INFORTUNI. CUMULO DI INDENNIZZI

Chi sottoscrive una polizza infortuni, se poi subisce un danno da fatto illecito, può cumulare l’indennizzo pagato dall’assicurazione con il risarcimento del danno. Lo ha deciso il Tribunale di Milano che, con la sentenza 2894 dell’11 aprile scorso (giudice Spera), ha preso le distanze dal principio della “compensatio lucri cum damno” affermato dalla Cassazione, che richiede di scomputare dal risarcimento del danno dovuto a illecito gli effetti vantaggiosi che il danneggiato abbia tratto in conseguenza diretta dello stesso fatto. Il caso esaminato riguarda un’aggressione: la vittima aveva citato in giudizio il suo aggressore e il Comune del luogo in cui era avvenuto il fatto illecito per ottenere il risarcimento del danno. L’amministrazione comunale, oltre a chiedere di respingere la domanda nei suoi confronti, aveva dedotto che la vittima era stata già indennizzata dal suo assicuratore e quindi nulla le spettava a titolo di risarcimento del danno. Per il Tribunale, il principio indennitario si applica alle assicurazioni contro i danni alle cose, e non alle polizze infortuni; la disciplina sulla surroga, infatti, è stata pensata per le polizze contro i danni alle cose e non per i pregiudizi alla persona, che – a differenza delle cose, suscettibili di stima a opera delle parti – non hanno un valore che possa essere oggettivamente stabilito dai contraenti, per potervi commisurare l’indennizzo assicurativo. Per il Tribunale, il principio indennitario si applica alle assicurazioni contro i danni alle cose, e non alle polizze infortuni; la disciplina sulla surroga, infatti, è stata pensata per le polizze contro i danni alle cose e non per i pregiudizi alla persona, che – a differenza delle cose, suscettibili di stima a opera delle parti – non hanno un valore che possa essere oggettivamente stabilito dai contraenti, per potervi commisurare l’indennizzo assicurativo.

Il Sole 24 ore 29.05.2023

Il nostro commento

Esiste una sentenza della Cassazione che stabilisce l’esatto contrario. Come comportarci quindi in sede di consulenza ad un cliente che desiderasse superare questo impasse? Certamente nessuna polizza può sostituirsi alla dottrina, ma ritengo che il Cliente debba dotarsi di una buona polizza di tutela legale che preveda, tra l’altro, la copertura delle controversie contrattuali. Almeno potrà cercare di far valere i propri diritti di fronte alle Compagnie che, visto i precedenti, potrebbero rifiutarsi di erogare l’indennizzo. (n.d.r.)