Responsabilità degli enti, dopo 25 anni il vero discrimine che resta è uno: compliance reale o di facciata

Il d.lgs. 231/2001 ha reso evidente che il rischio penale dell’ente non si gioca solo sul “fatto-reato” ma, prima ancora, sulla robustezza dell’organizzazione che avrebbe dovuto prevenirlo

Dopo 25 anni di applicazione, quale impronta il d.lgs. 231/2001, in tema di responsabilità degli enti, ha lasciato sul sistema impresa italiano? La compliance non è più accessoria reputazionale o allegata da esibire in caso di indagine, ma vero indicatore della qualità della governance. In altri termini, il decreto ha reso evidente che il rischio penale dell’ente non si gioca solo sul “fatto-reato” ma, prima ancora, sulla robustezza dell’organizzazione che avrebbe dovuto prevenirlo. Ed è proprio qui che passa oggi lo spartiacque tra imprese strutturate e imprese solo formalmente in regola. L’impatto della riforma è stato, infatti, ben più profondo del suo perimetro originario. Con il superamento del tradizionale schema della responsabilità penale esclusivamente personale, il legislatore ha spostato il focus sul sistema organizzativo delle imprese. Non conta più soltanto chi ha commesso il reato, ma se l’azienda abbia costruito un assetto idoneo a prevenirlo, intercettarlo e gestirlo. Il modello di organizzazione, gestione e controllo è così diventato il baricentro di un nuovo modo di intendere il governo societario. A rendere la 231 una leva strutturale di governance è stato anche il progressivo ampliamento dei reati presupposto. Dai reati contro la PA dell’origine, il catalogo si è esteso a tutte le aree nevralgiche della vita aziendale: sicurezza sul lavoro, reati societari e finanziari, ambiente e, da ultimo, violazione delle misure restrittive dell’UE. Il risultato è che oggi la responsabilità amministrativa degli enti attraversa trasversalmente l’intera catena del rischio d’impresa e non può più essere confinata in una logica meramente difensiva. Attenzione però, il punto non è avere un modello. Il punto è se quel modello operi davvero nei processi aziendali oppure resti in un cassetto. Le esperienze più mature dimostrano che, nella pratica, il salto di qualità si realizza quando la compliance smette di essere vista solo come un costo regolatorio e diventa infrastruttura decisionale: risk assesment aggiornato, controlli coerenti con i processi sensibili, flussi informativi credibili, vigilanza effettiva, integrazione con anticorruzione, whistleblowing, privacy, antiriciclaggio e ESG. Dove questo accade, il modello 231 è presidio sostanziale. Viceversa, ci troviamo di fronte all’ennesima copertura documentale destinata a cedere alla prima verifica seria. Anche la giurisprudenza ha chiarito questo punto di business relevance: alle imprese non è richiesto l’obiettivo irrealistico di azzerare il rischio ma dimostrare una gestione adeguata, consapevole e documentata dello stesso. È una differenza decisiva, perché sposta la valutazione dall’astratta perfezione del modello alla sua effettiva attuazione. Ed è proprio su questo terreno che emergono ancora le principali criticità: aggiornamenti del risk assessment rinviati, modelli “fotocopia”, difficoltà probatorie sull’elusione fraudolenta e persistente divario tra grandi gruppi e PMI. Dopo un quarto di secolo, dunque, il bilancio del decreto è positivo ma disincantato. La 231 ha imposto alle imprese discontinuità culturale, obbligandole a misurarsi con la qualità dei propri assetti interni. Ha trasformato la legalità da tema esterno a tema organizzativo. Ma proprio per questo non consente più ambiguità: o la compliance entra nel motore della governance, oppure resta un “sepolcro imbiancato”. E oggi, in mercati sempre più esposti a rischi reputazionali, regolatori e penali, la compliance di facciata è, semplicemente, un costo insostenibile.

Articolo di Roberto Valle – Italia Oggi 15/04/2026

Catastrofali: Mareggiate, niente obbligo di polizza

Il nuovo obbligo assicurativo per le imprese (legge n. 213/2023, art. 1, commi 101-112, attuato con dm n. 18/2025) si fonda su un principio: trasferire al mercato parte del rischio catastrofale, riducendo l’esposizione finanziaria dello Stato e incentivando una gestione più responsabile del rischio. Tuttavia, il quadro normativo presenta una lacuna strutturale che interessa l’intero perimetro costiero nazionale, mettendo in discussione l’efficacia del meccanismo. L’art. 3 circoscrive la copertura obbligatoria a tre eventi – alluvione, sisma e frana – con definizioni dettagliate. Le mareggiate, pur essendo fenomeni ricorrenti e potenzialmente devastanti lungo migliaia di km di costa, restano però escluse. Lo conferma l’Ania nelle faq, in aderenza alla norma: le mareggiate sono «escluse dalla polizza obbligatoria» sia dalla definizione di alluvione sia da quella di sisma. Il ciclone Harry (20-21/1/2026) ha fornito un test della norma: Sicilia, Calabria e Sardegna hanno registrato danni ingenti. Le imprese colpite si sono trovate obbligate a rispettare l’assicurazione per rischi diversi, ma prive di copertura per l’evento subito. Il nodo è nell’art. 1, comma 102: il mancato adempimento comporta la perdita di accesso a contributi e agevolazioni pubbliche (art. 9, comma 1, lett. f, del nuovo Codice incentivi). La tempistica aggrava il quadro. L’obbligo per le pmi decorreva dall’1/1/2026; la proroga al 31/3/2026 riguarda solo settori specifici – somministrazione, turismo, pesca. Ne deriva un’asimmetria: una pmi manifatturiera non assicurata per inerzia, con l’obbligo in vigore da meno di un mese, rischia di vedersi negati i ristori; un’impresa ittica, beneficiaria della dilazione, vi accederà regolarmente. Il discrimine non è il danno subito, ma il codice ATECO. Due questioni emergono. Primo: un meccanismo pensato per la resilienza può trasformarsi in una trappola per le imprese meno strutturate. Secondo: l’esclusione del rischio marittimo lascia scoperta una porzione critica di economia costiera su oltre 8mila km di litorale.

Articolo di Salvatore Ianniti e Laura Bonato – Italia Oggi 29/01/2026

Polizza infortuni: la somma assicurata non è un limite

La Cassazione chiarisce: nella polizza infortuni la somma assicurata è base di calcolo, non un limite invalicabile. Possibile superare il massimale.

Nel vasto e complesso panorama del diritto assicurativo, una recente pronuncia della Suprema Corte riscrive le regole del gioco per quanto riguarda il calcolo degli indennizzi. La regola generale che ogni assicurato e ogni operatore del diritto deve tenere a mente è la seguente: nella polizza infortuni, la somma assicurata indicata nel contratto non rappresenta un tetto massimo oltre il quale la compagnia non è tenuta a pagare, bensì il valore di riferimento (il “parametro base”) su cui applicare le percentuali di invalidità permanente. Questo principio segna una distinzione netta rispetto al concetto di massimale tipico della responsabilità civile, dove la cifra indicata costituisce il limite estremo dell’obbligazione dell’assicuratore. Se il contratto prevede meccanismi di moltiplicazione per lesioni gravissime, l’indennizzo finale può legittimamente superare la somma base, garantendo al danneggiato una tutela reale e proporzionata al danno subìto.
Per comprendere la portata di questa decisione, è necessario analizzare la natura giuridica del contratto. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 788 pubblicata il 14 gennaio 2026, ha sottolineato che l’assicurazione contro gli infortuni rientra nel genere delle assicurazioni contro i danni. In questo ambito, l’elemento essenziale è il valore della cosa (o della capacità) assicurata.

A differenza della responsabilità civile, dove il massimale protegge il patrimonio dell’assicurato dall’aggressione dei terzi fino a una certa soglia, nella polizza infortuni la cifra pattuita funge da “dividendo”. Un esempio tecnico chiarisce la questione: se un bene che vale 100 viene assicurato per 50 e un sinistro ne dimezza il valore, l’indennizzo non sarà 50, ma 25. La somma assicurata (50) è la base su cui si applica la percentuale di perdita (50%). Questo meccanismo [regola proporzionale n.d.r.] dimostra che la cifra contrattuale è uno strumento di calcolo e non una barriera insormontabile all’obbligazione della compagnia.

Il caso del giovane cavallerizzo e il moltiplicatore.
La vicenda che ha dato origine alla sentenza riguarda un giovane sportivo dilettante rimasto vittima di una drammatica caduta da cavallo presso un centro ippico. L’incidente ha causato una tetraplegia, una condizione di invalidità totale e irreversibile manifestatasi entro sessanta giorni dall’evento. Il contratto di assicurazione sottoscritto prevedeva una somma assicurata di 80 mila euro, ma conteneva anche una clausola specifica: in caso di patologie gravissime come la tetraplegia, l’indennizzo base doveva essere moltiplicato per 20. In primo grado, il Tribunale aveva correttamente applicato il moltiplicatore, condannando la compagnia a pagare oltre un milione di euro. Tuttavia, la Corte d’appello aveva riformato la sentenza, sostenendo che l’indennizzo non potesse mai eccedere gli 80 mila euro indicati in polizza, interpretandoli come un limite invalicabile. La Cassazione ha bocciato questa lettura restrittiva, stabilendo che, se le parti hanno previsto meccanismi di variazione in aumento, tali accordi prevalgono e devono essere rispettati anche se portano a cifre molto superiori alla somma di riferimento iniziale.

L’interpretazione delle clausole contro l’assicurazione.
Un altro pilastro della sentenza riguarda l’interpretazione del linguaggio contrattuale. Spesso le polizze utilizzano termini tecnici che possono risultare ambigui per il contraente non esperto. Nel caso in esame, la clausola prevedeva l’aumento dell’indennizzo “per la lesione”. La compagnia sosteneva che l’aumento doveva riferirsi alla lesione fisica immediata e non ai postumi permanenti (l’invalidità). La Suprema Corte ha ricordato che, in medicina legale, lesione e menomazione sono in rapporto di causa ed effetto. La lesione è l’evento biologico iniziale, mentre la menomazione (o postumo) è la conseguenza stabilizzata che genera l’invalidità. Quando una clausola contrattuale è formulata in modo poco chiaro o ambiguo, il Codice Civile impone che venga interpretata nel senso più favorevole all’assicurato e sfavorevole alla compagnia che ha redatto il testo. Pertanto, parlare di “aumento per la lesione” significa necessariamente riferirsi all’indennizzo calcolato sulla base dei postumi derivanti da quella lesione.

Validità dei meccanismi di variazione in aumento.
Sebbene sia vero che, tecnicamente, l’invalidità permanente non possa superare il 100 per cento, questo non impedisce alle parti di accordarsi su criteri di liquidazione che vadano oltre la semplice proporzione matematica della somma assicurata. La libertà contrattuale permette di inserire clausole che premino o tutelino maggiormente l’assicurato in presenza di eventi catastrofici.

Questi meccanismi di variazione possono essere:
in aumento: moltiplicatori per grandi invalidità, rendite vitalizie aggiuntive, raddoppio del capitale per infortuni in particolari condizioni (es. volo, mezzi pubblici);
in diminuzione: franchigie fisse o percentuali che riducono l’indennizzo dovuto. Se la polizza prevede che per un’invalidità del 100% spetti venti volte la somma base, l’assicuratore non può nascondersi dietro il concetto di “massimale” per evitare di pagare quanto promesso. La somma assicurata rimane la pietra angolare del calcolo, ma l’edificio indennitario può elevarsi ben oltre se il contratto lo prevede espressamente.

Le conseguenze per i contratti di assicurazione futura. 
Questa sentenza rappresenta un monito per le compagnie assicurative e una garanzia per i cittadini. Le aziende dovranno essere estremamente precise nel redigere le condizioni generali di contratto, evitando termini generici che possano dare adito a interpretazioni contrastanti. Per l’assicurato, la lezione è altrettanto chiara: al momento della firma, è fondamentale controllare non solo la somma assicurata principale, ma tutti gli allegati e le tabelle che prevedono coefficienti, moltiplicatori o “supervalutazioni” dell’invalidità.
Il principio dell’indennizzo proporzionato al contributo causale e alla gravità del danno biologico viene così riaffermato con forza. La decisione della Cassazione protegge il valore della persona e la sua dignità, impedendo che limitazioni burocratiche o interpretazioni capziose riducano drasticamente il sostegno economico dovuto a chi subisce danni fisici devastanti. Il rinvio alla Corte d’appello dovrà ora tenere conto di questi parametri, ricalcolando la cifra dovuta al giovane cavallerizzo senza il paraocchi del limite degli 80 mila euro.

Perché questa sentenza è un precedente fondamentale. 
Non è la prima volta che la giurisprudenza si occupa del contrasto tra clausole di polizza e aspettative dell’assicurato, ma l’ordinanza 788/2026 ha il pregio di fare chiarezza su un punto spesso ignorato: la differenza ontologica tra l’assicurazione di patrimoni e l’assicurazione della persona. In quest’ultima, il “valore” non è mai un limite statico ma un riferimento dinamico. La trasparenza nella determinazione del risarcimento diventa così l’unico binario su cui deve correre il rapporto contrattuale. Chi sottoscrive una polizza infortuni deve sapere con certezza che, in caso di tragedia, i moltiplicatori promessi per garantire assistenza a vita (come nel caso della tetraplegia) saranno applicati integralmente, senza che la “somma assicurata” diventi una scusa per tagliare il dovuto.

Articolo di Raffaella Mari – La Legge per Tutti 15/01/2026

Polizza CAR per i danni a terzi in fase di esecuzione può essere stipulata anche dopo la firma del contratto; la mancata produzione della polizza costituisce inadempimento del contratto.

Ascolta l’articolo.

E’ quanto chiarisce il Supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il parere n. 3927 dell’11/12/2025 rispetto alla disciplina dettata dall’articolo 117 comma 10 del d.lgs. 36/2023 ove si stabilisce che l’esecutore debba costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa di tipo C.A.R., con decorrenza dalla data di consegna e fino al collaudo provvisorio o al certificato di regolare esecuzione, ovvero per dodici mesi dall’ultimazione dei lavori. La polizza ha lo scopo di assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori e il massimale deve essere pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5 milioni.
Dato questo quadro normativo una stazione appaltante, premesso che nella prassi le compagnie assicurative richiedono di indicare già al momento della stipula la “data di consegna lavori”, un elemento che non risulta però nota in assenza del verbale, chiedeva in primo luogo se fosse corretto richiedere all’esecutore dei lavori la stipula della polizza contestualmente alla stipula del contratto, inserendo nel campo data la formula “dalla data di consegna come da verbale”; se, in caso di mancata consegna, l’impresa possa ascrivere a danno anche i costi della polizza stipulata; se la polizza debba essere richiesta dal direttore dei Lavori in sede di convocazione per la consegna o comunque entro dieci giorni dalla stessa. Infine veniva chiesto al Ministero se, in caso di inadempimento dell’impresa, fosse lecito non procedere alla consegna dei lavori anche oltre il limite di 45 giorni dalla stipula del contratto.
Nel parere si premette la distinzione fra la polizza prevista dal comma 1 della norma e quella di cui al comma 10: “il comma 10 dell’art. 117 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina una polizza assicurativa ulteriore rispetto a quella disciplinata dal comma 1” che copre dall’inadempimento del contratto. La polizza CAR, spiega il MIT, “copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell‘esecuzione dei lavori con esatta individuazione dell’importo da assicurare sulla base del valore dell’appalto”.

Fatta tale distinzione per il Ministero si può stipulare dopo la firma del contratto, “purché venga consegnata alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori e dunque quando è nota la data di consegna dei lavori”. Per quanto attiene la responsabilità dell’impresa per il Ministero se non viene prodotta la polizza si configura un “inadempimento alle obbligazioni contrattuali per mancata consegna di tutta la documentazione necessaria prevista dalla normativa vigente a cui si applicano tutte le conseguenze relative all’inadempimento dell’appaltatore circa gli obblighi derivanti dal contratto”, ivi compresa quindi anche la sanzione della risoluzione con escussione della garanzia definitiva.

Infine, il parere ricorda che tutte le polizze e le garanzie, CAR compresa, devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto dal MIT, dal MIMIT e dal MEF.

Articolo di Andrea Mascolini – Italia Oggi

Fisco, le ricevute dei pos si possono buttare nel cestino

La bozza di decreto pnrr elimina l’obbligo di conservare le ricevute Pos per 10 anni.
Più nel dettaglio, sul fronte degli adempimenti di archiviazione fiscale, la disposizione fa una differenza tra quelle che sono le ricevute dei pagamenti digitali (effettuate con i Pos) e gli scontrini fiscali.
Arriva, dunque, l’eliminazione dell’obbligo, per cittadini e imprese, di conservazione delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali. Si tratta di quelle generate dai terminali abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata. Non sarà necessario dunque conservare anche queste attestazioni di pagamento per l’obbligo indicato dal codice civile di 10 anni.
«L’obbligo di conservazione per dieci anni delle ricevute cartacee, emesse dai terminali POS, al momento del pagamento con moneta elettronica», si legge nella relazione di accompagnamento, «è un onere non sempre di agevole assolvimento per le imprese e per i cittadini a cui potrebbe essere richiesta, in tal modo, la prova di pagamenti». La relazione chiarisce che non si possono equiparare le ricevute emesse dai Pos al documento contabile, sono considerate solo una mera prova di avvenuto pagamento: «non costituiscono un documento contabile, necessario alla redazione del bilancio o alla dichiarazione fiscale, per cui il loro obbligo di conservazione per il periodo stabilito dal citato art. 2220 del codice civile, risulta oneroso e non strettamente necessario in relazione agli scopi per cui sono emesse». Dunque, si elimina questo onere in ottica di semplificazione ma si ribadisce che le finalità di controllo possono essere sempre perseguite sui documenti aventi valore fiscale.

Articolo di Cristina Bartelli – Italia Oggi 16/01/2026

La polizza professionale stipulata prima del danno

L’assicurazione non copre il professionista nella responsabilità verso il cliente se quando l’assicurato stipula la polizza sa di avere tenuto un comportamento che può aver danneggiato l’assistito: l’evento assicurato si è già verificato nel momento in cui risulta concluso il contratto con la compagnia; quest’ultima, dunque, ottiene la restituzione di quanto versato al cliente danneggiato dal professionista: non le si può addebitare la mancata denuncia del contratto entro tre mesi dalla conoscenza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza dell’assicurato perché apprende del fatto dannoso soltanto con l’atto di citazione a giudizio. Così la Corte di cassazione civile, sez. terza, nell’ordinanza n. 7890 del 25/03/2025.

Diventa definitiva la decisione che condanna la commercialista a risarcire la cliente e quest’ultima a restituire alle compagnie le somme ottenute dopo la pronuncia di primo grado. La professionista ammette le proprie responsabilità: non presentando la denuncia dei redditi nell’interesse della cliente fa scattare l’accertamento fiscale da cui scaturisce un procedimento penale, concluso tuttavia con l’assoluzione della contribuente. Non c’è dubbio sulle gravi inadempienze riconducibili alla negligenza della commercialista. Ma è rigettata la domanda di manleva nei confronti delle assicurazioni con cui la consulente ha stipulato la polizza per la responsabilità professionale. La commercialista stipula il contratto con l’assicurazione dopo che la cliente ha ricevuto l’ispezione della Gdf da cui sono scaturite tutte le sanzioni. Non vale in ogni situazione l’obbligo dell’assicuratore di denunciare il contratto entro tre mesi da quando apprende l’inesattezza della denuncia o la reticenza dell’assicurato. Il fatto che l’assicurazione apprenda del danno solo con la citazione fa applicare la norma secondo cui se il sinistro si verifica prima del termine di tre mesi la compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. E compie un errore di prospettiva la cliente danneggiata, condannata a restituire quanto incassato, quando sostiene che, decorso il termine di tre mesi, l’assicurazione perderebbe anche il diritto di rifiutare il pagamento.

Articolo di Dario Ferrara – Italia Oggi 296/03/2025

OLIVETTI E LA SUA EREDITA’ [ndr]

Verona, l’azienda che costruisce un condominio di 40 stanze per i dipendenti: «In questo modo non li perdiamo, non possono spendere 800 euro al mese». David Berti, ad di Europlan, gruppo da 60 milioni di ricavi l’anno: «Dobbiamo essere attrattivi in un’epoca in cui è già difficile reperire figure professionali adatte». Mentre Confindustria lancia il suo piano e le istituzioni meditano sul da farsi, c’è chi, pressato dall’urgenza, si dà da fare in proprio. È il caso di David Berti, amministratore delegato (e tra i soci proprietari) di Europlan spa, con sede a Bardolino, sul Garda, gruppo veronese da 60 milioni di ricavi annui grazie alla gestione di cinque hotel e 17 strutture extralberghiere.

Cosa avete deciso di fare?
«Abbiamo acquistato un terreno non distante dal lago, in territorio comunale di Affi, dove costruiremo un condominio per i nostri collaboratori, dipendenti fissi o stagionali che siano. In tutto sono 500, più o meno equamente distribuiti. È una risposta parziale, ma è già qualcosa».

Un condominio?
«Una struttura da una quarantina di alloggi, alta tre piani, dotata di camere singole e doppie. E di tre cucine caratterizzabili secondo le diversità culturali e religiose di chi le frequenterà. Stiamo pensando, una volta che sarà entrata in funzione, di mettere anche a disposizione servizi di shuttle verso i luoghi di lavoro, cioè i nostri alberghi».

E quando entrerà in funzione?
«Se tutto va bene e non ci sono intoppi burocratici, potremmo mettere in moto la gru tra qualche settimana, a dicembre, per inaugurare la palazzina alla fine del 2025. Speriamo».

Cosa teme?
«Ci sono sempre difficoltà. Basti pensare che non mi risulta sia prevista, nella legislazione italiana, una tipologia abitativa di questo tipo. Ci sono gli studentati e le foresterie, ma sono cose diverse. E poi, in generale, bisogna superare nel territorio anche una certa diffidenza verso chi arriva da fuori. Non c’è cosa più sbagliata: dobbiamo preoccuparci del contrario, perché il cambiamento in atto è epocale. Abbiamo bisogno di lavoratori stranieri e questo è il modo per costruire percorsi di qualità per l’immigrazione».

Perché avete rotto gli indugi, affrontando una spesa che supera i due milioni e mezzo?
«Perché tutto è cambiato nel nostro mondo dopo il Covid. L’alloggio come benefit per il lavoratore dei nostri alberghi c’è sempre un po’ stato: ma prima ci arrangiavamo con pochi alloggi sparsi un po’ qua e là, sufficienti a coprire quel 20% di lavoratori fuori sede sul totale dei nostri addetti».

E ora?
«Quella percentuale si è triplicata. Se noi siamo arrivati a costruirci da soli la struttura per ospitarli, è perché dobbiamo essere assolutamente attrattivi in un’epoca in cui è già difficile in partenza reperire figure professionali adatte. E lo sappiamo: se un giovane si trasferisce altrove oggi deve affrontare costi insostenibili per uno stipendio. Chi può permettersi tra loro un appartamentino a 800 o mille euro al mese, che è il minimo in una zona come quella del Garda?»

Articolo di Claudio Trabona – Corriere on line 24.11.24

BENE DIFETTOSO? DANNI RISARCITI

Indennizzata pure la perdita o violazione dei dati personali

Giro di vite sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi. Alla luce degli sviluppi legati alle nuove tecnologie (compresa l’intelligenza artificiale), ai nuovi modelli di business dell’economia circolare e alle nuove catene di fornitura sempre più globali, viene inasprita la responsabilità delle imprese, comprese le piattaforme di e-commerce, che causano danni materiali e immateriali ai consumatori di beni e servizi e alla loro salute. In altri termini in base alle nuove norme i consumatori potranno più agevolmente esercitare il diritto a ottenere un risarcimento in caso di danni cagionati dal prodotto o servizio difettoso (compreso il software, i cui produttori o sviluppatori sono considerati “fabbricanti” a tutti gli effetti).
Per rendere più efficace la tutela delle persone fisiche potranno essere risarcite non solo le perdite materiali derivanti da morte o lesioni personali, come le spese mediche o funerarie, o la perdita di reddito o dal danno patrimoniale, ma anche le perdite causate dalla distruzione o violazione dei dati personali su apparecchi elettronici (che non si traducono automaticamente in una perdita materiale se la vittima può recuperare i dati grazie al back-up).
È quanto prevede la direttiva Ue 2024/2853 del 23 ottobre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 18 novembre 2024, il cui obiettivo non è solo tutelare i consumatori con un inasprimento della responsabilità per danno da prodotti, ma anche stimolare l’adozione e la diffusione di nuove tecnologie in grado di offrire chiarezza giuridica e condizioni di parità ai produttori.
La nuova direttiva abroga la precedente, n. 85/374/Cee, ed entra in vigore il 20° giorno dalla sua pubblicazione, ma i singoli stati membri avranno due anni di tempo per recepirla nel proprio ordinamento, e si applicherà ai prodotti immessi sul mercato dopo il 9 dicembre 2026.
Dal lato delle esimenti, non sono ritenuti responsabili i fabbricanti in grado di provare che il prodotto è stato fatto uscire dal processo produttivo da altri contro la loro volontà o che il difetto è dovuto alla conformità a obblighi giuridici.
Risarcimenti più facili.
La persona danneggiata che richiede un risarcimento davanti a un tribunale nazionale, per dimostrare più agevolmente il proprio diritto potrà richiedere l’accesso ai mezzi di prova pertinenti a disposizione del produttore.
Il danno.
Il diritto al risarcimento si applica alle seguenti tipologie di danno:

a) morte o lesioni personali, compresi i danni psicologici riconosciuti da un punto di vista medico;

b) danneggiamento o distruzione di qualsiasi bene, tranne:

  1. il prodotto difettoso in sé;
  2. un prodotto danneggiato da un componente difettoso che è integrato in tale prodotto o interconnesso con questo;3
  3. i beni usati esclusivamente a fini professionali;
  4. distruzione o corruzione di dati non usati a fini professionali.

Il diritto al risarcimento copre tutte le perdite materiali e immateriali derivanti dal danno nella misura in cui possono essere risarcite in base al diritto nazionale.
Danni alla salute.
Il risarcimento per perdite immateriali quali dolore e sofferenza verrà effettuato nella misura in cui tali perdite possano essere riconosciute e sanzionate a norma del diritto del singolo Stato membro. Rientrano in tale ambito anche i danni psicologici riconosciuti e certificati da un punto di vista medico che incidono sullo stato di salute generale della vittima e che potrebbero richiedere terapie o cure mediche.
E-commerce.
Le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali non sono esentate dalla responsabilità in base alla normativa in materia di protezione dei consumatori quando presentano il prodotto in modo tale da indurre un consumatore medio a ritenere che il prodotto sia fornito dalla piattaforma stessa o da un operatore commerciale che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo (reg. Ue 2022/2065).

Articolo di Bruno Pagamici – Italia Oggi 19/11/2024

INFORTUNI MORTALI SUL LAVORO, LA CASSAZIONE: CDA DELLE AZIENDE È RESPONSABILE

La sentenza: responsabilità penale se violate le norme antinfortuni.
Le deleghe di gestione e di funzione non esonerano i vertici

Il consiglio di amministrazione è responsabile per la morte dell’operaio avvenuta in conseguenza della violazione di norme antinfortunistiche. Le deleghe di gestione e di funzione non esonerano gli amministratori dalla responsabilità penale.

In questi termini si è espressa la Corte di cassazione, con la sentenza n. 40682 dello scorso 6 novembre 2024, confermando la condanna a carico dei vertici di una società per il sinistro mortale occorso a un lavoratore, travolto da alcune lastre di cemento armato non rispondenti ai requisiti di legge e non installate correttamente.

La vicenda
La vicenda traeva origine della sentenza della Corte d’appello di Milano, che confermava la condanna per tutti gli amministratori di una società, operante nel settore dell’edilizia, per la morte di un operaio travolto da una lastra di cemento, evento causato da gravissimi errori nelle fasi di produzione e installazione.

Si tratta di un caso emblematico in cui le carenze organizzative possano far sì che i membri del consiglio di amministrazione non possano considerarsi esenti da responsabilità solo perché hanno delegato compiti a terzi.

Avverso la sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione. La difesa degli amministratori si basava sull’assunto per cui non si sarebbero valorizzate le deleghe di gestione e funzione: la condanna, stando ai ricorrenti, si sarebbe basata sulla mera responsabilità di posizione e, dunque, sulla sola carica di membri del consiglio di amministrazione, pur privi di deleghe, in violazione del principio di personalità della responsabilità penale.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando che, nonostante le deleghe, la responsabilità ultima della gestione dei rischi e della sicurezza sul lavoro rimane comunque in capo al consiglio di amministrazione. Questo implica un obbligo di vigilanza attiva e costante sui processi aziendali, nonché l’obbligo di intervenire ogni volta che si manifestano situazioni di pericolo. Il consiglio di amministrazione, infatti, in ragione della complessità dell’organizzazione aziendale, aveva delegato le varie funzioni in modo capillare.

La posizione della Corte
Ad avviso della Corte, i profili di responsabilità del vertice aziendale sono molteplici, ma tutti riconducibili, in sintesi, ad una totale assenza di programmazione dell’attività volta tanto alla produzione delle lastre in termini di conformità al progetto, quanto alla successiva installazione con tecniche tali da gestire il rischio di ribaltamento. I controlli sull’idoneità tecnica del prefabbricato e sull’allestimento dello stesso sarebbero stati del tutto fittizi e avrebbero rappresentato una prassi finalizzata a ridurre i tempi di lavorazione e, usando le parole della Cassazione «con conseguente subordinazione delle esigenze della sicurezza a quelle sottese al profitto».
Della sistematica violazione delle procedure di controllo e delle ulteriori carenze organizzative è pertanto chiamato a rispondere l’intero consiglio di amministrazione della società, pur se la maestranza infortunata non era alle dipendenze di quest’ultima, in quanto si trattava di un cantiere ove era prevista e programmata l’operatività di più imprese. Anche in presenza di deleghe – ha rammentato la Cassazione – permane sempre in capo al datore di lavoro un dovere di vigilanza, nel caso di specie, totalmente ignorato.

La condotta del lavoratore deceduto è stata espressione di una chiara politica aziendale a cui l’operaio doveva conformarsi, volta a dare prevalenza alla puntualità dei tempi di consegna rispetto alla qualità del prodotto finito, anche in termini di idoneità dello stesso alla gestione del rischio di ribaltamento.

Articolo di Marco Pauletti – Italia Oggi 12/11/2024

PRONTO IL DECRETO MEF – MIMIT. OMBRELLO SU TERRENI, IMPIANTI E FABBRICATI. SACE RIASSICURA.

Le imprese dovranno assicurarsi entro fine marzo 2025

Ormai è sicuro: tutte le imprese, con poche esclusioni, con sede legale o stabile organizzazione sull’intero territorio nazionale dovranno assicurarsi contro i disastri ambientali relativamente a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali iscritti a bilancio. E le compagnie di assicurazione non potranno rifiutarsi di stipulare polizze. Sace spa, invece, avrà la facoltà di riassicurare i rischi assunti dalle imprese di assicurazione attraverso la stipula di apposite convenzioni, a condizioni di mercato.I termini per mettersi in regola contro i rischi catastrofali, ovvero terremoti, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni, sarebbero teoricamente quelli del 31 dicembre 2024 come prescritto dalla legge di bilancio 2024, ma in pratica la dead line per imprese e compagnie di assicurazione scatterà verosimilmente dopo la fine di marzo 2025 a causa dei tempi tecnici che il legislatore dovrà rispettare per varare il regolamento recante le modalità attuative e operative degli schemi di copertura. Quella che secondo alcuni commentatori non è altro che una “tassa” assicurativa che trasferisce dallo Stato alle imprese (e quindi ai cittadini) il costo dei danni ambientali, è contenuta nello schema di decreto interministeriale recante modalità attuative e operative dell’assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024), predisposto dal ministro dell’economia e delle finanze e dal ministro delle imprese e del made in Italy. Il decreto interministeriale darà attuazione a quanto previsto dal disegno di legge ‘Ricostruzione’, attualmente in discussione in Parlamento, che introduce l’obbligo per le compagnie assicurative di erogare in anticipo pari al 30% del danno in caso di sinistri derivanti da eventi catastrofali.
Tale misura è pensata per offrire maggiore certezza nella liquidazione dei danni, consentendo alle imprese assicurate di accedere tempestivamente a risorse essenziali per una rapida ripresa della propria attività.
Alle imprese inadempienti, potrebbero esser negati contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

La legge di bilancio 2024. L’art. 1, commi 101-112, della legge 213/2023 stabilisce che le imprese italiane sono tenute a stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni subiti da determinati beni direttamente causati dagli eventi catastrofali. Per eventi catastrofali si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Il contratto assicurativo deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.
Premi. I premi saranno commisurati al livello di rischio, considerando le caratteristiche del territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati.
Le compagnie assicurative, nel rispetto dei propri limiti di tolleranza al rischio e in linea con le esigenze complessive di solvibilità, non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese, mentre Sace avrà la facoltà di riassicurare i rischi assunti dalle compagnie assicurative attraverso la stipula di apposite convenzioni, a condizioni di mercato.

Esclusioni. Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole, per le quali però resta ferma l’applicabilità della disciplina del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità. Sono escluse anche le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste o gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

I vantaggi della copertura assicurativa. L’obbligo assicurativo può comportare vantaggi

  • l ‘assicurazione consente di salvaguardare il patrimonio delle aziende ovvero il valore dei beni, delle attività e degli investimenti;
  • la copertura assicurativa permette di ridurre i tempi e i costi di ripristino dei beni danneggiati, consentendo una più rapida ripresa dell’attività aziendale;
  • le imprese non saranno svantaggiate nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
  • nell’ottica del fronteggiamento dei rischi l’assicurazione stimola le imprese a effettuare una analisi delle fonti di pericolo e a realizzare misure preventive per aumentare la resilienza dell’impresa stessa.

Articolo di Bruno Pagamici – Italia Oggi 8 novembre 2024