La polizza professionale stipulata prima del danno

L’assicurazione non copre il professionista nella responsabilità verso il cliente se quando l’assicurato stipula la polizza sa di avere tenuto un comportamento che può aver danneggiato l’assistito: l’evento assicurato si è già verificato nel momento in cui risulta concluso il contratto con la compagnia; quest’ultima, dunque, ottiene la restituzione di quanto versato al cliente danneggiato dal professionista: non le si può addebitare la mancata denuncia del contratto entro tre mesi dalla conoscenza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza dell’assicurato perché apprende del fatto dannoso soltanto con l’atto di citazione a giudizio. Così la Corte di cassazione civile, sez. terza, nell’ordinanza n. 7890 del 25/03/2025.

Diventa definitiva la decisione che condanna la commercialista a risarcire la cliente e quest’ultima a restituire alle compagnie le somme ottenute dopo la pronuncia di primo grado. La professionista ammette le proprie responsabilità: non presentando la denuncia dei redditi nell’interesse della cliente fa scattare l’accertamento fiscale da cui scaturisce un procedimento penale, concluso tuttavia con l’assoluzione della contribuente. Non c’è dubbio sulle gravi inadempienze riconducibili alla negligenza della commercialista. Ma è rigettata la domanda di manleva nei confronti delle assicurazioni con cui la consulente ha stipulato la polizza per la responsabilità professionale. La commercialista stipula il contratto con l’assicurazione dopo che la cliente ha ricevuto l’ispezione della Gdf da cui sono scaturite tutte le sanzioni. Non vale in ogni situazione l’obbligo dell’assicuratore di denunciare il contratto entro tre mesi da quando apprende l’inesattezza della denuncia o la reticenza dell’assicurato. Il fatto che l’assicurazione apprenda del danno solo con la citazione fa applicare la norma secondo cui se il sinistro si verifica prima del termine di tre mesi la compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. E compie un errore di prospettiva la cliente danneggiata, condannata a restituire quanto incassato, quando sostiene che, decorso il termine di tre mesi, l’assicurazione perderebbe anche il diritto di rifiutare il pagamento.

Articolo di Dario Ferrara – Italia Oggi 296/03/2025