PRONTO IL DECRETO MEF – MIMIT. OMBRELLO SU TERRENI, IMPIANTI E FABBRICATI. SACE RIASSICURA.

Le imprese dovranno assicurarsi entro fine marzo 2025

Ormai è sicuro: tutte le imprese, con poche esclusioni, con sede legale o stabile organizzazione sull’intero territorio nazionale dovranno assicurarsi contro i disastri ambientali relativamente a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali iscritti a bilancio. E le compagnie di assicurazione non potranno rifiutarsi di stipulare polizze. Sace spa, invece, avrà la facoltà di riassicurare i rischi assunti dalle imprese di assicurazione attraverso la stipula di apposite convenzioni, a condizioni di mercato.I termini per mettersi in regola contro i rischi catastrofali, ovvero terremoti, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni, sarebbero teoricamente quelli del 31 dicembre 2024 come prescritto dalla legge di bilancio 2024, ma in pratica la dead line per imprese e compagnie di assicurazione scatterà verosimilmente dopo la fine di marzo 2025 a causa dei tempi tecnici che il legislatore dovrà rispettare per varare il regolamento recante le modalità attuative e operative degli schemi di copertura. Quella che secondo alcuni commentatori non è altro che una “tassa” assicurativa che trasferisce dallo Stato alle imprese (e quindi ai cittadini) il costo dei danni ambientali, è contenuta nello schema di decreto interministeriale recante modalità attuative e operative dell’assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024), predisposto dal ministro dell’economia e delle finanze e dal ministro delle imprese e del made in Italy. Il decreto interministeriale darà attuazione a quanto previsto dal disegno di legge ‘Ricostruzione’, attualmente in discussione in Parlamento, che introduce l’obbligo per le compagnie assicurative di erogare in anticipo pari al 30% del danno in caso di sinistri derivanti da eventi catastrofali.
Tale misura è pensata per offrire maggiore certezza nella liquidazione dei danni, consentendo alle imprese assicurate di accedere tempestivamente a risorse essenziali per una rapida ripresa della propria attività.
Alle imprese inadempienti, potrebbero esser negati contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

La legge di bilancio 2024. L’art. 1, commi 101-112, della legge 213/2023 stabilisce che le imprese italiane sono tenute a stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni subiti da determinati beni direttamente causati dagli eventi catastrofali. Per eventi catastrofali si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Il contratto assicurativo deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.
Premi. I premi saranno commisurati al livello di rischio, considerando le caratteristiche del territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati.
Le compagnie assicurative, nel rispetto dei propri limiti di tolleranza al rischio e in linea con le esigenze complessive di solvibilità, non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese, mentre Sace avrà la facoltà di riassicurare i rischi assunti dalle compagnie assicurative attraverso la stipula di apposite convenzioni, a condizioni di mercato.

Esclusioni. Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole, per le quali però resta ferma l’applicabilità della disciplina del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità. Sono escluse anche le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste o gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

I vantaggi della copertura assicurativa. L’obbligo assicurativo può comportare vantaggi

  • l ‘assicurazione consente di salvaguardare il patrimonio delle aziende ovvero il valore dei beni, delle attività e degli investimenti;
  • la copertura assicurativa permette di ridurre i tempi e i costi di ripristino dei beni danneggiati, consentendo una più rapida ripresa dell’attività aziendale;
  • le imprese non saranno svantaggiate nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
  • nell’ottica del fronteggiamento dei rischi l’assicurazione stimola le imprese a effettuare una analisi delle fonti di pericolo e a realizzare misure preventive per aumentare la resilienza dell’impresa stessa.

Articolo di Bruno Pagamici – Italia Oggi 8 novembre 2024

ONCOLOGICO A RISCHIO CAOS

Oblio oncologico fai-da-te da subito. Ma c’è il rischio che, nell’immediato, banche e assicurazioni vadano in ordine sparso.

In effetti, la legge per “la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”, approvata in via definitiva dal senato il 5 dicembre 2023, impone a compagnie e intermediari di astenersi immediatamente dal raccogliere e utilizzare le notizie sui tumori decorsi 10 anni (o in alcuni casi anche meno) dalla guarigione, così da non escludere le persone, che hanno vissuto questa malattia, dalla possibilità di avere e mantenere un’assicurazione sanitaria per malattia o una polizza vita oppure servizi finanziari o bancari senza oneri aggiuntivi o garanzie accessorie. Per avere regole operative uniformi nei singoli settori bisognerà, invece, attendere l’adozione di provvedimenti attuativi, per la quale la legge fissa un termine di 6 mesi dall’entrata in vigore della norma. Nel frattempo, le garanzie non sono affatto sospese (il diritto di oblio è già vigente, attivo ed è azionabile) e tocca a ciascuna impresa bancaria, assicurativa, finanziaria e di servizi di investimento predisporre di sua iniziativa le proprie procedure interne e adeguarsi prontamente ai principi formulati dalla nuova disciplina. Si apre, quindi, una fase di incertezze nell’applicazione, in cui c’è il rischio che banche, finanziarie, assicurazioni e società di investimento procedano ciascuna per proprio conto, con prevedibile disorientamento di clienti e utenti. Una situazione molto delicata, considerato anche che la legge prevede, con effetto immediato, la nullità parziale delle clausole dei contratti bancari, finanziari e assicurativi in contrasto con il diritto all’oblio oncologico. Pertanto, in attesa di deliberazioni e decreti, gli operatori sono costretti a regolarsi in proprio per rendere effettivo, senza intoppi, il diritto all’oblio e alla continuità dei rapporti bancari, assicurativi e finanziari. Lo stesso quadro caratterizzato da precarietà vale per datori di lavoro pubblici e privati a proposito delle procedure di assunzione di personale e per tribunali, servizi sociali e Asl, a riguardo dei procedimenti di valutazione delle richieste degli aspiranti genitori adottivi. Nei primi mesi di applicazione della legge un aiuto, mediante provvedimenti interpretativi o linee-guida, potrà essere dato dal Garante della privacy, incaricato dalla legge di vigilare sull’applicazione delle nuove disposizioni.

Oblio. L’arma scelta dalla legge per il contrasto alle discriminazioni nei confronti degli ex pazienti oncologici è l’oblio.

Il diritto di oblio oncologico è esercitabile nei confronti degli operatori del settore creditizio, finanziario e assicurativo. La legge prevede che, ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti, gli operatori non possono chiedere ai clienti notizie su patologie oncologiche con trattamento attivo concluso senza recidive da più di 10 anni oppure da più di 5 anni se la malattia è insorta prima del compimento del 21° anno di età. Il periodo necessario per far maturare l’oblio potrà essere anche più breve: la legge dà al ministero della salute il compito di definire, entro 3 mesi, l’elenco delle patologie oncologiche per le quali si applicheranno termini inferiori.

I due binari della legge. La legge presenta due aspetti: uno passivo per banche e assicurazioni e uno attivo per le persone. L’aspetto passivo riguarda i doveri a carico di banche e assicurazioni e tra questi: 1) il dovere di non chiedere informazioni relative allo stato di salute all’ex paziente di cancro; 2) il dovere di non acquisire le informazioni da fonti diverse dal contraente; 3) il dovere di non utilizzare le informazioni per la determinazione delle condizioni contrattuali, qualora le notizie siano comunque già nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario. L’aspetto attivo evidenzia il diritto delle persone a tacere l’informazione risalente a 10 prima (o anche meno a seconda dei casi). Oblio significa, infatti, cancellazione, assenza di notizie, zero informazioni. Le banche e le assicurazioni non possono, dunque, chiedere di dichiarare di avere avuto il tumore e di non averlo più (la conservazione di una informazione del genere non è oblio, anzi è il contrario). A conferma di ciò si consideri che la legge vieta a banche e assicurazioni, per le finalità di stipulazione di contratti, di mandare a visita medica il cliente o potenziale cliente o di chiedere accertamenti sanitari per far accertare l’avvenuta cessazione della malattia e l’epoca di tale cessazione. Ulteriore conferma della descritta portata del diritto a tacere sta nella previsione della legge per cui agli ex pazienti non possono essere altresì applicati costi e oneri aggiuntivi né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti.

In sostanza raccogliere informazioni a proposito di un episodio di tumore lontano nel tempo non ha alcuna utilità e, quindi, non vanno raccolte.

Di tutto ciò si deve tenere conto nei fogli informativi, moduli e formulari utilizzati da banche e assicurazioni in tutte le fasi del rapporto con il cliente (accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti), nei quali gli operatori e intermediari devono spiegare per bene la portata del diritto.

Decreti attuativi. Per i settori bancario e finanziario, la legge prevede che, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr), sentito il Garante della privacy, deve adottare una deliberazione attuativa, eventualmente predisponendo formulari e modelli; idem per il settore assicurativo, con compito assegnato all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass).

Il fai-da-te. Nelle more di deliberazioni esecutive, i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della novella devono subito conformarsi ai princìpi introdotti, a pena di nullità delle singole clausole contrattuali. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Ciascun operatore, perciò, deve subito rivedere procedure interne e formulari ed eliminare le richieste relative a notizie su cui deve calare l’oblio. Da altro punto di vista gli operatori devono rivedere le condizioni contrattuali e economiche dei contratti, eliminando le specifiche clausole peggiorative per le persone che sono state affette da malattie oncologiche.

Dati in archivio. Banche e assicurazioni, peraltro, hanno già nei loro archivi moltissimi dati sanitari relativi alle patologie che ora possono essere taciute. Può trattarsi di notizie per le quali è già scaduto il termine (10 o 5 anni) o di notizie per le quali il termine andrà a scadere in futuro. Inoltre, va considerato che per le notizie che d’ora in avanti saranno acquisite legittimamente (in quanto relativi a episodi patologici infradecennali o infraquiquennali) anche per esse potrà venire progressivamente a maturare la scadenza utile per l’oblio. Rispetto a quanto in archivio, la legge prevede due obblighi per gli operatori. Il primo obbligo è di non utilizzare più le notizie, ai fini della valutazione del rischio dell’operazione o della solvibilità del contraente, se è decorso il termine dell’oblio (10 o 5 anni). Considerato che banche e assicurazioni non sanno se è trascorso il termine, la legge chiede al contraente di inviare tempestivamente alla banca, all’istituto di credito, all’impresa di assicurazione o all’intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, una certificazione che dovrà essere compilata seguendo un modello ministeriale. E qui scatta il secondo obbligo: entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione banche e assicurazioni dovranno cancellare le informazioni sanitarie. E cancellare significa cancellare tutto: sia le informazioni fornite in origine sia l’ultima certificazione.

Per la prima applicazione di questi obblighi si dovrà aspettare un decreto del ministro della salute, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, che detterà regole su modalità e forme, senza oneri per l’assistito, della certificazione della sussistenza dei del diritto all’oblio.

Anche ipotizzando che tutto fili liscio, senza ritardi, dunque, a riguardo della prima applicazione, per coloro i quali hanno già acquisito il diritto di oblio passeranno 90 giorni prima della cancellazione effettiva dei dati sanitari già detenuti da compagnie e intermediari.

In attesa del decreto ministeriale si ritiene che banche e assicurazioni debbano immediatamente congelare tutte queste informazioni: non si può correre il rischio di usare dati destinati all’oblio una volta che si sa che sono, appunto, destinati alla cancellazione e c’è da aspettare il provvedimento attuativo.

Fonte Italia Oggi del 18/12/2023 – articolo di Antonio Ciccia Messina

CONSULENZA: UNA SCELTA PROFESSIONALE

Nell’ambito del mio lavoro di consulente assicurativo e secondo il criterio che ho adottato da anni, oltre a verificare i contenuti contrattuali ed altre caratteristiche tecniche del prodotto, verifico la policy della compagnia o comunque del fornitore (grossista, MGA, ecc.) che spesso, mostra la sua vetrina come la più conveniente, ricca, completa, flessibile, ecc. di tutto il mercato.

Mi corre l’obbligo etico non di garantire la Compagnia nel suo operato, ma almeno conoscere il suo comportamento in particolar modo nel momento della verità: il sinistro e la sua gestione.

Tutti di fronte all’evento inaspettato ci troviamo in una situazione di disagio e di preoccupazione, specialmente se la causa potrebbe produrre conseguenze economiche, grandi o piccole che siano.

Ciò premesso ho raccolto presso i miei clienti e sul web, le esperienze riscontrate con la compagnia Adriatic Assicurazioni Osiguranje d.d. con sede a Zagabria e rappresentanza a Trieste, regolarmente iscritta presso il nostro organo di controllo (IVASS).

Non vi nascondo che quando mi fu proposta la distribuzione dei loro prodotti, fui attirato dai prezzi praticati assolutamente convenienti, ma già da allora, grazie alla mia esperienza, qualcosa non mi convinceva.

Alcuni elementi che dovrebbero far riflettere

L’IVASS pubblica periodicamente le statistiche dei reclami che le compagnie ricevono in relazione alla loro attività. La consultazione di tali statistiche è pubblica.

Vi riporto alcuni dati riferiti al primo semestre 2023 del ramo rcauto, che riguardano reclami aventi prevalentemente ad oggetto la condotta di liquidatori, periti, call center, ritardi e disfunzioni liquidative e quant’altro attenga alla gestione dei sinistri o alla liquidazione delle prestazioni assicurative.

CompagniaTotale dei reclami rcauto% dei reclami sul totale dei reclami rcautoPremi rcauto raccolti nel 2022 (in migliaia)
BENE ASSICURAZIONI S.P.A.19097,8989.949
GENERALI ITALIA S.P.A.98388,41.233.170
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE76295,14647.983
TUA ASSICURAZIONI SOCIETA’ PER AZIONI17896,63133.059
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.4.13171,82.769.661
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.88572,54691.052
ZURICH INSURANCE COMPANY LTD23473,93384.378
ASSICURATRICE MILANESE SPA1994,7411.486
ADRIATIC OSIGURANJE D.D.55897,8563.595

Ovviamente come tutte le statistiche devono essere valutate in funzione di una serie di elementi concorrenti.

In ogni caso ho raccolto anche alcune recensioni pubblicate da Trustpilot, sulle quali lascio a voi eventuali commenti.

Avrete incontrato sicuramente nelle vostre navigazioni nel web Truspilot; il sito riporta una quantità esagerata di recensioni praticamente su tutto; a prescindere dalle esperienze personali le recensioni sono spesso lo specchio di come si è trovato l’utente che ha affrontato un certo evento.

Gilberto Donghi – 17 nov 2023

Svolgo l’attività di patrocinatore stragiudiziale da 23 anni nel risarcimento danni da incidenti stradali. Questa è la peggior compagnia che opera nel mercato italiano sui pagamenti, sulla tempistica di riscontro, sulla comunicazione, sul confronto. Statevene alla larga.

Edo Falomo – 28 ott 2023

Per questa compagnia assicurativa (se così si può definire) non bisogna attivare gli avvocati, bisogna chiedere aiuto alle istituzioni (=Guardia di finanza) così la smetteranno di abbindolare la gente con l’esca delle tariffe basse a fronte dell’assistenza inesistente e degli indennizzi zero. Oltremodo sono anche arroganti e cafoni,

Rainer Sabine Emmerich – 12 ott 2023

Buongiorno a tutti, qualcuno può aiutarmi? Ho avuto la sfortuna di essere stata di tamponata il giorno 21 aprile 2023 dalla vettura di un assicurato di Adriatic Assicurazioni e avuto un danno di ca. 6.000 €.

Pur avendo ragione al 100% fino ad oggi non ho avuto alcun rimborso da Adriatic.

Ho scritto tante volte ma non ho mai ricevuto risposta.

Ho anticipato l‘intera somma perché ho bisogno della macchina, se non avevo a disposizione i soldi cosa facevo? Trovo assolutamente vergognoso la mancanza di serietà da parte di Adriatic!

Maria Teresa Dall’Ava – 24 lug 2023

Questa azienda farebbe bene entrare nel mercato italiano onestamente e a fronte di un giusto premio assicurativo da chiedere agli assicurati, procedere al pagamento dei danni di cui sono totalmente responsabili. Le persone oneste che si trovano, loro malgrado, a trattare con gente arrogante che non risponde ne al telefono nè tantomeno da ascolto alle richieste, deve curarsi i danni. Mi appello al buon senso di chi cerca una compagnia assicurativa: diffidate e tenetevi alla larga da Adriatic ass. e simili. È MEGLIO SPENDERE IL GIUSTO E NON ANDARE DISTRIBUENDO DISPIACERI.

Antonino Scaduto – 8 mar 2023

Dopo un sinistro dove la controparte non ha dato la precedenza a destra e avermi preso lo sportello e ruota anteriore sinistra ( lo sterzo rimane girato a destra mentre l’auto marcia dritta, con l’allarme esp acceso) hanno negato il danno meccanico. Anzi, dopo il preventivo di 5000 euro, hanno negato il risarcimento asserendo che dato che non c’è un testimone, nonostante le foto fatte al momento dell’incidente, non è provato che il sinistro sia avvenuto. Questo dopo due mesi dalla loro perizia. Compagnia assicurativa da evitare assolutamente!

Sulla scorta di tutti questi elementi ho deciso di interrompere da subito l’utilizzo di prodotti rcauto della compagnia Adriatic per salvaguardare la mia immagine di consulente e le tasche della mia clientela.

Desidero sottolineare che questa non è una denuncia ma solo una doverosa informazione indirizzata ai miei partner, conoscenti, amici, clienti, invitandoli a spendere qualche minuto in più nella scelta del proprio futuro di automobilisti e comunque ascoltare coloro che non vendono polizze, ma fanno i consulenti sul serio.

Dario Muneratti Insurance Advisor

RESPONSABILITA’ E APPALTI, UN BINOMIO PERICOLOSO?

È ovvio che in una società in continuo mutamento come quella nella quale viviamo, proprio le trasformazioni ed i cambiamenti siano all’ordine del giorno. Fa raccapriccio però che, come è successo a Brandizzo, l’interruzione o l’incomprensione di una procedura nella catena di comando faccia saltare la sicurezza ed a causa di questo la vita umana venga messa a rischio.

È proprio per questo che il vostro inviato speciale è andato a vedere che cosa è successo, per cercare di capire la sequenza degli eventi e se possibile farsi un’idea, al fine di poter evitare per il futuro simili tragedie.

[Abbiamo voluto riportare il presente articolo perché riteniamo che l’aspetto assicurativo in queste situazioni, svolga un ruolo essenziale, nonostante le limitazioni e le eterne controversie. Per questo motivo (e per molti altri) è necessario operare con alta professionalità ed approfondire sempre le dinamiche dei rischi da assicurare, tralasciando (spesso) la “tariffa”. Tralasciamo appositamente l’illustrazione dei fatti che si riferiscono alla tragedia di Brandizzo in quanto abbondantemente conosciuti. n.d.r.]

Il contratto di subappalto accettato dalla ditta Sigifer di Borgo Vercelli specifica chiaramente cosa c’è da fare. Il lavoro di sostituzione di sette metri di binario andrà, per procurare meno impedimento possibile al traffico ferroviario, svolto di notte e nel minor tempo possibile.

Quando un ente committente si avvale del lavoro in subappalto, si sa come sono impostate le procedure. L’esecutore materiale delle opere, ultimo anello della catena di un’aggiudicazione al ribasso, cercherà in ogni modo di stare nei prezzi e sarà motivato a fare il lavoro nel più breve tempo possibile.

Certo i regolamenti ci sono, le sicurezze sono previste, i capitolati parlano chiaro, i controlli sono affidati a chi deve verificare il tutto, ma l’azione sarà influenzata dallo stato delle cose. Se vuole portare a casa un po’ di guadagno, la ditta deve fare più in fretta che può.

…..

Le indagini sono in corso, una prova cinematica nelle stesse condizioni di accadimento e replicando la medesima dinamica, dovrà essere condotta in loco; quindi è ancora presto per trarre qualche giudizio.

Non vi è invece l’attribuzione di alcuna responsabilità a carico dei due macchinisti del treno che hanno avuto il via libera con segnale verde ed hanno messo in movimento la locomotiva. Nel buio della notte ad una velocità di più di 100 km. orari, stavano eseguendo il loro compito ignari del fatto che sui binari fossero presenti cinque operai. Senza saperlo li hanno falciati come fuscelli.

ALCUNE CONSIDERAZIONI

È il metodo che crea il caso?

La storia degli appalti soprattutto quelli pubblici nel nostro paese è da sempre storia travagliata. Bandi, esperimenti di gara, varianti in corso d’opera, stato di avanzamento dei lavori, sono tutti passaggi della procedura che di volta in volta hanno rivelato qualche criticità. Il codice degli appalti è per questi motivi una delle norme che ha subito rimaneggiamenti ed aggiustamenti nel tempo. Le certezze nell’esecuzione dei lavori, perciò non sono proprio una costante.

Sono questi i motivi per cui le procedure formali non sono quasi mai osservate. Imperativo poi per l’esecutore materiale delle opere puntare su qualche utile da realizzare, per cui le cose debbono essere portate avanti velocemente. Bisogna prendersi avanti coi lavori ed anche in questa tragedia, pare aleggiare quest’aria.

IMPLICAZIONI ASSICURATIVE

In teoria la catena della distribuzione dei lavori e dei compiti realizzativi dovrebbe essere ben definita e quindi non porre problema alcuno nell’attribuzione delle responsabilità. Ma come sempre il diavolo si nasconde nelle pieghe.

La Società o l’Ente che intendono conferire un appalto infatti sono vincolati a precise procedure pubbliche per la sua aggiudicazione. Procedure che in genere disciplinano la responsabilità di tutti. Dall’Ente appaltante, all’aggiudicatario. Da quest’ultimo ai subappaltanti, ai loro fornitori, tecnici, ditte terze, fornitori d’opera o di servizi, tutti almeno sulla carta dovrebbero attuare la catena delle procedure di sicurezza e scongiurare così l’accadimento dei danni.

Le cose però sono spesso cambiate dalle interferenze e dai passaggi. Ogni volta, infatti, che si procede ad una ridistribuzione del lavoro, le risorse si assottigliano e chi arriva da ultimo a valle deve talvolta accontentarsi delle briciole. Per rimanere all’interno dei costi allora comincia a speculare, lesina sui tempi e sulle procedure, elimina i passaggi di controllo, quando non peggio spinge le persone a dare di più senza curarsi del come.

Quando capitano le tragedie poi si andrà a sollecitare l’assicurazione poiché ponga rimedio pagando il danno, ma dovremo in ogni caso tener conto che la sola responsabilità coperta con una polizza è quella accidentale. E questa pare spesso aver poco a che fare con l’accadimento di fatti solo in apparenza accidentali.

Da ultima una considerazione sui controlli. Non è forse responsabilità della stazione appaltante rendersi garante delle procedure di sicurezza per l’esecuzione dell’opera?

Ed allora, non è appena il caso di sottolineare che in tragedie come quella di cui ci siamo occupati in queste righe, si possa dire che il compito di questi soggetti non si esaurisce solo nelle procedure, ma nella verifica puntuale del loro realizzarsi?

Fonte Assinews 15 Settembre 2023

Dall’inviato speciale Ugo Ottavian

GLI SCENARI STIMATI SULLA BASE DEI DATI DEL CENTRO STUDI E RICERCHE DI ITINERARI PREVIDENZIALI

Beni e servizi a misura degli over

Sono oltre 27 milioni i residenti in Italia che hanno almeno 50 anni, di questi oltre 14 milioni hanno 65 anni e più. Nel 1992 questi valori erano, rispettivamente, pari a 19 milioni 177 mila e 8 milioni 780 mila. Nell’arco di trent’anni la popolazione con 50 e più anni si è, dunque, accresciuta di oltre 8 milioni di unità e la sua componente più matura è aumentata di oltre 5 milioni. Peraltro, nei prossimi trent’anni la percentuale di ultra 65enni aumenterà di undici punti percentuali e il rapporto tra la loro consistenza numerica e quella dei ragazzi meno che quindicenni raddoppierà. Di conseguenza, istituzioni e imprese rivolgono una sempre maggiore attenzione nella produzione di beni e nell’erogazione di servizi destinati a questa nuova grande economia, che ruota attorno ai consumi e ai bisogni della popolazione più avanti con l’età. Ma c’è il risvolto della medaglia: l’invecchiamento della popolazione comporta un incremento nella spesa pensionistica, sanitaria e assistenziale. Sono gli scenari delineati dalla terza edizione del paper “Silver Economy, la grande economia del prossimo decennio” curato dal centro studi e ricerche di Itinerari previdenziali. Come rilevano gli analisti, negli ultimi dieci anni il segmento di mercato ha assunto una notevole importanza tale da condizionare e orientare molte attività economiche, produttive e sociali proprio per l’elevato numero di persone che formano la popolazione definita “silver”, ossia dai capelli che via via assumono i colori dell’argento. L’Italia, nonostante sia tra i Paesi più “vecchi” al mondo, non ha ancora intrapreso alcuna iniziativa pubblica per consentire di vivere e superare con soddisfazione la più grande transizione demografica di tutti i tempi che ormai è già alle porte e poco ha fatto il “mercato”. Peraltro, il tema è al centro anche dell’interesse delle Nazioni Unite che, sia attraverso la proclamazione del 2021-2030 come “The United Nations decade of healthy ageing”, sia attraverso l’Agenda 2030, dedica grande attenzione al concetto di invecchiamento attivo. Benché non ve ne sia uno specificatamente destinato ai silver, gli obiettivi di sviluppo sostenibile, equo e inclusivo che riguardano in maniera diretta il benessere della fascia più anziana della popolazione sono 9 su 17 (sconfiggere la povertà, sconfiggere la fame, salute e benessere, istruzione di qualità, parità di genere, imprese innovazione e infrastrutture, ridurre le disuguaglianze, città e comunità sostenibili, pace, giustizia e istituzioni solide).

I trend demografici. Se l’invecchiamento della popolazione è in atto da diversi decenni nella maggior parte dei paesi più sviluppati, l’Italia rappresenta lo stato europeo che risente maggiormente del fenomeno. Attualmente gli over 50 rappresentano il 46,84% del totale della popolazione, solo vent’anni fa erano pari al 37%. Considerando le percentuali di popolazione di età compresa tra i 50 e 64 anni, gli ultra 65enni e gli ultra 80enni sul totale della popolazione nel 2022, l’Italia è al primo posto in tutte e tre le graduatorie con percentuali che si attestano, rispettivamente, al 23%, al 23,8% e al 7,6% contro medie europee di 21%, 21,1% e 6,1%. Inoltre, l’indice di vecchiaia, dato dal rapporto tra over 65 e under 15, al 1° gennaio 2022 è pari al 187,9%, il che significa che ci sono circa 188 over 65 ogni 100 under 15, percentuale che, in previsione, al 1° gennaio 2050 si stima salga fino al 300%, ossia 3 anziani per ogni giovane.

Gli impatti sul sistema di welfare. L’invecchiamento della popolazione comporta un incremento nella spesa pensionistica, sanitaria e assistenziale. Come si legge nel paper, la spesa per pensioni nel 2021 è stata pari a 278,499 miliardi di euro e si compone di 238,271 miliardi di prestazioni pensionistiche, con un’incidenza sul Pil pari al 13,42%. Sul fronte privato, invece, la spesa per la previdenza complementare, intesa come contributi versati, nel 2021 è stata pari a 17,6 miliardi di euro da 8,771 milioni di iscritti: rispetto alla forza lavoro, il tasso di copertura si attesta al 34,7%, valore che indica un ampio margine di sviluppo del settore. La spesa sanitaria pubblica nel 2021 è stata pari a 127,834 miliardi di euro, con un’incidenza del 7,2% sul Pil e del 12,97% sulla spesa pubblica, tra il 2013 e il 2021 tale spesa è aumentata del 16,62%. Considerando i gravi problemi di finanza pubblica e l’ingente debito statale, a giudizio degli esperti diviene indispensabile una forte collaborazione tra pubblico e privato con ampi margini di intervento per gli attori privati che operano in questo ambito.

La non autosufficienza. Un’aspettativa di vita lunga, ma spesso non in buona salute, ha un impatto economico e sociale notevole sia sulle finanze pubbliche sia sulle famiglie. Come evidenziano gli analisti, si sta ampliando il fenomeno della non autosufficienza, importante indicatore della mancanza di prevenzione, di adozione di stili di vita, sia fisici sia intellettuali, propedeutici a una terza e quarta età in buona salute e di esercizi culturali per un invecchiamento mentale attivo. Sono questi alcuni dei principali settori economici della silver economy. In tale contesto, il 44,2% delle persone over 65 con gravi difficoltà dichiara di non avere adeguati ausili o assistenza. In prospettiva, il numero di non autosufficienti crescerà inevitabilmente, anche se tale aumento potrà essere contenuto con interventi attivi non solo nel comparto delle residenze sanitarie assistite ma anche della robotica e della tecnologia, grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale e della telemedicina. Il Belpaese risulta ancora carente di un modello pubblico adeguato alla gestione della non autosufficienza, in grado di conciliare adeguatamente l’erogazione di prestazioni monetarie con una vera e propria presa in carico del soggetto. Pertanto, il mercato privato, con riferimento ai fondi immobiliari specializzati nelle Rsa, ai fondi di private equity e soprattutto alle compagnie di assicurazione, ha enormi margini di sviluppo e intervento.

La ricchezza . Nel rapporto si rileva che i redditi degli over 65, tra prestazioni previdenziali e da lavoro, sono pari ad almeno un terzo dei redditi totali annui, pur essendo solo il 23,5% della popolazione totale. Peraltro, gli ultra 65enni hanno risentito meno di ogni altra fascia d’età della popolazione degli effetti economici legati alla pandemia e la loro situazione economica e patrimoniale è addirittura migliorata rispetto alle altre classi d’età. Si tratta, quindi, di un’importante patrimonializzazione che nei prossimi 20/25 anni verrà in parte destinata a incrementare, nel corso della loro vita, i volumi dei consumi dei silver e per una consistente parte verrà trasferita a figli o parenti che sono per la maggior parte gli over 40 di oggi e che diventeranno progressivamente gli over 65 dal 2045 in poi, incrementando ulteriormente il valore complessivo della silver economy italiana.

Sempre più “single”. Il 30,52% degli ultra 65enni vive solo in una famiglia mononucleare, il 42,1% vive in coppia senza figli, solo il 12,8% vive con i propri figli mentre i nuclei monogenitore con figli sono il 6,7%. Le tendenze di breve e medio periodo mostrano un progressivo incremento percentuale delle persone sole che salirà al 31,2% nel 2030 e al 32,7% nel 2040, ciò significa che tra meno di vent’anni un silver su tre vivrà da solo con tutto ciò che comporta in termini di risparmio, assicurazioni, consumi, stili di vita, abitazioni. Inoltre, gli over 65 sono, e saranno, prevalentemente donne; l’80% vive in case di proprietà e, addirittura, il 60% ha una casa grande con almeno 4 stanze, con spazi eccessivi difficili da gestire e che il più delle volte necessitano di una ristrutturazione per consentire di svolgere più comodamente le attività giornaliere. In tale contesto, i silver sono e saranno grandi consumatori di domotica e di attrezzature specifiche per la casa per poter svolgere in autonomia le attività principali della vita quotidiana. Inoltre, utilizzano sempre più la tecnologia, smartphone, pc, tablet, internet e social network per comunicare e per organizzare al meglio la giornata. Alcuni continuano a svolgere attività lavorativa a tempo pieno o parziale, anche dopo il pensionamento, altri si dedicano al volontariato.

Articolo di Antonio Longo

Fonte: Italia7 – 24/07/2023

LA POLIZZA INFORTUNI NON COPRE LE VITTIME COVID

red and white flower petals

Una polizza assicurativa sugli infortuni non copre i casi di decesso da Covid. Lo ha stabilito la Terza sezione civile della Corte d’appello di Torino il 20 giugno, con sentenza depositata ieri. Riformando la sentenza del Tribunale di Torino, la Corte ha ribadito che, nell’ambito della polizza privata infortuni, l’infortunio debba intendersi quale evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. Ciò conferma l’orientamento delle Sezioni unite della Cassazione (pronuncia n. 5119/2002) secondo cui l’assicurazione privata contro gli infortuni consiste nel contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si obbliga a versare una certa somma all’assicurato nel caso di lesione dovuta a una causa fortuita, violenta ed esterna, subordinando l’operatività della polizza al verificarsi di evento cagionato da causa accidentale, esterna all’organismo umano e violenta, ossia traumatica, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Fonte Il Sole 24 ore – 21/07/2023

ASSICURAZIONE INFORTUNI – UNA STORIA GROTTESCA

Nel fondo “Polizze” della Fondazione Mansutti c’è una delle prime polizze di assicurazione contro gli infortuni stipulate in Italia. È una polizza della Fondiaria (1), intitolata “Assicurazione contro i casi fortuiti di qualsiasi natura che possono colpire le persone” e datata 1885. Nell’analizzarne il contenuto, viene spontaneo fare un confronto con l’attuale assicurazione infortuni. Ma la Fondiaria non esiste più: nel 2002 è stata incorporata nella Società Assicuratrice Industriale (SAI) prendendo il nome di Fondiaria-SAI che, a sua volta, nel 2013 è stata incorporata in Unipol e rinominata UnipolSai. Volendo fare un confronto coerente, è quindi necessario prendere in esame una polizza UnipolSai, anche se oggi le polizze di questo tipo in definitiva sono tutte molto simili.

Così, ho scelto la “Infortuni Premium 2.0” ed. 01/11/2022 (2), dalla quale ho scorporato le condizioni relative alle Garanzie Malattie, Tutela legale e Assistenza che non sono prestate dall’antica polizza del 1885. I due contratti sono molto diversi. Una prima differenza formale è il numero delle pagine dei due documenti: 2 pagine la polizza del 1885, oltre 40 quella del 2022.A questo riguardo c’è da dire che la prima ha un carattere di stampa molto piccolo (corpo 6), mentre per la seconda è stato usato il corpo 11.

Il raffronto va fatto quindi sul numero delle parole anziché su quello delle pagine. La polizza del 1885 si compone di 2.453 parole, mentre quella del 2022 ne utilizza addirittura 12 volte tanto: 31.481. Ma più che la forma, è interessante analizzare i contenuti della polizza del 1885. La sua semplicità è sconvolgente. Oltre ai casi di morte e di inabilità temporanea, è assicurato quello di invalidità permanente, con una formula in cui l’invalidità è divisa in tre gradi di gravità. Un primo grado di infermità permanente è quello per cui l’assicurato rimanga totalmente impotente al lavoro per la durata di tutta la vita; in questo caso, l’indennizzo è pari alla totalità del capitale assicurato. Il secondo grado si verifica quando il fortuito avrà prodotto all’assicurato la perdita totale dell’uso di una gamba, o di un piede o d’un braccio, o quella della mano destra e d’un piede, come pure la perturbazione mentale o la cecità parziale che lo inabilitino a qualunque lavoro manuale. L’indennizzo è pari alla metà di quello previsto per l’infermità permanente di primo grado. Il terzo e ultimo grado di gravità è quello di una lesione permanente non guaribile, la quale benché non appartenga a quelle di primo e secondo grado, […] diminuisca essenzialmente e permanentemente la capacità di lavoro […]. L’indennizzo per l’infermità di terzo grado sarà un quarto del capitale assicurato per l’indennità permanente di primo grado.

La ben più complicata polizza del 2022 (depurata delle Garanzie che non figurano nella polizza del 1885) offre le medesime coperture, ma, in aggiunta, è preceduta da un documento informativo precontrattuale, da un DIP aggiuntivo e da norme che regolano il contratto in generale (una ventina di pagine solo per questi documenti).

Ma ciò che appare davvero sorprendente è che il rapporto fra l’assicurato e la compagnia nella polizza del 1885 è regolato soltanto dalle sue condizioni generali e particolari, mentre la polizza del 2022 è regolata anche dalle norme del Libro IV, Titolo III, Capo XX del Codice civile, dall’art. 1882 all’art. 1918, più quelle sull’assicurazione sulla vita dall’art. 1919 all’art. 1927 che vanno tutte 36 ad aggiungersi a quelle già previste nel contratto. Sì, anche la normativa sull’assicurazione sulla vita, perché non sappiamo ancora se l’assicurazione infortuni sia un’assicurazione contro i danni oppure un’assicurazione sulla vita. È così che, tormentate da questo dubbio, dottrina e giurisprudenza oscillano fra le due specie, orientandosi ormai verso l’assicurazione vita per la copertura del caso morte e verso quella danni per gli infortuni non mortali.

Anzi, non del tutto convinti della bontà di questa tesi, alcuni magistrati sono ora portati a sostenere che la copertura infortuni diversa da quella per il caso morte è un misto fra l’assicurazione sulla vita e quella contro i danni. Ma non basta, perché un recente indirizzo della Suprema Corte (le sentenze al riguardo si concentrano negli ultimi vent’anni) ritiene indispensabile fare ulteriori distinzioni nel caso di cumulo fra assicurazione R.C. e assicurazione infortuni, nel senso che l’assicurato che ha sottoscritto un’assicurazione infortuni non avrebbe diritto di percepire alcun indennizzo per la sua assicurazione qualora la controparte avesse già provveduto a risarcirgli le lesioni subite.

In sostanza, a tutta la normativa ora esistente sull’assicurazione infortuni si aggiungono altre regole: quelle scoperte dai giudici, sulle quali non sarebbe necessario soffermarsi oltre se non si fosse arrivati a estremi inammissibili.

Mi riferisco alla sentenza della Cassazione n. 10602 del 4 maggio 2018, con la quale la Suprema Corte – giudicando in tema di invalidità permanente da infortunio prestata con due diverse polizze sottoscritte dal medesimo assicurato, la prima per euro 200 mila e la seconda per euro 300 mila – ha deciso che l’indennizzo non può eccedere il danno effettivamente patito [e che] tale danno corrisponde necessariamente [?] all’importo più ampio convenzionalmente indicato dalla seconda polizza in euro 300 mila.

Con l’assurda tesi che il danno indennizzato [euro 200 mila] in forza di una polizza è un danno che ha cessato di esistere, dal punto di vista giuridico, dal momento in cui l’assicurato ha percepito l’indennizzo e fino all’ammontare di quest’ultimo, con la conseguenza che il relativo importo dovrà essere scomputato dall’indennizzo, convenzionalmente predeterminato in misura maggiore [euro 300 mila], dovuto in forza di un’altra polizza stipulata per il medesimo rischio.

Io mi auguro soltanto che, in caso di sinistro, l’impegno di eseguire in buona fede le obbligazioni nascenti dal contratto di assicurazione – ma anche il buonsenso – inducano le compagnie a rifiutarsi di invocare la non cumulabilità delle garanzie infortuni rinunciando così all’illecito arricchimento che realizzerebbero a danno dei loro assicurati.

In fondo, lo studio della storia del fenomeno assicurativo e della sua evoluzione nei secoli ci porta a fare utili raffronti. Il guaio è che purtroppo, come nel caso della sentenza sopra richiamata, questi confronti talvolta si sostanziano in ricordi nostalgici.

Fonte: ASSINEWS 354 – luglio-agosto 2023

Autore: Francesco Mansutti

(1) La Relazione al Bilancio del 1881 segnala che la Fondiaria è stata la prima a introdurre in Italia l’assicurazione contro gli infortuni.

(2) https://www.unipolsai.it/api/pub/ueba/download/doc/v1/fascicoli/cbb59781-e610-4489-8855-d6f4dfdc0a9d

DONAZIONI, COSI’ LA POLIZZA SALVA LA CASA

Le assicurazioni hanno creato polizze sugli immobili ricevuti in donazione. Basta assicurare la proprietà da vendere, stabilendo la somma con cui risarcire l’erede in caso gli siano riconosciuti dei diritti. E l’acquirente anche nel peggiore dei casi non avrà l’obbligo di restituire la villa o l’appartamento. «Per esempio — racconta Alberto Saiu — su una casa da 300 mila euro, la polizza costerà meno di 1.000 euro, da versare al momento della vendita. Inoltre, non ha una scadenza, opererà fino alla prescrizione dei diritti altrui sul bene». Il premio basso è dovuto al rischio modesto per la compagnia di assicurazione, visto che l’erede prima di chiedere il risarcimento dovrà aggredire il patrimonio di colui che ha ricevuto la donazione e poi venduto. Solo nel caso in cui quest’ultimo sia nullatenente, entrerà in gioco l’assicurazione.

La Repubblica 29.05.2023

(n.d.r.) In caso di acquisto di un’abitazione di provenienza donativa con l’accensione del mutuo, l’Istituto di credito chiede, tra l’altro, una polizza a garanzia della disponibilità del bene o del suo controvalore. Scopri le nostre soluzioni

INFORTUNI. CUMULO DI INDENNIZZI

Chi sottoscrive una polizza infortuni, se poi subisce un danno da fatto illecito, può cumulare l’indennizzo pagato dall’assicurazione con il risarcimento del danno. Lo ha deciso il Tribunale di Milano che, con la sentenza 2894 dell’11 aprile scorso (giudice Spera), ha preso le distanze dal principio della “compensatio lucri cum damno” affermato dalla Cassazione, che richiede di scomputare dal risarcimento del danno dovuto a illecito gli effetti vantaggiosi che il danneggiato abbia tratto in conseguenza diretta dello stesso fatto. Il caso esaminato riguarda un’aggressione: la vittima aveva citato in giudizio il suo aggressore e il Comune del luogo in cui era avvenuto il fatto illecito per ottenere il risarcimento del danno. L’amministrazione comunale, oltre a chiedere di respingere la domanda nei suoi confronti, aveva dedotto che la vittima era stata già indennizzata dal suo assicuratore e quindi nulla le spettava a titolo di risarcimento del danno. Per il Tribunale, il principio indennitario si applica alle assicurazioni contro i danni alle cose, e non alle polizze infortuni; la disciplina sulla surroga, infatti, è stata pensata per le polizze contro i danni alle cose e non per i pregiudizi alla persona, che – a differenza delle cose, suscettibili di stima a opera delle parti – non hanno un valore che possa essere oggettivamente stabilito dai contraenti, per potervi commisurare l’indennizzo assicurativo. Per il Tribunale, il principio indennitario si applica alle assicurazioni contro i danni alle cose, e non alle polizze infortuni; la disciplina sulla surroga, infatti, è stata pensata per le polizze contro i danni alle cose e non per i pregiudizi alla persona, che – a differenza delle cose, suscettibili di stima a opera delle parti – non hanno un valore che possa essere oggettivamente stabilito dai contraenti, per potervi commisurare l’indennizzo assicurativo.

Il Sole 24 ore 29.05.2023

Il nostro commento

Esiste una sentenza della Cassazione che stabilisce l’esatto contrario. Come comportarci quindi in sede di consulenza ad un cliente che desiderasse superare questo impasse? Certamente nessuna polizza può sostituirsi alla dottrina, ma ritengo che il Cliente debba dotarsi di una buona polizza di tutela legale che preveda, tra l’altro, la copertura delle controversie contrattuali. Almeno potrà cercare di far valere i propri diritti di fronte alle Compagnie che, visto i precedenti, potrebbero rifiutarsi di erogare l’indennizzo. (n.d.r.)

gray steel bridge under blue sky during daytime

ANCHE LE ISTRUZIONI POSSONO CREARE PROBLEMI AL PRODUTTORE

Le istruzioni d’uso erano sbagliate, indagati i manager della ditta costruttrice del mezzo che ha causato la morte di un operaio sulla A26 a Masone.

La procura di Genova ha indagato due persone per la morte di Luciano Sanna, schiacciato dal mezzo usato per ispezionare i viadotti nel novembre 2020 vicino a Masone (Genova), in A26. Secondo il pubblico ministero Arianna Ciavattini, le istruzioni del by-bridge, scritte in tedesco, erano sbagliate e per questo il mezzo si sarebbe inclinato per poi sganciarsi e schiacciare Sanna. Nel registro degli indagati sono finiti il legale rappresentante e l’amministratore delegato della Moog gmbh, la ditta tedesca che ha costruito il mezzo.

Dalle indagini degli ispettori dello Psal, l’ufficio di prevenzione e salute negli ambienti di lavoro coordinati dall’ingegnere Gabriele Mercurio, e dall’ingegnere Marco Sartini, la macchina non aveva difetti di fabbricazione ma le istruzioni erano sbagliate perché non chiarivano come fare le manovre nella fase di maggiore estensione in verticale. Dopo quell’incidente il manuale era stato riscritto.

Quando si verificò l’incidente era il periodo in cui erano partite le ispezioni di ponti e viadotti dopo il crollo del ponte Morandi e l’inchiesta sui falsi report dei controlli.

In base a quali norme si è potuto procedere nei confronti della ditta costruttrice?

D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206: Per prodotto sicuro si intende: qualsiasi prodotto …………. che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:

… della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;

Responsabilità del produttore

Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.

Danno risarcibile: È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:

  • il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
  • la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, ………….
  • Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.

La parti coinvolte

La Ditta che ha fabbricato il macchinario nella persona del legale rappresentante, per:

  • danni a terzi per morte
  • danni patrimoniali per responsabilità personale oggettiva del legale rappresentante
  • sanzioni in caso di mancata applicazione della L. 231 o in mancanza di un modello organizzativo

Il datore di lavoro della persona deceduta per eventuali conseguenze in caso di mancata applicazione delle norme di sicurezza di cui alla L.81/2008

Gli eredi della persona deceduta nel caso intendessero procedere nei confronti del responsabile, per eventuali somme non ritenute legittime.

Le soluzioni assicurative

Per la Ditta che ha fabbricato il macchinario

  • assicurazione della Responsabilità Civile Prodotti
  • assicurazione D&O per la Ditta
  • assicurazione D&O per il legale rappresentante
  • assicurazione della tutela legale penale

Per il datore di lavoro

  • assicurazione della responsabilità civile verso terzi e operai
  • assicurazione di tutela legale

Per gli eredi

  • assicurazione della tutela legale della famiglia