Oblio oncologico fai-da-te da subito. Ma c’è il rischio che, nell’immediato, banche e assicurazioni vadano in ordine sparso.
In effetti, la legge per “la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”, approvata in via definitiva dal senato il 5 dicembre 2023, impone a compagnie e intermediari di astenersi immediatamente dal raccogliere e utilizzare le notizie sui tumori decorsi 10 anni (o in alcuni casi anche meno) dalla guarigione, così da non escludere le persone, che hanno vissuto questa malattia, dalla possibilità di avere e mantenere un’assicurazione sanitaria per malattia o una polizza vita oppure servizi finanziari o bancari senza oneri aggiuntivi o garanzie accessorie. Per avere regole operative uniformi nei singoli settori bisognerà, invece, attendere l’adozione di provvedimenti attuativi, per la quale la legge fissa un termine di 6 mesi dall’entrata in vigore della norma. Nel frattempo, le garanzie non sono affatto sospese (il diritto di oblio è già vigente, attivo ed è azionabile) e tocca a ciascuna impresa bancaria, assicurativa, finanziaria e di servizi di investimento predisporre di sua iniziativa le proprie procedure interne e adeguarsi prontamente ai principi formulati dalla nuova disciplina. Si apre, quindi, una fase di incertezze nell’applicazione, in cui c’è il rischio che banche, finanziarie, assicurazioni e società di investimento procedano ciascuna per proprio conto, con prevedibile disorientamento di clienti e utenti. Una situazione molto delicata, considerato anche che la legge prevede, con effetto immediato, la nullità parziale delle clausole dei contratti bancari, finanziari e assicurativi in contrasto con il diritto all’oblio oncologico. Pertanto, in attesa di deliberazioni e decreti, gli operatori sono costretti a regolarsi in proprio per rendere effettivo, senza intoppi, il diritto all’oblio e alla continuità dei rapporti bancari, assicurativi e finanziari. Lo stesso quadro caratterizzato da precarietà vale per datori di lavoro pubblici e privati a proposito delle procedure di assunzione di personale e per tribunali, servizi sociali e Asl, a riguardo dei procedimenti di valutazione delle richieste degli aspiranti genitori adottivi. Nei primi mesi di applicazione della legge un aiuto, mediante provvedimenti interpretativi o linee-guida, potrà essere dato dal Garante della privacy, incaricato dalla legge di vigilare sull’applicazione delle nuove disposizioni.
Oblio. L’arma scelta dalla legge per il contrasto alle discriminazioni nei confronti degli ex pazienti oncologici è l’oblio.
Il diritto di oblio oncologico è esercitabile nei confronti degli operatori del settore creditizio, finanziario e assicurativo. La legge prevede che, ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti, gli operatori non possono chiedere ai clienti notizie su patologie oncologiche con trattamento attivo concluso senza recidive da più di 10 anni oppure da più di 5 anni se la malattia è insorta prima del compimento del 21° anno di età. Il periodo necessario per far maturare l’oblio potrà essere anche più breve: la legge dà al ministero della salute il compito di definire, entro 3 mesi, l’elenco delle patologie oncologiche per le quali si applicheranno termini inferiori.
I due binari della legge. La legge presenta due aspetti: uno passivo per banche e assicurazioni e uno attivo per le persone. L’aspetto passivo riguarda i doveri a carico di banche e assicurazioni e tra questi: 1) il dovere di non chiedere informazioni relative allo stato di salute all’ex paziente di cancro; 2) il dovere di non acquisire le informazioni da fonti diverse dal contraente; 3) il dovere di non utilizzare le informazioni per la determinazione delle condizioni contrattuali, qualora le notizie siano comunque già nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario. L’aspetto attivo evidenzia il diritto delle persone a tacere l’informazione risalente a 10 prima (o anche meno a seconda dei casi). Oblio significa, infatti, cancellazione, assenza di notizie, zero informazioni. Le banche e le assicurazioni non possono, dunque, chiedere di dichiarare di avere avuto il tumore e di non averlo più (la conservazione di una informazione del genere non è oblio, anzi è il contrario). A conferma di ciò si consideri che la legge vieta a banche e assicurazioni, per le finalità di stipulazione di contratti, di mandare a visita medica il cliente o potenziale cliente o di chiedere accertamenti sanitari per far accertare l’avvenuta cessazione della malattia e l’epoca di tale cessazione. Ulteriore conferma della descritta portata del diritto a tacere sta nella previsione della legge per cui agli ex pazienti non possono essere altresì applicati costi e oneri aggiuntivi né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti.
In sostanza raccogliere informazioni a proposito di un episodio di tumore lontano nel tempo non ha alcuna utilità e, quindi, non vanno raccolte.
Di tutto ciò si deve tenere conto nei fogli informativi, moduli e formulari utilizzati da banche e assicurazioni in tutte le fasi del rapporto con il cliente (accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti), nei quali gli operatori e intermediari devono spiegare per bene la portata del diritto.
Decreti attuativi. Per i settori bancario e finanziario, la legge prevede che, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr), sentito il Garante della privacy, deve adottare una deliberazione attuativa, eventualmente predisponendo formulari e modelli; idem per il settore assicurativo, con compito assegnato all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass).
Il fai-da-te. Nelle more di deliberazioni esecutive, i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della novella devono subito conformarsi ai princìpi introdotti, a pena di nullità delle singole clausole contrattuali. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Ciascun operatore, perciò, deve subito rivedere procedure interne e formulari ed eliminare le richieste relative a notizie su cui deve calare l’oblio. Da altro punto di vista gli operatori devono rivedere le condizioni contrattuali e economiche dei contratti, eliminando le specifiche clausole peggiorative per le persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Dati in archivio. Banche e assicurazioni, peraltro, hanno già nei loro archivi moltissimi dati sanitari relativi alle patologie che ora possono essere taciute. Può trattarsi di notizie per le quali è già scaduto il termine (10 o 5 anni) o di notizie per le quali il termine andrà a scadere in futuro. Inoltre, va considerato che per le notizie che d’ora in avanti saranno acquisite legittimamente (in quanto relativi a episodi patologici infradecennali o infraquiquennali) anche per esse potrà venire progressivamente a maturare la scadenza utile per l’oblio. Rispetto a quanto in archivio, la legge prevede due obblighi per gli operatori. Il primo obbligo è di non utilizzare più le notizie, ai fini della valutazione del rischio dell’operazione o della solvibilità del contraente, se è decorso il termine dell’oblio (10 o 5 anni). Considerato che banche e assicurazioni non sanno se è trascorso il termine, la legge chiede al contraente di inviare tempestivamente alla banca, all’istituto di credito, all’impresa di assicurazione o all’intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, una certificazione che dovrà essere compilata seguendo un modello ministeriale. E qui scatta il secondo obbligo: entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione banche e assicurazioni dovranno cancellare le informazioni sanitarie. E cancellare significa cancellare tutto: sia le informazioni fornite in origine sia l’ultima certificazione.
Per la prima applicazione di questi obblighi si dovrà aspettare un decreto del ministro della salute, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, che detterà regole su modalità e forme, senza oneri per l’assistito, della certificazione della sussistenza dei del diritto all’oblio.
Anche ipotizzando che tutto fili liscio, senza ritardi, dunque, a riguardo della prima applicazione, per coloro i quali hanno già acquisito il diritto di oblio passeranno 90 giorni prima della cancellazione effettiva dei dati sanitari già detenuti da compagnie e intermediari.
In attesa del decreto ministeriale si ritiene che banche e assicurazioni debbano immediatamente congelare tutte queste informazioni: non si può correre il rischio di usare dati destinati all’oblio una volta che si sa che sono, appunto, destinati alla cancellazione e c’è da aspettare il provvedimento attuativo.
Fonte Italia Oggi del 18/12/2023 – articolo di Antonio Ciccia Messina