il 25 marzo del 2021, nello stabilimento di Trecastelli. Ieri è stato l’operaio rimasto gravemente ferito a raccontarlo nella testimonianza resa in aula davanti al giudice Pietro Renna.

Il 31enne è parte civile con l’avvocato Domenico Liso e chiede 150mila euro di risarcimento danni per la menomazione subita.

“Lavoravo lì da circa un anno – ha riferito l’operaio – non sono stato formato per utilizzare quel macchinario che non aveva nemmeno i dispositivi di sicurezza. Ho fatto solo un affiancamento per caricare le bobine poi mi hanno inserito come macchinista. Quel giorno stavo tirando da una parte il materiale, la bobina caricata era molto pesante, ed è partita la sega circolare che mi ha tagliato il dito. Ho subito una amputazione (ha mostrato la mano in aula, ndr) e anche una limitazione funzionale a due dita. In pratica non ho più appiglio con questa mano e nemmeno forza. Non posso sollevare nulla e adesso faccio il carrellista sempre nella stessa azienda”.

L’operaio riceve attualmente solo 200 euro dall’Inail come indennizzo di invalidità e la ditta per cui lavora gli avrebbe proposto un risarcimento di 20mila euro che ha rifiutato ritenendo il danno ben maggiore. Per l’amputazione subita ebbe 40 giorni di prognosi e subì diversi interventi. Prossima udienza il 15 settembre.

27/05/2023Il Resto del Carlino – Marina Verdenelli

Alcune considerazioni a voce alta

A prescindere dalla notizia di cronaca di cui non afferro il fine se non quello di denunciare un evento (ahimè) molto ricorrente, mancano molte informazioni per capire come si arrivi al processo. Certo è che l’infortunio sul lavoro, in presenza della polizza di responsabilità civile (RCvT/RCO) fa scattare la componente RCO – Responsabilità Civile verso Operai. Questa componente viene spesso trascurata o snobbata dagli stessi datori di lavoro, ritenendola un doppione dell’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL. Ma non è così, e questa notizia ne è la prova. E’ il caso di sottolineare inoltre che la controversia prevede l’assistenza obbligatoria di un legale… (polizza di tutela legale).