Polizza CAR per i danni a terzi in fase di esecuzione può essere stipulata anche dopo la firma del contratto; la mancata produzione della polizza costituisce inadempimento del contratto.

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E’ quanto chiarisce il Supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il parere n. 3927 dell’11/12/2025 rispetto alla disciplina dettata dall’articolo 117 comma 10 del d.lgs. 36/2023 ove si stabilisce che l’esecutore debba costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa di tipo C.A.R., con decorrenza dalla data di consegna e fino al collaudo provvisorio o al certificato di regolare esecuzione, ovvero per dodici mesi dall’ultimazione dei lavori. La polizza ha lo scopo di assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori e il massimale deve essere pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5 milioni.
Dato questo quadro normativo una stazione appaltante, premesso che nella prassi le compagnie assicurative richiedono di indicare già al momento della stipula la “data di consegna lavori”, un elemento che non risulta però nota in assenza del verbale, chiedeva in primo luogo se fosse corretto richiedere all’esecutore dei lavori la stipula della polizza contestualmente alla stipula del contratto, inserendo nel campo data la formula “dalla data di consegna come da verbale”; se, in caso di mancata consegna, l’impresa possa ascrivere a danno anche i costi della polizza stipulata; se la polizza debba essere richiesta dal direttore dei Lavori in sede di convocazione per la consegna o comunque entro dieci giorni dalla stessa. Infine veniva chiesto al Ministero se, in caso di inadempimento dell’impresa, fosse lecito non procedere alla consegna dei lavori anche oltre il limite di 45 giorni dalla stipula del contratto.
Nel parere si premette la distinzione fra la polizza prevista dal comma 1 della norma e quella di cui al comma 10: “il comma 10 dell’art. 117 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina una polizza assicurativa ulteriore rispetto a quella disciplinata dal comma 1” che copre dall’inadempimento del contratto. La polizza CAR, spiega il MIT, “copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell‘esecuzione dei lavori con esatta individuazione dell’importo da assicurare sulla base del valore dell’appalto”.

Fatta tale distinzione per il Ministero si può stipulare dopo la firma del contratto, “purché venga consegnata alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori e dunque quando è nota la data di consegna dei lavori”. Per quanto attiene la responsabilità dell’impresa per il Ministero se non viene prodotta la polizza si configura un “inadempimento alle obbligazioni contrattuali per mancata consegna di tutta la documentazione necessaria prevista dalla normativa vigente a cui si applicano tutte le conseguenze relative all’inadempimento dell’appaltatore circa gli obblighi derivanti dal contratto”, ivi compresa quindi anche la sanzione della risoluzione con escussione della garanzia definitiva.

Infine, il parere ricorda che tutte le polizze e le garanzie, CAR compresa, devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto dal MIT, dal MIMIT e dal MEF.

Articolo di Andrea Mascolini – Italia Oggi