Successione & Donazione

Assicurazione sui beni immobili di provenienza successoria e donatoria

L’assicurazione copre il rischio economico e finanziario, conseguente all’azione di restituzione esercitabile da parte di un erede o legittimario, relativamente ad un immobile di provenienza successoria o donatoria, acquistata da un terzo.

SUCCESSIONI

E’ rivolta a qualunque soggetto, diverso da erede o legatario, che abbia interesse a proteggere il valore economico derivante dalla proprietà effettiva o potenziale di un immobile di provenienza successoria, per testamento o legittima.

Ai sensi del diritto italiano:
– alcuni soggetti (definiti legittimari) hanno diritto per legge ad una quota dell’eredità. L’istituto della legittima rappresenta un
limite alla piena facoltà di disporre, dettato da motivi di solidarietà familiare. La tutela del legittimario, volta ad ottenere la soddisfazione della quota di riserva riconosciutagli dalla legge, si realizza con l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie che, in concreto, abbiano leso la legittima, cioè siano eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre 
– qualsiasi erede può chiedere il riconoscimento della sua quota di legittima contro chiunque possieda tutti o parte dei beni
ereditari a titolo di erede o senza titolo, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.

L’azione di riduzione si distingue dall’azione di restituzione (o reintegrazione): mentre l’una è un’azione di impugnazione, l’altra è un’azione di condanna che presuppone già pronunciata la prima. E’ possibile quindi che un immobile possa essere oggetto di azione di riduzione/restituzione da parte di  legittimari/eredi, ponendo quindi a rischio la certezza di chi compra ed esponendo anche l’ente finanziatore, che potrebbe quindi essere poco incline a concedere credito per una compravendita di un bene con queste caratteristiche.
La polizza annulla i rischi economici e finanziari derivanti dall’eventuale azione di restituzione, che abbia per oggetto
beni acquisiti a seguito di successione per testamento o legittima. In particolare la polizza:
– protegge la commercializzazione di beni immobili oggetto di successione
– agevola la possibilità di ottenere un finanziamento bancario garantito da proprietà ereditate.
Nello specifico a seguito di una controversia legale da parte dei legittimari/eredi, che intendono rientrare in possesso del bene acquisito a seguito di successione per testamento o legittima, indennizza:
– il controvalore economico del bene in alternativa alla restituzione, oppure in caso di restituzione del bene:
o indennizza al benificiario il valore economico del bene
o risponde del credito residuo non soddisfatto spettante all’istituto di credito.

Un immobile acquisito a seguito di successione per testamento o legittima può essere soggetto alle disposizioni degli articoli:
– 533 del Codice Civile (azione di petizione ereditaria) da parte di qualsiasi erede contro chiunque possiede i beni ereditari in
qualità di erede o senza alcun titolo
– 554 del Codice Civile (azione di riduzione delle disposizioni testamentarie).
L’azione di cui all’art. 533 del Codice Civile non si prescrive mai, pertanto non prevede una data di cessazione predeterminata, che è genericamente individuata come la data oltre la quale non sia più possibile per il legittimario esercitare l’azione di restituzione.
L’azione di cui all’art. 554 del Codice Civile è soggetta a prescrizione decennale.
La polizza decorre dalla data indicata nel contratto e si risolve automaticamente dopo dieci anni dall’apertura della
successione (art. 2652 punto 8 del Codice Civile), senza obbligo di alcuna comunicazione tra le parti.

I beneficiari della polizza sono i soggetti, diversi dagli eredi o legatari, che rispetto all’immobile di provenienza successoria, per testamento o legittima:
– abbiano acquistato a titolo oneroso la proprietà
– vantino diritti reali di godimento sulla proprietà
– in qualità di istituti di credito, vantino un diritto reale di garanzia sulla proprietà

L’obbligo di restituzione del bene immobiliare a seguito di sentenza di condanna definitiva emessa dall’autorità giudiziaria ai sensi delle disposizioni che precedono.

La polizza, nella sua forma standard, offre somme assicurate fino a € 1.000.000 (fasce da € 100.000).
Il proponente può richiedere agli assicuratori, tramite l’intermediario, somme assicurate superiori

La polizza è offerta, nella sua forma standard, a qualunque tipologia di bene immobiliare acquisito a seguito di
successione per testamento o legittima, destinato a qualsiasi uso (abitativo e non).

DONAZIONI

La polizza è rivolta a qualunque soggetto che abbia interesse a proteggere il valore economico derivante dalla proprietà effettiva o potenziale di un immobile che è stato oggetto di un atto di donazione.

La compravendita di un immobile avviene in genere a condizioni di mercato, ma questo non succede se il bene è stato oggetto di donazione. La concreta possibilità che in un tempo futuro, l’immobile possa essere oggetto di azione di restituzione da parte dei legittimari, indebolisce le aspettative economiche di realizzo del venditore e anche la certezza di chi compra. Inoltre, l’eventuale ente finanziatore sarà poco incline a concedere credito per una compravendita con queste caratteristiche.
La polizza annulla i rischi economici e finanziari derivanti dall’eventuale azione di restituzione che abbia per oggetto beni immobili di provenienza donativa. In particolare la polizza:
– protegge la commercializzazione di beni immobili oggetto di donazione;
– agevola la possibilità di ottenere un finanziamento bancario garantito da proprietà donative;
Nello specifico, la polizza a seguito di una controversia legale da parte dei legittimari che intendono rientrare in possesso del bene donato indennizza:
– ai legittimari il controvalore economico della loro quota di legittima, in alternativa alla restituzione del bene, oppure
– in caso di restituzione del bene al legittimario:
o indennizza il beneficiario il valore economico del bene
o risponde del credito residuo non soddisfatto spettante all’istituto di credito
o rimborsa le spese di ristrutturazione sostenute dal beneficiario o dal donatario (se il bene è ancora di proprietà del donatario stesso).

Un immobile donato è soggetto alle disposizioni di cui articoli 555 o 561 e 563 del Codice Civile, pertanto ad azione di riduzione ed eventualmente alla conseguente azione di restituzione da parte dei legittimari del bene, sempre che non sia decorso il termine di 20 anni dalla data di trascrizione dell’atto di donazione.
La durata del contratto di assicurazione è quindi variabile e non prevede una data di cessazione predeterminata che è genericamente individuata come la data oltre la quale non sia più possibile per il legittimario esercitare l’azione di restituzione.

I beneficiari della polizza sono i soggetti che hanno acquistato l’immobile di provenienza donativa nonché gli istituti di credito che ne abbiano finanziato l’acquisto.

L’obbligo di restituzione del bene immobiliare a seguito di sentenza di condanna definitiva emessa dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 561 codice civile o dell’articolo 563 codice civile.

La polizza, nella sua forma standard, offre diverse somme assicurate da € 200.000 fino a € 1.000.000.
Il proponente può richiedere agli assicuratori, tramite l’intermediario, massimali superiori

La polizza è offerta, nella sua forma standard, a qualunque tipologia di bene immobiliare di derivazione donativa, destinato a qualsiasi uso (abitativo e non).

Per la valutazione e la elaborazione di un preventivo personalizzato è necessario compilare il questionario

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Leggi o scarica il testo di polizza.

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