Le coperture per i rischi tributari trasformano l’incertezza in rischio gestito, offrendo protezione economica contro le contestazioni del Fisco. Per chi sono strategiche, quando e perché
Nelle operazioni di M&A, nelle cessioni d’azienda e nelle riorganizzazioni societarie, il vero rischio non sempre emerge al closing: può arrivare anni dopo, sotto forma di accertamento fiscale. Per questo la polizza a copertura del rischio tributario sta diventando uno strumento sempre più strategico per proteggere prezzo, patrimonio e continuità dell’operazione. Il mercato delle operazioni straordinarie sta cambiando. Alla tradizionale attenzione per la due diligence legale, finanziaria e industriale si affianca oggi un’esigenza ulteriore: presidiare il rischio fiscale non solo con clausole contrattuali, fondi rischi o garanzie del venditore, ma anche attraverso strumenti assicurativi evoluti.
Il tema è tutt’altro che teorico. Una cessione d’azienda, una fusione, una scissione, un conferimento, una riorganizzazione di gruppo o il trasferimento di un asset possono essere perfettamente coerenti sotto il profilo industriale e societario, ma presentare comunque profili tributari suscettibili di diversa interpretazione da parte dell’Amministrazione finanziaria. Il rischio, in concreto, è che l’Agenzia delle entrate contesti, anche a distanza di anni, il trattamento fiscale adottato dalle parti. La conseguenza può essere pesante:
maggiori imposte,
sanzioni,
interessi,
contenzioso,
immobilizzazione di risorse,
deterioramento dei rapporti tra acquirente e venditore
e, nei casi più complessi, persino revisione dell’equilibrio economico dell’intera operazione.
È in questo scenario che si colloca la polizza assicurativa a copertura del rischio da accertamento fiscale, nota nella prassi internazionale come Tax liability insurance.
Come trasformare l’incertezza fiscale in rischio gestito
La funzione della polizza fiscale è chiara: trasferire all’assicuratore il rischio economico derivante da una futura contestazione tributaria collegata all’operazione. In altri termini, laddove l’Agenzia delle entrate dovesse disconoscere il trattamento fiscale applicato, contestare la qualificazione dell’operazione o rideterminare il carico impositivo, l’assicuratore interviene, nei limiti e alle condizioni previste dalla polizza, facendosi carico delle maggiori imposte, delle sanzioni e degli interessi. La polizza non elimina il rischio giuridico, ma lo trasforma in un rischio finanziariamente presidiato. È questa la sua vera forza: non promette l’assenza di contestazioni, ma consente alle parti di sapere, sin dall’origine, chi sopporterà il costo economico dell’eventuale accertamento.
Nelle prassi anglosassoni e nordeuropee tale strumento è già stabilmente inserito nella struttura delle operazioni di M&A di medio-grandi dimensioni. In Italia la sua diffusione è più recente, ma l’interesse è in crescita, anche per effetto di tre fattori convergenti: maggiore complessità normativa, intensificazione dei controlli fiscali e crescente sofisticazione delle operazioni societarie.
Il premio assicurativo, soggetto all’imposta sulle assicurazioni, prevista per la tutela legale con aliquota del 12,50%, rappresenta un costo iniziale dell’operazione. Tuttavia, nelle transazioni di un certo rilievo, tale costo può risultare ampiamente giustificato rispetto al beneficio ottenuto: certezza, protezione patrimoniale, maggiore bancabilità della struttura e riduzione delle frizioni negoziali.
Perché serve davvero?
La polizza fiscale non è soltanto uno strumento difensivo. È anche una leva negoziale. In molte operazioni straordinarie, infatti, il rischio fiscale diventa il punto di attrito tra le parti. Il venditore ritiene corretta la struttura adottata e non vuole rimanere esposto per anni a possibili passività post-closing. Il compratore, al contrario, teme che una futura contestazione possa ricadere sul veicolo acquisito o compromettere il valore dell’investimento. Da qui nascono richieste di indemnity, escrow account, aggiustamenti prezzo, garanzie rafforzate, fondi rischi o trattenute sul corrispettivo. Tutti strumenti utili, ma spesso idonei a rallentare o irrigidire la trattativa. La polizza fiscale consente invece di isolare il rischio, attribuirgli una copertura economica e rimuoverlo dal cuore del negoziato. In questo senso può diventare lo strumento che permette di chiudere un’operazione che, diversamente, rischierebbe di arenarsi.
Rischi fiscali: così le polizze assicurative tutelano le operazioni straordinarie
Quando la polizza fiscale diventa strategica
Ci sono situazioni in cui la valutazione di una copertura assicurativa fiscale non è solo opportuna, ma strategica. Il primo caso riguarda le operazioni che presentano incertezze interpretative rilevanti. Si pensi alla qualificazione fiscale di una cessione d’azienda rispetto a una cessione di singoli asset, al trattamento delle imposte indirette, alla corretta applicazione dell’imposta di registro o dell’Iva, oppure alla natura di determinati componenti reddituali. Il secondo ambito è quello delle plusvalenze, soprattutto nelle operazioni complesse, nei trasferimenti di partecipazioni, nelle riorganizzazioni propedeutiche alla vendita o nei conferimenti seguiti da cessione. In questi casi, la linea di confine tra legittimo risparmio d’imposta e contestazione dell’Amministrazione può essere sottile. Un terzo terreno particolarmente delicato è quello dell’abuso del diritto. L’art. 10-bis della legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente, attribuisce rilievo alle operazioni prive di sostanza economica che, pur rispettando formalmente le norme tributarie, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. La stessa norma, tuttavia, esclude l’abusività quando l’operazione sia giustificata da valide ragioni extrafiscali, anche di ordine organizzativo o gestionale, rispondenti a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa. La polizza fiscale può coprire anche rischi connessi a contestazioni di questo tipo, sempre che il rischio sia stato adeguatamente rappresentato, analizzato e ritenuto assicurabile in fase di underwriting.
Ulteriori ambiti riguardano i prezzi di trasferimento nei gruppi internazionali, le riorganizzazioni infragruppo, i trasferimenti transfrontalieri, le strutture holding, le operazioni immobiliari e i casi in cui vi siano posizioni fiscali note, difendibili, ma non del tutto immuni da possibili rilievi.
Nelle operazioni M&A si parla spesso di polizze Warranty & Indemnity. Tali coperture assicurano il rischio derivante dalla violazione di dichiarazioni e garanzie rese dal venditore nell’ambito del contratto di acquisizione. In una struttura ben costruita, i due strumenti possono convivere. La W&I copre il perimetro generale delle garanzie; la polizza fiscale presidia il rischio tributario specifico che potrebbe altrimenti bloccare il negoziato o generare un significativo sconto prezzo.
Un presidio anche per banche, investitori e organi societari
Per una banca, un rischio fiscale non presidiato può incidere sulla bancabilità dell’operazione, sulla capacità prospettica di rimborso e sulla valutazione complessiva del merito creditizio. Per un fondo di private equity, può riflettersi sul rendimento atteso dell’investimento e sulla futura exit. Per gli amministratori, può costituire un presidio di corretta gestione del rischio, soprattutto laddove l’operazione presenti profili tributari complessi. In questo senso la polizza assume anche una valenza di governance.
Articolo di Francesco Sbraletta14/06/2026 – Italia Oggi 15/06/2026
wp_1681878
Responsabilità degli enti, dopo 25 anni il vero discrimine che resta è uno: compliance reale o di facciata
Il d.lgs. 231/2001 ha reso evidente che il rischio penale dell’ente non si gioca solo sul “fatto-reato” ma, prima ancora, sulla robustezza dell’organizzazione che avrebbe dovuto prevenirlo
Dopo 25 anni di applicazione, quale impronta il d.lgs. 231/2001, in tema di responsabilità degli enti, ha lasciato sul sistema impresa italiano? La compliance non è più accessoria reputazionale o allegata da esibire in caso di indagine, ma vero indicatore della qualità della governance. In altri termini, il decreto ha reso evidente che il rischio penale dell’ente non si gioca solo sul “fatto-reato” ma, prima ancora, sulla robustezza dell’organizzazione che avrebbe dovuto prevenirlo. Ed è proprio qui che passa oggi lo spartiacque tra imprese strutturate e imprese solo formalmente in regola. L’impatto della riforma è stato, infatti, ben più profondo del suo perimetro originario. Con il superamento del tradizionale schema della responsabilità penale esclusivamente personale, il legislatore ha spostato il focus sul sistema organizzativo delle imprese. Non conta più soltanto chi ha commesso il reato, ma se l’azienda abbia costruito un assetto idoneo a prevenirlo, intercettarlo e gestirlo. Il modello di organizzazione, gestione e controllo è così diventato il baricentro di un nuovo modo di intendere il governo societario. A rendere la 231 una leva strutturale di governance è stato anche il progressivo ampliamento dei reati presupposto. Dai reati contro la PA dell’origine, il catalogo si è esteso a tutte le aree nevralgiche della vita aziendale: sicurezza sul lavoro, reati societari e finanziari, ambiente e, da ultimo, violazione delle misure restrittive dell’UE. Il risultato è che oggi la responsabilità amministrativa degli enti attraversa trasversalmente l’intera catena del rischio d’impresa e non può più essere confinata in una logica meramente difensiva. Attenzione però, il punto non è avere un modello. Il punto è se quel modello operi davvero nei processi aziendali oppure resti in un cassetto. Le esperienze più mature dimostrano che, nella pratica, il salto di qualità si realizza quando la compliance smette di essere vista solo come un costo regolatorio e diventa infrastruttura decisionale: risk assesment aggiornato, controlli coerenti con i processi sensibili, flussi informativi credibili, vigilanza effettiva, integrazione con anticorruzione, whistleblowing, privacy, antiriciclaggio e ESG. Dove questo accade, il modello 231 è presidio sostanziale. Viceversa, ci troviamo di fronte all’ennesima copertura documentale destinata a cedere alla prima verifica seria. Anche la giurisprudenza ha chiarito questo punto di business relevance: alle imprese non è richiesto l’obiettivo irrealistico di azzerare il rischio ma dimostrare una gestione adeguata, consapevole e documentata dello stesso. È una differenza decisiva, perché sposta la valutazione dall’astratta perfezione del modello alla sua effettiva attuazione. Ed è proprio su questo terreno che emergono ancora le principali criticità: aggiornamenti del risk assessment rinviati, modelli “fotocopia”, difficoltà probatorie sull’elusione fraudolenta e persistente divario tra grandi gruppi e PMI. Dopo un quarto di secolo, dunque, il bilancio del decreto è positivo ma disincantato. La 231 ha imposto alle imprese discontinuità culturale, obbligandole a misurarsi con la qualità dei propri assetti interni. Ha trasformato la legalità da tema esterno a tema organizzativo. Ma proprio per questo non consente più ambiguità: o la compliance entra nel motore della governance, oppure resta un “sepolcro imbiancato”. E oggi, in mercati sempre più esposti a rischi reputazionali, regolatori e penali, la compliance di facciata è, semplicemente, un costo insostenibile.
Articolo di Roberto Valle – Italia Oggi 15/04/2026
La polizza professionale stipulata prima del danno
L’assicurazione non copre il professionista nella responsabilità verso il cliente se quando l’assicurato stipula la polizza sa di avere tenuto un comportamento che può aver danneggiato l’assistito: l’evento assicurato si è già verificato nel momento in cui risulta concluso il contratto con la compagnia; quest’ultima, dunque, ottiene la restituzione di quanto versato al cliente danneggiato dal professionista: non le si può addebitare la mancata denuncia del contratto entro tre mesi dalla conoscenza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza dell’assicurato perché apprende del fatto dannoso soltanto con l’atto di citazione a giudizio. Così la Corte di cassazione civile, sez. terza, nell’ordinanza n. 7890 del 25/03/2025.
Diventa definitiva la decisione che condanna la commercialista a risarcire la cliente e quest’ultima a restituire alle compagnie le somme ottenute dopo la pronuncia di primo grado. La professionista ammette le proprie responsabilità: non presentando la denuncia dei redditi nell’interesse della cliente fa scattare l’accertamento fiscale da cui scaturisce un procedimento penale, concluso tuttavia con l’assoluzione della contribuente. Non c’è dubbio sulle gravi inadempienze riconducibili alla negligenza della commercialista. Ma è rigettata la domanda di manleva nei confronti delle assicurazioni con cui la consulente ha stipulato la polizza per la responsabilità professionale. La commercialista stipula il contratto con l’assicurazione dopo che la cliente ha ricevuto l’ispezione della Gdf da cui sono scaturite tutte le sanzioni. Non vale in ogni situazione l’obbligo dell’assicuratore di denunciare il contratto entro tre mesi da quando apprende l’inesattezza della denuncia o la reticenza dell’assicurato. Il fatto che l’assicurazione apprenda del danno solo con la citazione fa applicare la norma secondo cui se il sinistro si verifica prima del termine di tre mesi la compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. E compie un errore di prospettiva la cliente danneggiata, condannata a restituire quanto incassato, quando sostiene che, decorso il termine di tre mesi, l’assicurazione perderebbe anche il diritto di rifiutare il pagamento.
Articolo di Dario Ferrara – Italia Oggi 296/03/2025
OLIVETTI E LA SUA EREDITA’ [ndr]
Verona, l’azienda che costruisce un condominio di 40 stanze per i dipendenti: «In questo modo non li perdiamo, non possono spendere 800 euro al mese». David Berti, ad di Europlan, gruppo da 60 milioni di ricavi l’anno: «Dobbiamo essere attrattivi in un’epoca in cui è già difficile reperire figure professionali adatte». Mentre Confindustria lancia il suo piano e le istituzioni meditano sul da farsi, c’è chi, pressato dall’urgenza, si dà da fare in proprio. È il caso di David Berti, amministratore delegato (e tra i soci proprietari) di Europlan spa, con sede a Bardolino, sul Garda, gruppo veronese da 60 milioni di ricavi annui grazie alla gestione di cinque hotel e 17 strutture extralberghiere.
Cosa avete deciso di fare?
«Abbiamo acquistato un terreno non distante dal lago, in territorio comunale di Affi, dove costruiremo un condominio per i nostri collaboratori, dipendenti fissi o stagionali che siano. In tutto sono 500, più o meno equamente distribuiti. È una risposta parziale, ma è già qualcosa».
Un condominio?
«Una struttura da una quarantina di alloggi, alta tre piani, dotata di camere singole e doppie. E di tre cucine caratterizzabili secondo le diversità culturali e religiose di chi le frequenterà. Stiamo pensando, una volta che sarà entrata in funzione, di mettere anche a disposizione servizi di shuttle verso i luoghi di lavoro, cioè i nostri alberghi».
E quando entrerà in funzione?
«Se tutto va bene e non ci sono intoppi burocratici, potremmo mettere in moto la gru tra qualche settimana, a dicembre, per inaugurare la palazzina alla fine del 2025. Speriamo».
Cosa teme?
«Ci sono sempre difficoltà. Basti pensare che non mi risulta sia prevista, nella legislazione italiana, una tipologia abitativa di questo tipo. Ci sono gli studentati e le foresterie, ma sono cose diverse. E poi, in generale, bisogna superare nel territorio anche una certa diffidenza verso chi arriva da fuori. Non c’è cosa più sbagliata: dobbiamo preoccuparci del contrario, perché il cambiamento in atto è epocale. Abbiamo bisogno di lavoratori stranieri e questo è il modo per costruire percorsi di qualità per l’immigrazione».
Perché avete rotto gli indugi, affrontando una spesa che supera i due milioni e mezzo?
«Perché tutto è cambiato nel nostro mondo dopo il Covid. L’alloggio come benefit per il lavoratore dei nostri alberghi c’è sempre un po’ stato: ma prima ci arrangiavamo con pochi alloggi sparsi un po’ qua e là, sufficienti a coprire quel 20% di lavoratori fuori sede sul totale dei nostri addetti».
E ora?
«Quella percentuale si è triplicata. Se noi siamo arrivati a costruirci da soli la struttura per ospitarli, è perché dobbiamo essere assolutamente attrattivi in un’epoca in cui è già difficile in partenza reperire figure professionali adatte. E lo sappiamo: se un giovane si trasferisce altrove oggi deve affrontare costi insostenibili per uno stipendio. Chi può permettersi tra loro un appartamentino a 800 o mille euro al mese, che è il minimo in una zona come quella del Garda?»
Articolo di Claudio Trabona – Corriere on line 24.11.24
INFORTUNI MORTALI SUL LAVORO, LA CASSAZIONE: CDA DELLE AZIENDE È RESPONSABILE
La sentenza: responsabilità penale se violate le norme antinfortuni.
Le deleghe di gestione e di funzione non esonerano i vertici
Il consiglio di amministrazione è responsabile per la morte dell’operaio avvenuta in conseguenza della violazione di norme antinfortunistiche. Le deleghe di gestione e di funzione non esonerano gli amministratori dalla responsabilità penale.
In questi termini si è espressa la Corte di cassazione, con la sentenza n. 40682 dello scorso 6 novembre 2024, confermando la condanna a carico dei vertici di una società per il sinistro mortale occorso a un lavoratore, travolto da alcune lastre di cemento armato non rispondenti ai requisiti di legge e non installate correttamente.
La vicenda
La vicenda traeva origine della sentenza della Corte d’appello di Milano, che confermava la condanna per tutti gli amministratori di una società, operante nel settore dell’edilizia, per la morte di un operaio travolto da una lastra di cemento, evento causato da gravissimi errori nelle fasi di produzione e installazione.
Si tratta di un caso emblematico in cui le carenze organizzative possano far sì che i membri del consiglio di amministrazione non possano considerarsi esenti da responsabilità solo perché hanno delegato compiti a terzi.
Avverso la sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione. La difesa degli amministratori si basava sull’assunto per cui non si sarebbero valorizzate le deleghe di gestione e funzione: la condanna, stando ai ricorrenti, si sarebbe basata sulla mera responsabilità di posizione e, dunque, sulla sola carica di membri del consiglio di amministrazione, pur privi di deleghe, in violazione del principio di personalità della responsabilità penale.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando che, nonostante le deleghe, la responsabilità ultima della gestione dei rischi e della sicurezza sul lavoro rimane comunque in capo al consiglio di amministrazione. Questo implica un obbligo di vigilanza attiva e costante sui processi aziendali, nonché l’obbligo di intervenire ogni volta che si manifestano situazioni di pericolo. Il consiglio di amministrazione, infatti, in ragione della complessità dell’organizzazione aziendale, aveva delegato le varie funzioni in modo capillare.
La posizione della Corte
Ad avviso della Corte, i profili di responsabilità del vertice aziendale sono molteplici, ma tutti riconducibili, in sintesi, ad una totale assenza di programmazione dell’attività volta tanto alla produzione delle lastre in termini di conformità al progetto, quanto alla successiva installazione con tecniche tali da gestire il rischio di ribaltamento. I controlli sull’idoneità tecnica del prefabbricato e sull’allestimento dello stesso sarebbero stati del tutto fittizi e avrebbero rappresentato una prassi finalizzata a ridurre i tempi di lavorazione e, usando le parole della Cassazione «con conseguente subordinazione delle esigenze della sicurezza a quelle sottese al profitto».
Della sistematica violazione delle procedure di controllo e delle ulteriori carenze organizzative è pertanto chiamato a rispondere l’intero consiglio di amministrazione della società, pur se la maestranza infortunata non era alle dipendenze di quest’ultima, in quanto si trattava di un cantiere ove era prevista e programmata l’operatività di più imprese. Anche in presenza di deleghe – ha rammentato la Cassazione – permane sempre in capo al datore di lavoro un dovere di vigilanza, nel caso di specie, totalmente ignorato.
La condotta del lavoratore deceduto è stata espressione di una chiara politica aziendale a cui l’operaio doveva conformarsi, volta a dare prevalenza alla puntualità dei tempi di consegna rispetto alla qualità del prodotto finito, anche in termini di idoneità dello stesso alla gestione del rischio di ribaltamento.
Articolo di Marco Pauletti – Italia Oggi 12/11/2024