L’assicurazione non copre il professionista nella responsabilità verso il cliente se quando l’assicurato stipula la polizza sa di avere tenuto un comportamento che può aver danneggiato l’assistito: l’evento assicurato si è già verificato nel momento in cui risulta concluso il contratto con la compagnia; quest’ultima, dunque, ottiene la restituzione di quanto versato al cliente danneggiato dal professionista: non le si può addebitare la mancata denuncia del contratto entro tre mesi dalla conoscenza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza dell’assicurato perché apprende del fatto dannoso soltanto con l’atto di citazione a giudizio. Così la Corte di cassazione civile, sez. terza, nell’ordinanza n. 7890 del 25/03/2025.
Diventa definitiva la decisione che condanna la commercialista a risarcire la cliente e quest’ultima a restituire alle compagnie le somme ottenute dopo la pronuncia di primo grado. La professionista ammette le proprie responsabilità: non presentando la denuncia dei redditi nell’interesse della cliente fa scattare l’accertamento fiscale da cui scaturisce un procedimento penale, concluso tuttavia con l’assoluzione della contribuente. Non c’è dubbio sulle gravi inadempienze riconducibili alla negligenza della commercialista. Ma è rigettata la domanda di manleva nei confronti delle assicurazioni con cui la consulente ha stipulato la polizza per la responsabilità professionale. La commercialista stipula il contratto con l’assicurazione dopo che la cliente ha ricevuto l’ispezione della Gdf da cui sono scaturite tutte le sanzioni. Non vale in ogni situazione l’obbligo dell’assicuratore di denunciare il contratto entro tre mesi da quando apprende l’inesattezza della denuncia o la reticenza dell’assicurato. Il fatto che l’assicurazione apprenda del danno solo con la citazione fa applicare la norma secondo cui se il sinistro si verifica prima del termine di tre mesi la compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. E compie un errore di prospettiva la cliente danneggiata, condannata a restituire quanto incassato, quando sostiene che, decorso il termine di tre mesi, l’assicurazione perderebbe anche il diritto di rifiutare il pagamento.
Articolo di Dario Ferrara – Italia Oggi 296/03/2025
Verona, l’azienda che costruisce un condominio di 40 stanze per i dipendenti: «In questo modo non li perdiamo, non possono spendere 800 euro al mese». David Berti, ad di Europlan, gruppo da 60 milioni di ricavi l’anno: «Dobbiamo essere attrattivi in un’epoca in cui è già difficile reperire figure professionali adatte». Mentre Confindustria lancia il suo piano e le istituzioni meditano sul da farsi, c’è chi, pressato dall’urgenza, si dà da fare in proprio. È il caso di David Berti, amministratore delegato (e tra i soci proprietari) di Europlan spa, con sede a Bardolino, sul Garda, gruppo veronese da 60 milioni di ricavi annui grazie alla gestione di cinque hotel e 17 strutture extralberghiere.
Cosa avete deciso di fare? «Abbiamo acquistato un terreno non distante dal lago, in territorio comunale di Affi, dove costruiremo un condominio per i nostri collaboratori, dipendenti fissi o stagionali che siano. In tutto sono 500, più o meno equamente distribuiti. È una risposta parziale, ma è già qualcosa».
Un condominio? «Una struttura da una quarantina di alloggi, alta tre piani, dotata di camere singole e doppie. E di tre cucine caratterizzabili secondo le diversità culturali e religiose di chi le frequenterà. Stiamo pensando, una volta che sarà entrata in funzione, di mettere anche a disposizione servizi di shuttle verso i luoghi di lavoro, cioè i nostri alberghi».
E quando entrerà in funzione? «Se tutto va bene e non ci sono intoppi burocratici, potremmo mettere in moto la gru tra qualche settimana, a dicembre, per inaugurare la palazzina alla fine del 2025. Speriamo».
Cosa teme? «Ci sono sempre difficoltà. Basti pensare che non mi risulta sia prevista, nella legislazione italiana, una tipologia abitativa di questo tipo. Ci sono gli studentati e le foresterie, ma sono cose diverse. E poi, in generale, bisogna superare nel territorio anche una certa diffidenza verso chi arriva da fuori. Non c’è cosa più sbagliata: dobbiamo preoccuparci del contrario, perché il cambiamento in atto è epocale. Abbiamo bisogno di lavoratori stranieri e questo è il modo per costruire percorsi di qualità per l’immigrazione».
Perché avete rotto gli indugi, affrontando una spesa che supera i due milioni e mezzo? «Perché tutto è cambiato nel nostro mondo dopo il Covid. L’alloggio come benefit per il lavoratore dei nostri alberghi c’è sempre un po’ stato: ma prima ci arrangiavamo con pochi alloggi sparsi un po’ qua e là, sufficienti a coprire quel 20% di lavoratori fuori sede sul totale dei nostri addetti».
E ora? «Quella percentuale si è triplicata. Se noi siamo arrivati a costruirci da soli la struttura per ospitarli, è perché dobbiamo essere assolutamente attrattivi in un’epoca in cui è già difficile in partenza reperire figure professionali adatte. E lo sappiamo: se un giovane si trasferisce altrove oggi deve affrontare costi insostenibili per uno stipendio. Chi può permettersi tra loro un appartamentino a 800 o mille euro al mese, che è il minimo in una zona come quella del Garda?»
Articolo di Claudio Trabona – Corriere on line 24.11.24
Indennizzata pure la perdita o violazione dei dati personali
Giro di vite sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi. Alla luce degli sviluppi legati alle nuove tecnologie (compresa l’intelligenza artificiale), ai nuovi modelli di business dell’economia circolare e alle nuove catene di fornitura sempre più globali, viene inasprita la responsabilità delle imprese, comprese le piattaforme di e-commerce, che causano danni materiali e immateriali ai consumatori di beni e servizi e alla loro salute. In altri termini in base alle nuove norme i consumatori potranno più agevolmente esercitare il diritto a ottenere un risarcimento in caso di danni cagionati dal prodotto o servizio difettoso (compreso il software, i cui produttori o sviluppatori sono considerati “fabbricanti” a tutti gli effetti). Per rendere più efficace la tutela delle persone fisiche potranno essere risarcite non solo le perdite materiali derivanti da morte o lesioni personali, come le spese mediche o funerarie, o la perdita di reddito o dal danno patrimoniale, ma anche le perdite causate dalla distruzione o violazione dei dati personali su apparecchi elettronici (che non si traducono automaticamente in una perdita materiale se la vittima può recuperare i dati grazie al back-up). È quanto prevede la direttiva Ue 2024/2853 del 23 ottobre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 18 novembre 2024, il cui obiettivo non è solo tutelare i consumatori con un inasprimento della responsabilità per danno da prodotti, ma anche stimolare l’adozione e la diffusione di nuove tecnologie in grado di offrire chiarezza giuridica e condizioni di parità ai produttori. La nuova direttiva abroga la precedente, n. 85/374/Cee, ed entra in vigore il 20° giorno dalla sua pubblicazione, ma i singoli stati membri avranno due anni di tempo per recepirla nel proprio ordinamento, e si applicherà ai prodotti immessi sul mercato dopo il 9 dicembre 2026. Dal lato delle esimenti, non sono ritenuti responsabili i fabbricanti in grado di provare che il prodotto è stato fatto uscire dal processo produttivo da altri contro la loro volontà o che il difetto è dovuto alla conformità a obblighi giuridici. Risarcimenti più facili. La persona danneggiata che richiede un risarcimento davanti a un tribunale nazionale, per dimostrare più agevolmente il proprio diritto potrà richiedere l’accesso ai mezzi di prova pertinenti a disposizione del produttore. Il danno. Il diritto al risarcimento si applica alle seguenti tipologie di danno:
a) morte o lesioni personali, compresi i danni psicologici riconosciuti da un punto di vista medico;
b) danneggiamento o distruzione di qualsiasi bene, tranne:
il prodotto difettoso in sé;
un prodotto danneggiato da un componente difettoso che è integrato in tale prodotto o interconnesso con questo;3
i beni usati esclusivamente a fini professionali;
distruzione o corruzione di dati non usati a fini professionali.
Il diritto al risarcimento copre tutte le perdite materiali e immateriali derivanti dal danno nella misura in cui possono essere risarcite in base al diritto nazionale. Danni alla salute. Il risarcimento per perdite immateriali quali dolore e sofferenza verrà effettuato nella misura in cui tali perdite possano essere riconosciute e sanzionate a norma del diritto del singolo Stato membro. Rientrano in tale ambito anche i danni psicologici riconosciuti e certificati da un punto di vista medico che incidono sullo stato di salute generale della vittima e che potrebbero richiedere terapie o cure mediche. E-commerce. Le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali non sono esentate dalla responsabilità in base alla normativa in materia di protezione dei consumatori quando presentano il prodotto in modo tale da indurre un consumatore medio a ritenere che il prodotto sia fornito dalla piattaforma stessa o da un operatore commerciale che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo (reg. Ue 2022/2065).
Articolo di Bruno Pagamici – Italia Oggi 19/11/2024
La sentenza: responsabilità penale se violate le norme antinfortuni. Le deleghe di gestione e di funzione non esonerano i vertici
Il consiglio di amministrazione è responsabile per la morte dell’operaio avvenuta in conseguenza della violazione di norme antinfortunistiche. Le deleghe di gestione e di funzione non esonerano gli amministratori dalla responsabilità penale.
In questi termini si è espressa la Corte di cassazione, con la sentenza n. 40682 dello scorso 6 novembre 2024, confermando la condanna a carico dei vertici di una società per il sinistro mortale occorso a un lavoratore, travolto da alcune lastre di cemento armato non rispondenti ai requisiti di legge e non installate correttamente.
La vicenda La vicenda traeva origine della sentenza della Corte d’appello di Milano, che confermava la condanna per tutti gli amministratori di una società, operante nel settore dell’edilizia, per la morte di un operaio travolto da una lastra di cemento, evento causato da gravissimi errori nelle fasi di produzione e installazione.
Si tratta di un caso emblematico in cui le carenze organizzative possano far sì che i membri del consiglio di amministrazione non possano considerarsi esenti da responsabilità solo perché hanno delegato compiti a terzi.
Avverso la sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione. La difesa degli amministratori si basava sull’assunto per cui non si sarebbero valorizzate le deleghe di gestione e funzione: la condanna, stando ai ricorrenti, si sarebbe basata sulla mera responsabilità di posizione e, dunque, sulla sola carica di membri del consiglio di amministrazione, pur privi di deleghe, in violazione del principio di personalità della responsabilità penale. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando che, nonostante le deleghe, la responsabilità ultima della gestione dei rischi e della sicurezza sul lavoro rimane comunque in capo al consiglio di amministrazione. Questo implica un obbligo di vigilanza attiva e costante sui processi aziendali, nonché l’obbligo di intervenire ogni volta che si manifestano situazioni di pericolo. Il consiglio di amministrazione, infatti, in ragione della complessità dell’organizzazione aziendale, aveva delegato le varie funzioni in modo capillare.
La posizione della Corte Ad avviso della Corte, i profili di responsabilità del vertice aziendale sono molteplici, ma tutti riconducibili, in sintesi, ad una totale assenza di programmazione dell’attività volta tanto alla produzione delle lastre in termini di conformità al progetto, quanto alla successiva installazione con tecniche tali da gestire il rischio di ribaltamento. I controlli sull’idoneità tecnica del prefabbricato e sull’allestimento dello stesso sarebbero stati del tutto fittizi e avrebbero rappresentato una prassi finalizzata a ridurre i tempi di lavorazione e, usando le parole della Cassazione «con conseguente subordinazione delle esigenze della sicurezza a quelle sottese al profitto». Della sistematica violazione delle procedure di controllo e delle ulteriori carenze organizzative è pertanto chiamato a rispondere l’intero consiglio di amministrazione della società, pur se la maestranza infortunata non era alle dipendenze di quest’ultima, in quanto si trattava di un cantiere ove era prevista e programmata l’operatività di più imprese. Anche in presenza di deleghe – ha rammentato la Cassazione – permane sempre in capo al datore di lavoro un dovere di vigilanza, nel caso di specie, totalmente ignorato.
La condotta del lavoratore deceduto è stata espressione di una chiara politica aziendale a cui l’operaio doveva conformarsi, volta a dare prevalenza alla puntualità dei tempi di consegna rispetto alla qualità del prodotto finito, anche in termini di idoneità dello stesso alla gestione del rischio di ribaltamento.
Articolo di Marco Pauletti – Italia Oggi 12/11/2024
Le imprese dovranno assicurarsi entro fine marzo 2025
Ormai è sicuro: tutte le imprese, con poche esclusioni, con sede legale o stabile organizzazione sull’intero territorio nazionale dovranno assicurarsi contro i disastri ambientali relativamente a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali iscritti a bilancio. E le compagnie di assicurazione non potranno rifiutarsi di stipulare polizze. Sace spa, invece, avrà la facoltà di riassicurare i rischi assunti dalle imprese di assicurazione attraverso la stipula di apposite convenzioni, a condizioni di mercato.I termini per mettersi in regola contro i rischi catastrofali, ovvero terremoti, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni, sarebbero teoricamente quelli del 31 dicembre 2024 come prescritto dalla legge di bilancio 2024, ma in pratica la dead line per imprese e compagnie di assicurazione scatterà verosimilmente dopo la fine di marzo 2025 a causa dei tempi tecnici che il legislatore dovrà rispettare per varare il regolamento recante le modalità attuative e operative degli schemi di copertura. Quella che secondo alcuni commentatori non è altro che una “tassa” assicurativa che trasferisce dallo Stato alle imprese (e quindi ai cittadini) il costo dei danni ambientali, è contenuta nello schema di decreto interministeriale recante modalità attuative e operative dell’assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024), predisposto dal ministro dell’economia e delle finanze e dal ministro delle imprese e del made in Italy. Il decreto interministeriale darà attuazione a quanto previsto dal disegno di legge ‘Ricostruzione’, attualmente in discussione in Parlamento, che introduce l’obbligo per le compagnie assicurative di erogare in anticipo pari al 30% del danno in caso di sinistri derivanti da eventi catastrofali. Tale misura è pensata per offrire maggiore certezza nella liquidazione dei danni, consentendo alle imprese assicurate di accedere tempestivamente a risorse essenziali per una rapida ripresa della propria attività. Alle imprese inadempienti, potrebbero esser negati contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
La legge di bilancio 2024. L’art. 1, commi 101-112, della legge 213/2023 stabilisce che le imprese italiane sono tenute a stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni subiti da determinati beni direttamente causati dagli eventi catastrofali. Per eventi catastrofali si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Il contratto assicurativo deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. Premi. I premi saranno commisurati al livello di rischio, considerando le caratteristiche del territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati. Le compagnie assicurative, nel rispetto dei propri limiti di tolleranza al rischio e in linea con le esigenze complessive di solvibilità, non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese, mentre Sace avrà la facoltà di riassicurare i rischi assunti dalle compagnie assicurative attraverso la stipula di apposite convenzioni, a condizioni di mercato.
Esclusioni. Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole, per le quali però resta ferma l’applicabilità della disciplina del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità. Sono escluse anche le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste o gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
I vantaggi della copertura assicurativa. L’obbligo assicurativo può comportare vantaggi
l ‘assicurazione consente di salvaguardare il patrimonio delle aziende ovvero il valore dei beni, delle attività e degli investimenti;
la copertura assicurativa permette di ridurre i tempi e i costi di ripristino dei beni danneggiati, consentendo una più rapida ripresa dell’attività aziendale;
le imprese non saranno svantaggiate nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
nell’ottica del fronteggiamento dei rischi l’assicurazione stimola le imprese a effettuare una analisi delle fonti di pericolo e a realizzare misure preventive per aumentare la resilienza dell’impresa stessa.
Articolo di Bruno Pagamici – Italia Oggi 8 novembre 2024
Oblio oncologico fai-da-te da subito. Ma c’è il rischio che, nell’immediato, banche e assicurazioni vadano in ordine sparso.
In effetti, la legge per “la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”, approvata in via definitiva dal senato il 5 dicembre 2023, impone a compagnie e intermediari di astenersi immediatamente dal raccogliere e utilizzare le notizie sui tumori decorsi 10 anni (o in alcuni casi anche meno) dalla guarigione, così da non escludere le persone, che hanno vissuto questa malattia, dalla possibilità di avere e mantenere un’assicurazione sanitaria per malattia o una polizza vita oppure servizi finanziari o bancari senza oneri aggiuntivi o garanzie accessorie. Per avere regole operative uniformi nei singoli settori bisognerà, invece, attendere l’adozione di provvedimenti attuativi, per la quale la legge fissa un termine di 6 mesi dall’entrata in vigore della norma. Nel frattempo, le garanzie non sono affatto sospese (il diritto di oblio è già vigente, attivo ed è azionabile) e tocca a ciascuna impresa bancaria, assicurativa, finanziaria e di servizi di investimento predisporre di sua iniziativa le proprie procedure interne e adeguarsi prontamente ai principi formulati dalla nuova disciplina. Si apre, quindi, una fase di incertezze nell’applicazione, in cui c’è il rischio che banche, finanziarie, assicurazioni e società di investimento procedano ciascuna per proprio conto, con prevedibile disorientamento di clienti e utenti. Una situazione molto delicata, considerato anche che la legge prevede, con effetto immediato, la nullità parziale delle clausole dei contratti bancari, finanziari e assicurativi in contrasto con il diritto all’oblio oncologico. Pertanto, in attesa di deliberazioni e decreti, gli operatori sono costretti a regolarsi in proprio per rendere effettivo, senza intoppi, il diritto all’oblio e alla continuità dei rapporti bancari, assicurativi e finanziari. Lo stesso quadro caratterizzato da precarietà vale per datori di lavoro pubblici e privati a proposito delle procedure di assunzione di personale e per tribunali, servizi sociali e Asl, a riguardo dei procedimenti di valutazione delle richieste degli aspiranti genitori adottivi. Nei primi mesi di applicazione della legge un aiuto, mediante provvedimenti interpretativi o linee-guida, potrà essere dato dal Garante della privacy, incaricato dalla legge di vigilare sull’applicazione delle nuove disposizioni.
Oblio. L’arma scelta dalla legge per il contrasto alle discriminazioni nei confronti degli ex pazienti oncologici è l’oblio.
Il diritto di oblio oncologico è esercitabile nei confronti degli operatori del settore creditizio, finanziario e assicurativo. La legge prevede che, ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti, gli operatori non possono chiedere ai clienti notizie su patologie oncologiche con trattamento attivo concluso senza recidive da più di 10 anni oppure da più di 5 anni se la malattia è insorta prima del compimento del 21° anno di età. Il periodo necessario per far maturare l’oblio potrà essere anche più breve: la legge dà al ministero della salute il compito di definire, entro 3 mesi, l’elenco delle patologie oncologiche per le quali si applicheranno termini inferiori.
I due binari della legge. La legge presenta due aspetti: uno passivo per banche e assicurazioni e uno attivo per le persone. L’aspetto passivo riguarda i doveri a carico di banche e assicurazioni e tra questi: 1) il dovere di non chiedere informazioni relative allo stato di salute all’ex paziente di cancro; 2) il dovere di non acquisire le informazioni da fonti diverse dal contraente; 3) il dovere di non utilizzare le informazioni per la determinazione delle condizioni contrattuali, qualora le notizie siano comunque già nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario. L’aspetto attivo evidenzia il diritto delle persone a tacere l’informazione risalente a 10 prima (o anche meno a seconda dei casi). Oblio significa, infatti, cancellazione, assenza di notizie, zero informazioni. Le banche e le assicurazioni non possono, dunque, chiedere di dichiarare di avere avuto il tumore e di non averlo più (la conservazione di una informazione del genere non è oblio, anzi è il contrario). A conferma di ciò si consideri che la legge vieta a banche e assicurazioni, per le finalità di stipulazione di contratti, di mandare a visita medica il cliente o potenziale cliente o di chiedere accertamenti sanitari per far accertare l’avvenuta cessazione della malattia e l’epoca di tale cessazione. Ulteriore conferma della descritta portata del diritto a tacere sta nella previsione della legge per cui agli ex pazienti non possono essere altresì applicati costi e oneri aggiuntivi né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti.
In sostanza raccogliere informazioni a proposito di un episodio di tumore lontano nel tempo non ha alcuna utilità e, quindi, non vanno raccolte.
Di tutto ciò si deve tenere conto nei fogli informativi, moduli e formulari utilizzati da banche e assicurazioni in tutte le fasi del rapporto con il cliente (accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti), nei quali gli operatori e intermediari devono spiegare per bene la portata del diritto.
Decreti attuativi. Per i settori bancario e finanziario, la legge prevede che, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr), sentito il Garante della privacy, deve adottare una deliberazione attuativa, eventualmente predisponendo formulari e modelli; idem per il settore assicurativo, con compito assegnato all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass).
Il fai-da-te. Nelle more di deliberazioni esecutive, i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della novella devono subito conformarsi ai princìpi introdotti, a pena di nullità delle singole clausole contrattuali. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Ciascun operatore, perciò, deve subito rivedere procedure interne e formulari ed eliminare le richieste relative a notizie su cui deve calare l’oblio. Da altro punto di vista gli operatori devono rivedere le condizioni contrattuali e economiche dei contratti, eliminando le specifiche clausole peggiorative per le persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Dati in archivio. Banche e assicurazioni, peraltro, hanno già nei loro archivi moltissimi dati sanitari relativi alle patologie che ora possono essere taciute. Può trattarsi di notizie per le quali è già scaduto il termine (10 o 5 anni) o di notizie per le quali il termine andrà a scadere in futuro. Inoltre, va considerato che per le notizie che d’ora in avanti saranno acquisite legittimamente (in quanto relativi a episodi patologici infradecennali o infraquiquennali) anche per esse potrà venire progressivamente a maturare la scadenza utile per l’oblio. Rispetto a quanto in archivio, la legge prevede due obblighi per gli operatori. Il primo obbligo è di non utilizzare più le notizie, ai fini della valutazione del rischio dell’operazione o della solvibilità del contraente, se è decorso il termine dell’oblio (10 o 5 anni). Considerato che banche e assicurazioni non sanno se è trascorso il termine, la legge chiede al contraente di inviare tempestivamente alla banca, all’istituto di credito, all’impresa di assicurazione o all’intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, una certificazione che dovrà essere compilata seguendo un modello ministeriale. E qui scatta il secondo obbligo: entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione banche e assicurazioni dovranno cancellare le informazioni sanitarie. E cancellare significa cancellare tutto: sia le informazioni fornite in origine sia l’ultima certificazione.
Per la prima applicazione di questi obblighi si dovrà aspettare un decreto del ministro della salute, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, che detterà regole su modalità e forme, senza oneri per l’assistito, della certificazione della sussistenza dei del diritto all’oblio.
Anche ipotizzando che tutto fili liscio, senza ritardi, dunque, a riguardo della prima applicazione, per coloro i quali hanno già acquisito il diritto di oblio passeranno 90 giorni prima della cancellazione effettiva dei dati sanitari già detenuti da compagnie e intermediari.
In attesa del decreto ministeriale si ritiene che banche e assicurazioni debbano immediatamente congelare tutte queste informazioni: non si può correre il rischio di usare dati destinati all’oblio una volta che si sa che sono, appunto, destinati alla cancellazione e c’è da aspettare il provvedimento attuativo.
Fonte Italia Oggi del 18/12/2023 – articolo di Antonio Ciccia Messina
Nell’ambito del mio lavoro di consulente assicurativo e secondo il criterio che ho adottato da anni, oltre a verificare i contenuti contrattuali ed altre caratteristiche tecniche del prodotto, verifico la policy della compagnia o comunque del fornitore (grossista, MGA, ecc.) che spesso, mostra la sua vetrina come la più conveniente, ricca, completa, flessibile, ecc. di tutto il mercato.
Mi corre l’obbligo etico non di garantire la Compagnia nel suo operato, ma almeno conoscere il suo comportamento in particolar modo nel momento della verità: il sinistro e la sua gestione.
Tutti di fronte all’evento inaspettato ci troviamo in una situazione di disagio e di preoccupazione, specialmente se la causa potrebbe produrre conseguenze economiche, grandi o piccole che siano.
Ciò premesso ho raccolto presso i miei clienti e sul web, le esperienze riscontrate con la compagnia Adriatic Assicurazioni Osiguranje d.d. con sede a Zagabria e rappresentanza a Trieste, regolarmente iscritta presso il nostro organo di controllo (IVASS).
Non vi nascondo che quando mi fu proposta la distribuzione dei loro prodotti, fui attirato dai prezzi praticati assolutamente convenienti, ma già da allora, grazie alla mia esperienza, qualcosa non mi convinceva.
Alcuni elementi che dovrebbero far riflettere
L’IVASS pubblica periodicamente le statistiche dei reclami che le compagnie ricevono in relazione alla loro attività. La consultazione di tali statistiche è pubblica.
Vi riporto alcuni dati riferiti al primo semestre 2023 del ramo rcauto, che riguardano reclami aventi prevalentemente ad oggetto la condotta di liquidatori, periti, call center, ritardi e disfunzioni liquidative e quant’altro attenga alla gestione dei sinistri o alla liquidazione delle prestazioni assicurative.
Compagnia
Totale dei reclami rcauto
% dei reclami sul totale dei reclami rcauto
Premi rcauto raccolti nel 2022 (in migliaia)
BENE ASSICURAZIONI S.P.A.
190
97,89
89.949
GENERALI ITALIA S.P.A.
983
88,4
1.233.170
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
762
95,14
647.983
TUA ASSICURAZIONI SOCIETA’ PER AZIONI
178
96,63
133.059
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
4.131
71,8
2.769.661
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
885
72,54
691.052
ZURICH INSURANCE COMPANY LTD
234
73,93
384.378
ASSICURATRICE MILANESE SPA
19
94,74
11.486
ADRIATIC OSIGURANJE D.D.
558
97,85
63.595
Ovviamente come tutte le statistiche devono essere valutate in funzione di una serie di elementi concorrenti.
In ogni caso ho raccolto anche alcune recensioni pubblicate da Trustpilot, sulle quali lascio a voi eventuali commenti.
Avrete incontrato sicuramente nelle vostre navigazioni nel web Truspilot; il sito riporta una quantità esagerata di recensioni praticamente su tutto; a prescindere dalle esperienze personali le recensioni sono spesso lo specchio di come si è trovato l’utente che ha affrontato un certo evento.
Gilberto Donghi – 17 nov 2023
Svolgo l’attività di patrocinatore stragiudiziale da 23 anni nel risarcimento danni da incidenti stradali. Questa è la peggior compagnia che opera nel mercato italiano sui pagamenti, sulla tempistica di riscontro, sulla comunicazione, sul confronto. Statevene alla larga.
Edo Falomo – 28 ott 2023
Per questa compagnia assicurativa (se così si può definire) non bisogna attivare gli avvocati, bisogna chiedere aiuto alle istituzioni (=Guardia di finanza) così la smetteranno di abbindolare la gente con l’esca delle tariffe basse a fronte dell’assistenza inesistente e degli indennizzi zero. Oltremodo sono anche arroganti e cafoni,
Rainer Sabine Emmerich – 12 ott 2023
Buongiorno a tutti, qualcuno può aiutarmi? Ho avuto la sfortuna di essere stata di tamponata il giorno 21 aprile 2023 dalla vettura di un assicurato di Adriatic Assicurazioni e avuto un danno di ca. 6.000 €.
Pur avendo ragione al 100% fino ad oggi non ho avuto alcun rimborso da Adriatic.
Ho scritto tante volte ma non ho mai ricevuto risposta.
Ho anticipato l‘intera somma perché ho bisogno della macchina, se non avevo a disposizione i soldi cosa facevo? Trovo assolutamente vergognoso la mancanza di serietà da parte di Adriatic!
Maria Teresa Dall’Ava – 24 lug 2023
Questa azienda farebbe bene entrare nel mercato italiano onestamente e a fronte di un giusto premio assicurativo da chiedere agli assicurati, procedere al pagamento dei danni di cui sono totalmente responsabili. Le persone oneste che si trovano, loro malgrado, a trattare con gente arrogante che non risponde ne al telefono nè tantomeno da ascolto alle richieste, deve curarsi i danni. Mi appello al buon senso di chi cerca una compagnia assicurativa: diffidate e tenetevi alla larga da Adriatic ass. e simili. È MEGLIO SPENDERE IL GIUSTO E NON ANDARE DISTRIBUENDO DISPIACERI.
Antonino Scaduto – 8 mar 2023
Dopo un sinistro dove la controparte non ha dato la precedenza a destra e avermi preso lo sportello e ruota anteriore sinistra ( lo sterzo rimane girato a destra mentre l’auto marcia dritta, con l’allarme esp acceso) hanno negato il danno meccanico. Anzi, dopo il preventivo di 5000 euro, hanno negato il risarcimento asserendo che dato che non c’è un testimone, nonostante le foto fatte al momento dell’incidente, non è provato che il sinistro sia avvenuto. Questo dopo due mesi dalla loro perizia. Compagnia assicurativa da evitare assolutamente!
Sulla scorta di tutti questi elementi ho deciso di interrompere da subito l’utilizzo di prodotti rcauto della compagnia Adriatic per salvaguardare la mia immagine di consulente e le tasche della mia clientela.
Desidero sottolineare che questa non è una denuncia ma solo una doverosa informazione indirizzata ai miei partner, conoscenti, amici, clienti, invitandoli a spendere qualche minuto in più nella scelta del proprio futuro di automobilisti e comunque ascoltare coloro che non vendono polizze, ma fanno i consulenti sul serio.
È ovvio che in una società in continuo mutamento come quella nella quale viviamo, proprio le trasformazioni ed i cambiamenti siano all’ordine del giorno. Fa raccapriccio però che, come è successo a Brandizzo, l’interruzione o l’incomprensione di una procedura nella catena di comando faccia saltare la sicurezza ed a causa di questo la vita umana venga messa a rischio.
È proprio per questo che il vostro inviato speciale è andato a vedere che cosa è successo, per cercare di capire la sequenza degli eventi e se possibile farsi un’idea, al fine di poter evitare per il futuro simili tragedie.
[Abbiamo voluto riportare il presente articolo perché riteniamo che l’aspetto assicurativo in queste situazioni, svolga un ruolo essenziale, nonostante le limitazioni e le eterne controversie. Per questo motivo (e per molti altri) è necessario operare con alta professionalità ed approfondire sempre le dinamiche dei rischi da assicurare, tralasciando (spesso) la “tariffa”. Tralasciamo appositamente l’illustrazione dei fatti che si riferiscono alla tragedia di Brandizzo in quanto abbondantemente conosciuti. n.d.r.]
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Il contratto di subappalto accettato dalla ditta Sigifer di Borgo Vercelli specifica chiaramente cosa c’è da fare. Il lavoro di sostituzione di sette metri di binario andrà, per procurare meno impedimento possibile al traffico ferroviario, svolto di notte e nel minor tempo possibile.
Quando un ente committente si avvale del lavoro in subappalto, si sa come sono impostate le procedure. L’esecutore materiale delle opere, ultimo anello della catena di un’aggiudicazione al ribasso, cercherà in ogni modo di stare nei prezzi e sarà motivato a fare il lavoro nel più breve tempo possibile.
Certo i regolamenti ci sono, le sicurezze sono previste, i capitolati parlano chiaro, i controlli sono affidati a chi deve verificare il tutto, ma l’azione sarà influenzata dallo stato delle cose. Se vuole portare a casa un po’ di guadagno, la ditta deve fare più in fretta che può.
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Le indagini sono in corso, una prova cinematica nelle stesse condizioni di accadimento e replicando la medesima dinamica, dovrà essere condotta in loco; quindi è ancora presto per trarre qualche giudizio.
Non vi è invece l’attribuzione di alcuna responsabilità a carico dei due macchinisti del treno che hanno avuto il via libera con segnale verde ed hanno messo in movimento la locomotiva. Nel buio della notte ad una velocità di più di 100 km. orari, stavano eseguendo il loro compito ignari del fatto che sui binari fossero presenti cinque operai. Senza saperlo li hanno falciati come fuscelli.
ALCUNE CONSIDERAZIONI
È il metodo che crea il caso?
La storia degli appalti soprattutto quelli pubblici nel nostro paese è da sempre storia travagliata. Bandi, esperimenti di gara, varianti in corso d’opera, stato di avanzamento dei lavori, sono tutti passaggi della procedura che di volta in volta hanno rivelato qualche criticità. Il codice degli appalti è per questi motivi una delle norme che ha subito rimaneggiamenti ed aggiustamenti nel tempo. Le certezze nell’esecuzione dei lavori, perciò non sono proprio una costante.
Sono questi i motivi per cui le procedure formali non sono quasi mai osservate. Imperativo poi per l’esecutore materiale delle opere puntare su qualche utile da realizzare, per cui le cose debbono essere portate avanti velocemente. Bisogna prendersi avanti coi lavori ed anche in questa tragedia, pare aleggiare quest’aria.
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IMPLICAZIONI ASSICURATIVE
In teoria la catena della distribuzione dei lavori e dei compiti realizzativi dovrebbe essere ben definita e quindi non porre problema alcuno nell’attribuzione delle responsabilità. Ma come sempre il diavolo si nasconde nelle pieghe.
La Società o l’Ente che intendono conferire un appalto infatti sono vincolati a precise procedure pubbliche per la sua aggiudicazione. Procedure che in genere disciplinano la responsabilità di tutti. Dall’Ente appaltante, all’aggiudicatario. Da quest’ultimo ai subappaltanti, ai loro fornitori, tecnici, ditte terze, fornitori d’opera o di servizi, tutti almeno sulla carta dovrebbero attuare la catena delle procedure di sicurezza e scongiurare così l’accadimento dei danni.
Le cose però sono spesso cambiate dalle interferenze e dai passaggi. Ogni volta, infatti, che si procede ad una ridistribuzione del lavoro, le risorse si assottigliano e chi arriva da ultimo a valle deve talvolta accontentarsi delle briciole. Per rimanere all’interno dei costi allora comincia a speculare, lesina sui tempi e sulle procedure, elimina i passaggi di controllo, quando non peggio spinge le persone a dare di più senza curarsi del come.
Quando capitano le tragedie poi si andrà a sollecitare l’assicurazione poiché ponga rimedio pagando il danno, ma dovremo in ogni caso tener conto che la sola responsabilità coperta con una polizza è quella accidentale. E questa pare spesso aver poco a che fare con l’accadimento di fatti solo in apparenza accidentali.
Da ultima una considerazione sui controlli. Non è forse responsabilità della stazione appaltante rendersi garante delle procedure di sicurezza per l’esecuzione dell’opera?
Ed allora, non è appena il caso di sottolineare che in tragedie come quella di cui ci siamo occupati in queste righe, si possa dire che il compito di questi soggetti non si esaurisce solo nelle procedure, ma nella verifica puntuale del loro realizzarsi?
Sono oltre 27 milioni i residenti in Italia che hanno almeno 50 anni, di questi oltre 14 milioni hanno 65 anni e più. Nel 1992 questi valori erano, rispettivamente, pari a 19 milioni 177 mila e 8 milioni 780 mila. Nell’arco di trent’anni la popolazione con 50 e più anni si è, dunque, accresciuta di oltre 8 milioni di unità e la sua componente più matura è aumentata di oltre 5 milioni. Peraltro, nei prossimi trent’anni la percentuale di ultra 65enni aumenterà di undici punti percentuali e il rapporto tra la loro consistenza numerica e quella dei ragazzi meno che quindicenni raddoppierà. Di conseguenza, istituzioni e imprese rivolgono una sempre maggiore attenzione nella produzione di beni e nell’erogazione di servizi destinati a questa nuova grande economia, che ruota attorno ai consumi e ai bisogni della popolazione più avanti con l’età. Ma c’è il risvolto della medaglia: l’invecchiamento della popolazione comporta un incremento nella spesa pensionistica, sanitaria e assistenziale. Sono gli scenari delineati dalla terza edizione del paper “Silver Economy, la grande economia del prossimo decennio” curato dal centro studi e ricerche di Itinerari previdenziali. Come rilevano gli analisti, negli ultimi dieci anni il segmento di mercato ha assunto una notevole importanza tale da condizionare e orientare molte attività economiche, produttive e sociali proprio per l’elevato numero di persone che formano la popolazione definita “silver”, ossia dai capelli che via via assumono i colori dell’argento. L’Italia, nonostante sia tra i Paesi più “vecchi” al mondo, non ha ancora intrapreso alcuna iniziativa pubblica per consentire di vivere e superare con soddisfazione la più grande transizione demografica di tutti i tempi che ormai è già alle porte e poco ha fatto il “mercato”. Peraltro, il tema è al centro anche dell’interesse delle Nazioni Unite che, sia attraverso la proclamazione del 2021-2030 come “The United Nations decade of healthy ageing”, sia attraverso l’Agenda 2030, dedica grande attenzione al concetto di invecchiamento attivo. Benché non ve ne sia uno specificatamente destinato ai silver, gli obiettivi di sviluppo sostenibile, equo e inclusivo che riguardano in maniera diretta il benessere della fascia più anziana della popolazione sono 9 su 17 (sconfiggere la povertà, sconfiggere la fame, salute e benessere, istruzione di qualità, parità di genere, imprese innovazione e infrastrutture, ridurre le disuguaglianze, città e comunità sostenibili, pace, giustizia e istituzioni solide).
I trend demografici. Se l’invecchiamento della popolazione è in atto da diversi decenni nella maggior parte dei paesi più sviluppati, l’Italia rappresenta lo stato europeo che risente maggiormente del fenomeno. Attualmente gli over 50 rappresentano il 46,84% del totale della popolazione, solo vent’anni fa erano pari al 37%. Considerando le percentuali di popolazione di età compresa tra i 50 e 64 anni, gli ultra 65enni e gli ultra 80enni sul totale della popolazione nel 2022, l’Italia è al primo posto in tutte e tre le graduatorie con percentuali che si attestano, rispettivamente, al 23%, al 23,8% e al 7,6% contro medie europee di 21%, 21,1% e 6,1%. Inoltre, l’indice di vecchiaia, dato dal rapporto tra over 65 e under 15, al 1° gennaio 2022 è pari al 187,9%, il che significa che ci sono circa 188 over 65 ogni 100 under 15, percentuale che, in previsione, al 1° gennaio 2050 si stima salga fino al 300%, ossia 3 anziani per ogni giovane.
Gli impatti sul sistema di welfare. L’invecchiamento della popolazione comporta un incremento nella spesa pensionistica, sanitaria e assistenziale. Come si legge nel paper, la spesa per pensioni nel 2021 è stata pari a 278,499 miliardi di euro e si compone di 238,271 miliardi di prestazioni pensionistiche, con un’incidenza sul Pil pari al 13,42%. Sul fronte privato, invece, la spesa per la previdenza complementare, intesa come contributi versati, nel 2021 è stata pari a 17,6 miliardi di euro da 8,771 milioni di iscritti: rispetto alla forza lavoro, il tasso di copertura si attesta al 34,7%, valore che indica un ampio margine di sviluppo del settore. La spesa sanitaria pubblica nel 2021 è stata pari a 127,834 miliardi di euro, con un’incidenza del 7,2% sul Pil e del 12,97% sulla spesa pubblica, tra il 2013 e il 2021 tale spesa è aumentata del 16,62%. Considerando i gravi problemi di finanza pubblica e l’ingente debito statale, a giudizio degli esperti diviene indispensabile una forte collaborazione tra pubblico e privato con ampi margini di intervento per gli attori privati che operano in questo ambito.
La non autosufficienza. Un’aspettativa di vita lunga, ma spesso non in buona salute, ha un impatto economico e sociale notevole sia sulle finanze pubbliche sia sulle famiglie. Come evidenziano gli analisti, si sta ampliando il fenomeno della non autosufficienza, importante indicatore della mancanza di prevenzione, di adozione di stili di vita, sia fisici sia intellettuali, propedeutici a una terza e quarta età in buona salute e di esercizi culturali per un invecchiamento mentale attivo. Sono questi alcuni dei principali settori economici della silver economy. In tale contesto, il 44,2% delle persone over 65 con gravi difficoltà dichiara di non avere adeguati ausili o assistenza. In prospettiva, il numero di non autosufficienti crescerà inevitabilmente, anche se tale aumento potrà essere contenuto con interventi attivi non solo nel comparto delle residenze sanitarie assistite ma anche della robotica e della tecnologia, grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale e della telemedicina. Il Belpaese risulta ancora carente di un modello pubblico adeguato alla gestione della non autosufficienza, in grado di conciliare adeguatamente l’erogazione di prestazioni monetarie con una vera e propria presa in carico del soggetto. Pertanto, il mercato privato, con riferimento ai fondi immobiliari specializzati nelle Rsa, ai fondi di private equity e soprattutto alle compagnie di assicurazione, ha enormi margini di sviluppo e intervento.
La ricchezza . Nel rapporto si rileva che i redditi degli over 65, tra prestazioni previdenziali e da lavoro, sono pari ad almeno un terzo dei redditi totali annui, pur essendo solo il 23,5% della popolazione totale. Peraltro, gli ultra 65enni hanno risentito meno di ogni altra fascia d’età della popolazione degli effetti economici legati alla pandemia e la loro situazione economica e patrimoniale è addirittura migliorata rispetto alle altre classi d’età. Si tratta, quindi, di un’importante patrimonializzazione che nei prossimi 20/25 anni verrà in parte destinata a incrementare, nel corso della loro vita, i volumi dei consumi dei silver e per una consistente parte verrà trasferita a figli o parenti che sono per la maggior parte gli over 40 di oggi e che diventeranno progressivamente gli over 65 dal 2045 in poi, incrementando ulteriormente il valore complessivo della silver economy italiana.
Sempre più “single”. Il 30,52% degli ultra 65enni vive solo in una famiglia mononucleare, il 42,1% vive in coppia senza figli, solo il 12,8% vive con i propri figli mentre i nuclei monogenitore con figli sono il 6,7%. Le tendenze di breve e medio periodo mostrano un progressivo incremento percentuale delle persone sole che salirà al 31,2% nel 2030 e al 32,7% nel 2040, ciò significa che tra meno di vent’anni un silver su tre vivrà da solo con tutto ciò che comporta in termini di risparmio, assicurazioni, consumi, stili di vita, abitazioni. Inoltre, gli over 65 sono, e saranno, prevalentemente donne; l’80% vive in case di proprietà e, addirittura, il 60% ha una casa grande con almeno 4 stanze, con spazi eccessivi difficili da gestire e che il più delle volte necessitano di una ristrutturazione per consentire di svolgere più comodamente le attività giornaliere. In tale contesto, i silver sono e saranno grandi consumatori di domotica e di attrezzature specifiche per la casa per poter svolgere in autonomia le attività principali della vita quotidiana. Inoltre, utilizzano sempre più la tecnologia, smartphone, pc, tablet, internet e social network per comunicare e per organizzare al meglio la giornata. Alcuni continuano a svolgere attività lavorativa a tempo pieno o parziale, anche dopo il pensionamento, altri si dedicano al volontariato.
Una polizza assicurativa sugli infortuni non copre i casi di decesso da Covid. Lo ha stabilito la Terza sezione civile della Corte d’appello di Torino il 20 giugno, con sentenza depositata ieri. Riformando la sentenza del Tribunale di Torino, la Corte ha ribadito che, nell’ambito della polizza privata infortuni, l’infortunio debba intendersi quale evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. Ciò conferma l’orientamento delle Sezioni unite della Cassazione (pronuncia n. 5119/2002) secondo cui l’assicurazione privata contro gli infortuni consiste nel contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si obbliga a versare una certa somma all’assicurato nel caso di lesione dovuta a una causa fortuita, violenta ed esterna, subordinando l’operatività della polizza al verificarsi di evento cagionato da causa accidentale, esterna all’organismo umano e violenta, ossia traumatica, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.