ASSICURAZIONE INFORTUNI – UNA STORIA GROTTESCA

Nel fondo “Polizze” della Fondazione Mansutti c’è una delle prime polizze di assicurazione contro gli infortuni stipulate in Italia. È una polizza della Fondiaria (1), intitolata “Assicurazione contro i casi fortuiti di qualsiasi natura che possono colpire le persone” e datata 1885. Nell’analizzarne il contenuto, viene spontaneo fare un confronto con l’attuale assicurazione infortuni. Ma la Fondiaria non esiste più: nel 2002 è stata incorporata nella Società Assicuratrice Industriale (SAI) prendendo il nome di Fondiaria-SAI che, a sua volta, nel 2013 è stata incorporata in Unipol e rinominata UnipolSai. Volendo fare un confronto coerente, è quindi necessario prendere in esame una polizza UnipolSai, anche se oggi le polizze di questo tipo in definitiva sono tutte molto simili.

Così, ho scelto la “Infortuni Premium 2.0” ed. 01/11/2022 (2), dalla quale ho scorporato le condizioni relative alle Garanzie Malattie, Tutela legale e Assistenza che non sono prestate dall’antica polizza del 1885. I due contratti sono molto diversi. Una prima differenza formale è il numero delle pagine dei due documenti: 2 pagine la polizza del 1885, oltre 40 quella del 2022.A questo riguardo c’è da dire che la prima ha un carattere di stampa molto piccolo (corpo 6), mentre per la seconda è stato usato il corpo 11.

Il raffronto va fatto quindi sul numero delle parole anziché su quello delle pagine. La polizza del 1885 si compone di 2.453 parole, mentre quella del 2022 ne utilizza addirittura 12 volte tanto: 31.481. Ma più che la forma, è interessante analizzare i contenuti della polizza del 1885. La sua semplicità è sconvolgente. Oltre ai casi di morte e di inabilità temporanea, è assicurato quello di invalidità permanente, con una formula in cui l’invalidità è divisa in tre gradi di gravità. Un primo grado di infermità permanente è quello per cui l’assicurato rimanga totalmente impotente al lavoro per la durata di tutta la vita; in questo caso, l’indennizzo è pari alla totalità del capitale assicurato. Il secondo grado si verifica quando il fortuito avrà prodotto all’assicurato la perdita totale dell’uso di una gamba, o di un piede o d’un braccio, o quella della mano destra e d’un piede, come pure la perturbazione mentale o la cecità parziale che lo inabilitino a qualunque lavoro manuale. L’indennizzo è pari alla metà di quello previsto per l’infermità permanente di primo grado. Il terzo e ultimo grado di gravità è quello di una lesione permanente non guaribile, la quale benché non appartenga a quelle di primo e secondo grado, […] diminuisca essenzialmente e permanentemente la capacità di lavoro […]. L’indennizzo per l’infermità di terzo grado sarà un quarto del capitale assicurato per l’indennità permanente di primo grado.

La ben più complicata polizza del 2022 (depurata delle Garanzie che non figurano nella polizza del 1885) offre le medesime coperture, ma, in aggiunta, è preceduta da un documento informativo precontrattuale, da un DIP aggiuntivo e da norme che regolano il contratto in generale (una ventina di pagine solo per questi documenti).

Ma ciò che appare davvero sorprendente è che il rapporto fra l’assicurato e la compagnia nella polizza del 1885 è regolato soltanto dalle sue condizioni generali e particolari, mentre la polizza del 2022 è regolata anche dalle norme del Libro IV, Titolo III, Capo XX del Codice civile, dall’art. 1882 all’art. 1918, più quelle sull’assicurazione sulla vita dall’art. 1919 all’art. 1927 che vanno tutte 36 ad aggiungersi a quelle già previste nel contratto. Sì, anche la normativa sull’assicurazione sulla vita, perché non sappiamo ancora se l’assicurazione infortuni sia un’assicurazione contro i danni oppure un’assicurazione sulla vita. È così che, tormentate da questo dubbio, dottrina e giurisprudenza oscillano fra le due specie, orientandosi ormai verso l’assicurazione vita per la copertura del caso morte e verso quella danni per gli infortuni non mortali.

Anzi, non del tutto convinti della bontà di questa tesi, alcuni magistrati sono ora portati a sostenere che la copertura infortuni diversa da quella per il caso morte è un misto fra l’assicurazione sulla vita e quella contro i danni. Ma non basta, perché un recente indirizzo della Suprema Corte (le sentenze al riguardo si concentrano negli ultimi vent’anni) ritiene indispensabile fare ulteriori distinzioni nel caso di cumulo fra assicurazione R.C. e assicurazione infortuni, nel senso che l’assicurato che ha sottoscritto un’assicurazione infortuni non avrebbe diritto di percepire alcun indennizzo per la sua assicurazione qualora la controparte avesse già provveduto a risarcirgli le lesioni subite.

In sostanza, a tutta la normativa ora esistente sull’assicurazione infortuni si aggiungono altre regole: quelle scoperte dai giudici, sulle quali non sarebbe necessario soffermarsi oltre se non si fosse arrivati a estremi inammissibili.

Mi riferisco alla sentenza della Cassazione n. 10602 del 4 maggio 2018, con la quale la Suprema Corte – giudicando in tema di invalidità permanente da infortunio prestata con due diverse polizze sottoscritte dal medesimo assicurato, la prima per euro 200 mila e la seconda per euro 300 mila – ha deciso che l’indennizzo non può eccedere il danno effettivamente patito [e che] tale danno corrisponde necessariamente [?] all’importo più ampio convenzionalmente indicato dalla seconda polizza in euro 300 mila.

Con l’assurda tesi che il danno indennizzato [euro 200 mila] in forza di una polizza è un danno che ha cessato di esistere, dal punto di vista giuridico, dal momento in cui l’assicurato ha percepito l’indennizzo e fino all’ammontare di quest’ultimo, con la conseguenza che il relativo importo dovrà essere scomputato dall’indennizzo, convenzionalmente predeterminato in misura maggiore [euro 300 mila], dovuto in forza di un’altra polizza stipulata per il medesimo rischio.

Io mi auguro soltanto che, in caso di sinistro, l’impegno di eseguire in buona fede le obbligazioni nascenti dal contratto di assicurazione – ma anche il buonsenso – inducano le compagnie a rifiutarsi di invocare la non cumulabilità delle garanzie infortuni rinunciando così all’illecito arricchimento che realizzerebbero a danno dei loro assicurati.

In fondo, lo studio della storia del fenomeno assicurativo e della sua evoluzione nei secoli ci porta a fare utili raffronti. Il guaio è che purtroppo, come nel caso della sentenza sopra richiamata, questi confronti talvolta si sostanziano in ricordi nostalgici.

Fonte: ASSINEWS 354 – luglio-agosto 2023

Autore: Francesco Mansutti

(1) La Relazione al Bilancio del 1881 segnala che la Fondiaria è stata la prima a introdurre in Italia l’assicurazione contro gli infortuni.

(2) https://www.unipolsai.it/api/pub/ueba/download/doc/v1/fascicoli/cbb59781-e610-4489-8855-d6f4dfdc0a9d